Corte di Cassazione Civile sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1898

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
LEGITTIMITÀ
(2) Cfr., ex multis, Cass. 23 ottobre 1999, n. 11936; Cass. 5 novembre
2002, n. 15460; Cass. 26 maggio 2006, n. 12654; Cass. 5 ottobre 2009, n.
21256 e, più di recente, Cass. 19 ottobre 2012, n. 18052.
(3) È interessante notare come, in tema di condominio negli edif‌ici,
ai f‌ini della distinzione tra innovazioni consentite e innovazioni vieta-
te, non basta che la nuova opera incida sull’entità materiale della cosa
comune ma occorre che ne alteri la sostanza, con mutamento dell’es-
senza funzionale e strutturale o ne muti la destinazione (impressavi
dalla volontà dei compartecipanti ed espressa dal titolo: regolamento di
condominio, deliberazione assembleare o, gradatamente, dall’uso o dalla
natura stessa della cosa).
(4) Alla stregua di tale prospettazione la S.C. (v. sentenza 23 ottobre
1999, n. 11936) ha, ad esempio, escluso che costituisce "innovazione"
vietata il restringimento di un viale di accesso pedonale, considerato che
esso non integra una sostanziale alterazione della destinazione e della
funzionalità della cosa comune, non la rende inservibile o scarsamente
utilizzabile per uno o più condomini, ma si limita a ridurre in misura
modesta la sua funzione di supporto al transito pedonale, restando im-
mutata la destinazione originaria.
(5) Nella fattispecie esaminata con la sentenza 12 luglio 2011, n.
15308, la S.C. aveva annullato la sentenza impugnata sul presupposto che
il paventato ma non dimostrato ostacolo all’ingresso di barelle attraverso
il pianerottolo della condomina intimata si poneva come mera eventua-
lità di uso e come tale ininf‌luente nella determinazione dell’innovazione
"tollerabile".
(6) Cfr. Cass. 28 novembre 1986, n. 7023, in questa Rivista 1987, 77;
Cass. 29 agosto 1992, n. 9999, ivi, 1993, 77; Cass. 3 febbraio 1999, n. 875.
(7) In termini conformi v., da ultimo, Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340.
(8) V. le cit. Cass. 28 novembre 1986, n. 7023, e Cass. 29 agosto 1992,
n. 9999.
(9) Per un’ampia rappresentazione dei casi esaminati dalla giuri-
sprudenza della S.C. v. A. CIRLA-M. MONEGAT, op. cit., 327-328.
(10) Cfr. Cass. 5 marzo 2008, n. 5997.
(11) V. Cass. 12 luglio 2011, n. 15319 (ord.).
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 3 FEBBRAIO 2015, N. 1898
PRES. BUCCIANTE – EST. SAN GIORGIO – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. LA ROCCA
(AVV. GRECO) C. CONDOMINIO VIA COLONNELLO MISSORI N. 20 PALERMO (AVV.
TI CAPPUCCI E LA ROSA)
Parti comuni dell’edif‌icio y Uso y Disciplina di cui
all’art. 1102 c.c. y Presupposti di applicabilità y Fat-
tispecie.
. La disciplina dell’art. 1102 c.c. trova applicazione
nelle ipotesi di comproprietà del bene comune: in
particolare, aff‌inché possa operare il c.d. diritto di
condominio, è necessario che sussista una relazione di
accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e
l’edif‌icio in comunione, nonché un collegamento fun-
zionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà
esclusiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha negato
l’applicazione della disciplina di cui al menzionato art.
1102 c.c. invocata dal ricorrente, non potendosi ritene-
re quest’ultimo comproprietario dell’impianto centra-
lizzato di riscaldamento interessato dai lavori di mo-
dif‌ica di cui lo stesso si era sobbarcato i costi). (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1102) (1)
(1) Principio affermato già da Cass. civ. 16 aprile 2007, n. 9093, in
questa Rivista 2007, 517.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato il 21 luglio 1995 il Condo-
minio dell’edif‌icio di via Colonnello Missori n. 20 di Paler-
mo, in persona del suo amministratore espose che uno dei
condomini, Francesco La Rocca, aveva arbitrariamente
eseguito una serie di interventi, per buona parte su aree
condominiali, che avevano comportato la modif‌ica dell’im-
pianto di riscaldamento e interferito sui servizi comuni.
Deducendo che tali interventi avevano riguardato la can-
na fumaria e la chiusura di un’intercapedine, il ricorrente
chiese al Pretore di Palermo che fosse disposta la riduzio-
ne in pristino.
Il La Rocca si costituì in giudizio chiedendo il rigetto
della domanda, facendo preliminarmente presente che
nell’assemblea condominiale del 29 ottobre 1995, succes-
siva a quella con la quale era stato dato incarico all’ammi-
nistratore di procedere nei suoi confronti, era stato deli-
berato che l’azione giudiziaria non avrebbe dovuto essere
iniziata ed inoltre proprio il resistente era stato nominato
quale nuovo amministratore.
Con sentenza depositata il 27 novembre 1999 il Tribu-
nale accolse la domanda del condominio.
2. - Avverso detta sentenza propose gravame il La Roc-
ca. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza deposita-
ta il 29 novembre 2007, rigettò il gravame. Osservò che la
delibera del 29 ottobre 1995, alla quale si riferiva l’appel-
lante, era priva di effetti, in quanto dichiarata nulla con
sentenza del Tribunale di Palermo del 6 ottobre 1997.
Rilevò poi la Corte che, a fronte delle specif‌iche do-
glianze mosse dall’appellante avverso le risultanze tecni-
che delle consulenze di primo grado, a lui sfavorevoli, essa
aveva disposto una nuova consulenza tecnica di uff‌icio. Il
c.t.u. aveva constatato che le modif‌iche all’impianto ter-
mico erano state eseguite in assenza non solo di delega
condominiale, ma anche senza l’intervento delle autorità
competenti, e soprattutto non avevano consentito l’uso
dell’impianto secondo le norme vigenti per la prevenzione
incendi, in quanto avevano determinato la chiusura della
preesistente intercapedine, con la conseguente comuni-
cazione diretta fra il locale centrale termica e il locale de-
stinato a sala contatori ENEL, costringendo il Condominio
alla sospensione del servizio di riscaldamento. Quanto alla
lamentata inerzia del Condominio, l’appellante non ave-
va assolto il suo onere probatorio relativo alla avvenuta
segnalazione nel corso delle assemblee condominiali - ov-
vero anche solo informalmente all’amministratore - degli
inconvenienti che si sarebbero manifestati nel suo appar-
tamento. La Corte di merito osservò che ogni eventuale
trascuratezza nella manutenzione non poteva giustif‌icare
gli interventi di tipo innovativo attuati, tanto più che l’ap-
pellante, nel caso in cui avesse davvero subito gli inconve-
nienti lamentati, avrebbe potuto comunque rivolgersi al
Comando dei Vigili del Fuoco per costringere il Condomi-
nio a sospendere il funzionamento dell’impianto.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il La Roc-
ca sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso
il Condominio di Via Colonnello Missori n. 20 di Palermo.

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