Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 27 marzo 2014, n. 7269

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 27 MARZO 2014, N. 7269
PRES. PICCIALLI – EST. PROTO – RIC. DATTOMA (AVV. ANNESE) C. MACCURO ED
ALTRO (N.C.)
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y
Rapporti di vicinato y Aperture y Veduta y "Inspec-
tio et prospectio in alienum" y Costruzione di una
veranda entro il perimetro di un balcone y Distanza
legale dalla soprastante f‌inestra y Osservanza y Ne-
cessità y Fondamento y Fattispecie.
. Il proprietario del piano di un edif‌icio condominiale
ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella
specie, f‌inestra e non balcone aggettante) la veduta
in appiombo, sicché può imporre al vicino di non co-
struire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del
sottostante balcone, a meno di tre metri. (c.c., art. 900;
c.c., art. 907) (1)
(1) Nel senso, invece, che la trasformazione del proprio balcone
in veranda, non è soggetta all’osservanza delle distanze prescritte
dall’art. 907 c.c., laddove – senza debordare dal proprio perimetro
- venga elevata sino alla soglia del balcone sovrastante Cass. civ. 7
agosto 2007, n. 17317, in Ius&Lex dvd n. 2/ 2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20 marzo 2001 Maccuro Domenico e
Brescia Isabella, proprietari di un appartamento al secon-
do piano di uno stabile in Monopoli, convenivano in giu-
dizio Dattoma Giuseppe, proprietario dell’appartamento
sottostante per sentirlo condannare alla rimozione di una
tettoia installata su un suo balcone a distanza inferiore a 3
metri da una loro f‌inestra.
Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli,
rigettava la domanda ritenendo non applicabile l’art. 907
c.c. in quanto la tettoia insisteva esattamente sull’area del
balcone sottostante così che non poteva limitare la veduta.
I coniugi Maccuro Domenico e Brescia Isabella propo-
nevano appello al quale resisteva il Dattoma.
La Corte di Appello di Bari con sentenza del 29 feb-
braio 2012 accoglieva l’appello e condannava il Dattoma
alla rimozione della tettoia osservando che la tettoia, non
precaria, non rispettava la distanza di 3 metri dalla sopra-
stante f‌inestra e quindi limitava la servitù di veduta attiva
pacif‌icamente esistente.
Il Dattoma ha proposto ricorso aff‌idato a due motivi;
Maccuro Domenico e Brescia Isabella sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 907 c.c. sostenen-
do che la sua veranda, costruita sull’esatto perimetro del
suo balcone non comprometteva il diritto del proprietario
dell’appartamento soprastante di veduta in avanti e appiom-
bo, mentre la facoltà di veduta verso l’interno della sotto-
stante proprietà non rientrava nella previsione dell’art. 907
c.c.; la realizzazione della tettoia, inoltre, costituiva esercizio
del diritto del condomino di servirsi della cosa comune.
2. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente dedu-
ce il vizio di motivazione sostenendo:
- che il diritto di veduta non era limitato essendo con-
sentito l’affaccio diritto e in appiombo;
- che devono ritenersi consentite le opere che preclu-
dono al proprietari dei piani superiori l’inspectio e la pro-
spectio verso l’interno dell’appartamento sottostante.
3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente
in quanto si risolvono nell’unitaria censura della senten-
za impugnata con riferimento all’ambito di applicazione
dell’art. 907 c.c. nella situazione di fatto in cui, nell’ambi-
to del condominio, l’ostacolo alla veduta è limitato all’area
privata costituita dal balcone sottostante. La tesi del ricor-
rente richiama l’orientamento già espresso da questa Corte
(Cass. n. 9562 del 1997; Cass. n. 17317/2007) secondo il qua-
le il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in
veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante,
non è soggetto, rispetto a questa, all’osservanza delle distan-
ze prescritte dall’art. 907 c.c., nel caso in cui la veranda insi-
sta esattamente nell’area del balcone, senza debordare dal
suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e
appiombo del proprietario del balcone sovrastante; è invece
soggetto alla normativa sulle distanze quando la costruzio-
ne insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella
del sovrastante balcone. La ratio di tale orientamento deve
ravvisarsi nel fatto che tra le normali facoltà attribuite al
titolare della veduta diretta od obliqua esercitata da un bal-
cone è compresa senz’altro quella di inspicere e prospicere
in avanti ed appiombo, ma non quella di sogguardare verso
l’interno della sottostante proprietà coperta dalla soglia del
balcone, non potendo trovare tutela, salvo che non esista al
riguardo una specif‌ica disciplina negoziale, la sua pretesa
di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente
intrusive, ossia sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o
dal parapetto (cfr. Cass. n. 13012/2000).
Tuttavia il principio, come sopra enunciato non è ap-
plicabile alla fattispecie perchè il ricorrente ha costruito,
sul proprio terrazzo, una tettoia pur in assenza, al piano
soprastante, di un balcone aggettante.
Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto che era
stata ostruita la visuale da una f‌inestra e non da un bal-
cone e ne discende che la veduta dalla f‌inestra è stata
sicuramente limitata rispetto alla situazione precedente
alla costruzione; in tal senso si è espressa anche questa
Corte con la sentenza 15186/2011, richiamata in ricorso
dal ricorrente e che, contrariamente a quanto dallo stes-
so sostenuto, aveva appunto confermato la sentenza della
Corte di Appello nella parte in cui aveva ritenuta illegitti-
ma la costruzione in caso identico.
In fatto, pertanto, la costruzione, come rilevato dalla
Corte di Appello, ha impedito effettivamente il diritto di
veduta appiombo.
La sentenza della Corte di Appello è inoltre immune
da critiche, con riferimento ai principi di diritto applica-
ti, che sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 12033/2011; Cass. 955/2013) che ha affermato:
- che l’art. 907 c.c., che vieta di costruire a distanza infe-
riore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzio-

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