Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 16 gennaio 2015, n. 702

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve, preliminarmente, esaminarsi la memoria de-
positata dal ricorrente, con la quale è stata depositata do-
cumentazione dalla quale si desumerebbe che la delibera
assembleare autorizzativa del condominio resistente sia
nulla o annullabile, chiedendosi la sospensione del giudi-
zio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia di
annullamento o nullità, nonché il difetto di legittimazione
passiva del ricorrente, che all’epoca della realizzazione
delle opere non era né proprietario né autore delle opere
stesse, compiute dal sig. Giacomo La Rocca.
2. - I rilievi risultano infondati.
Quanto alla richiesta di sospensione, essa non può es-
sere accolta avuto riguardo alla esecutività della delibera
di cui si tratta. In ordine, poi, al difetto di legittimazione
passiva del ricorrente, la relativa eccezione è preclusa.
3. - Passando al primo motivo del ricorso, con esso si
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.
Le modif‌iche apportate all’impianto termico centraliz-
zato peraltro affrontate a spese del ricorrente senza alcu-
na pretesa di rimborso da parte del Condominio sarebbero
state solo quelle necessarie per migliorare il godimento
dell’impianto, in considerazione del suo cattivo funziona-
mento. Né i lavori avrebbero determinato alcun mutamen-
to di destinazione della cosa comune, conformemente alla
invocata norma codicistica, e nemmeno sarebbero stati in
alcun modo la causa del non uso dell’impianto di riscalda-
mento da parte degli altri condomini. Nel ricorso si sottoli-
nea la differenza tra la nozione di innovazioni, cui fa riferi-
mento l’art. 1120 c.c. - che richiede una delibera approvata
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio, e che fa divieto di effettuare
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o
sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro architetto-
nico, o che rendano talune parti comuni inservibili all’uso
o al godimento anche di un solo condomino - e quella di
semplici modif‌icazioni, di cui all’art. 1102 c.c. , che pre-
suppongono un intervento sulla cosa comune che non in-
tacchi in modo notevole la sua entità sostanziale né la sua
destinazione originaria, e che rientrano nel potere spet-
tante ad ogni condomino, che se ne sobbarchi la relativa
spesa. Nella specie, dunque, il ricorrente avrebbe operato
legittimamente, nell’ambito delle facoltà concesse dal ci-
tato art. 1102 c.c. e non avrebbe avuto alcuna necessità del
previo scrutinio favorevole né di ratif‌ica dell’assemblea.
4. - La censura è infondata.
Come risulta con evidenza dal tenore letterale della
norma richiamata, la disciplina dell’art. 1102 c.c. trova
applicazione nelle ipotesi di comproprietà del bene co-
mune: in particolare, aff‌inché possa operare il c.d. diritto
di condominio, è necessario che sussista una relazione di
accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’e-
dif‌icio in comunione, nonchè un collegamento funzionale
fra primi e le unità immobiliari di proprietà escIusiva (v.
Cass., sent. n. 9093 del 2007). Nella specie, risulta che l’at-
tuale ricorrente non fosse comproprietario dell’impianto
centralizzato di riscaldamento.
5. - Con il secondo motivo si denuncia insuff‌iciente mo-
tivazione relativamente a un fatto controverso fra le parti
e decisivo per il giudizio, consistente nel preteso muta-
mento di destinazione della cosa comune concretizzatosi
nella chiusura dell’intercapedine, che avrebbe costretto il
condominio a dismettere l’impianto termico e sospendere
il servizio di riscaldamento. Il giudice di secondo grado
non avrebbe chiarito le ragioni di tale affermazione.
6. - Il motivo è privo di fondamento. La Corte di merito
ha esaustivamente ricostruito nella sentenza il percorso
logico-giuridico che la ha indotta a ritenere che la coper-
tura della intercapedine antincendio abbia determinato
un’alterazione della destinazione di tale spazio, con cre-
azione di una comunicazione diretta fra il locale caldaia
e il locale destinato a sala contatori ENEL, facendo, in
particolare, richiamo ai rilievi del c.t.u. nonché alla segna-
lazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che
avevano sottolineato come detta comunicazione diretta
fosse di ostacolo all’uso dell’impianto termico condomi-
niale secondo le norme per la prevenzione degli incendi.
7. - Le suesposte argomentazioni danno conto, altresì,
della infondatezza del terzo motivo, con il quale si dedu-
ce violazione dell’art. 1102 c.c., rilevandosi la inesattezza
della affermazione secondo la quale l’abolizione dell’inter-
capedine era stata di ostacolo all’uso dell’impianto termi-
co, nonché del quarto, con il quale si lamenta contraddit-
toria motivazione sul medesimo punto, sostenendosi, in
particolare, che lo stato dei luoghi avrebbe sempre visto
un diretto collegamento fra il vano caldaia e il vano con-
tatori ENEL.
In realtà, risulta evidente che il ricorrente tende a con-
trapporre alla ricostruzione operata dal giudice di secon-
do grado sulla base delle risultanze peritali, una diversa
individuazione dello stato dei luoghi.
8. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza le spe-
se del presente giudizio, che vengono liquidate come da
dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 16 GENNAIO 2015, N. 702
PRES. BIANCHINI – EST. PROTO – RIC. CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO 25
SELARGIUS (CA) (AVV. FLORIS) C. MUSCAS (N.C.)
Contributi e spese condominiali y Ripartizione
y Successione tra condomini y Contributi dovuti
dal condomino venditore y Responsabilità solidale
dell’acquirente y Conf‌igurabilità y Limiti y Art. 63
att. c.c. y Applicabilità y Responsabilità dell’acqui-
rente ex art. 1104 c.c. y Insussistenza y Motivi.
. L’art. 63 att. c.c. che limita al biennio precedente
all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un
condomino di versare, in solido con il dante causa, i
contributi da costui dovuti al condominio è norma spe-
ciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in

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