Corte di Cassazione Civile sez. II, 23 febbraio 2015, n. 3509

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
LEGITTIMITÀ
3.3. - Non sussiste neppure il denunciato limite motiva-
zionale di cui al secondo motivo di ricorso.
La Corte d’appello ha esaminato la questione della as-
serita coincidenza, nella specie, della limitazione del di-
ritto degli altri condomini all’uso dell’area comune con la
negazione del diritto stesso, e l’ha superata attraverso il ri-
ferimento alla nozione di «corretto esercizio» della facoltà
d’uso riconosciuta alla Gest Service, dalla quale deve rite-
nersi esclusa, secondo la stessa Corte distrettuale, la col-
locazione di f‌ioriere senza soluzione di continuità, tali cioè
da impedire del tutto il passaggio sull’area in questione.
L’argomento risulta suff‌iciente e non contraddittorio,
essendo agevolmente comprensibile la ratio decidendi che
sorregge il decisum adottato.
4. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricor-
rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 FEBBRAIO 2015, N. 3509
PRES. TRIOLA – EST. FALASCHI – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC.
SUPERCONDOMINIO GIARDINO GIGLIO, VIA CENISIO 78 MILANO (AVV. GILANDONI)
C. BURATTI (AVV.TI VACCA, CESIANO E GRIGNANI)
Innovazioni y Su parti comuni dell’edif‌icio y In ge-
nere y Chiusura del cancello carraio previa dazione
ai condomini del telecomando di apertura y Quali-
f‌icazione y Innovazione y Esclusione y Fondamento
y Conseguenze.
. In tema di condominio negli edif‌ici, la delibera as-
sembleare che ordini la chiusura del cancello carraio
dell’area cortilizia, previa consegna del telecomando
di apertura ad ogni condomino, non dispone un’inno-
vazione e non necessita di maggioranza qualif‌icata,
ai sensi dell’art. 1120 cod. civ., in quanto non muta la
destinazione del bene comune, ma ne disciplina l’uso
in senso migliorativo, impedendo ai terzi estranei l’in-
discriminato accesso all’area condominiale. (c.c., art.
1120; c.c., art. 1136)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 31 marzo 2003 Gian-
carlo Buratti evocava, dinanzi al Tribunale di Milano, il
Supercondominio Giardino Giglio di via Cenisio n. 78 - Mi-
lano chiedendo l’annullamento della delibera assunta a
maggioranza il giorno 5 marzo 2003, con la quale era stata
deliberata la chiusura, anche diurna, dei cancelli carrai di
accesso alle aree comuni dei condomini facenti parte del
complesso immobiliare del Supercondominio, denuncian-
done il contrasto con l’art. 2 del Regolamento generale e
con l’art. 1102, comma 2, c.c., sostenendo trattarsi di in-
novazione gravemente pregiudizievole per la propria atti-
vità commerciale di autoff‌icina, esercitata in uno stabile
del complesso condominiale, sin dalla costruzione, stante
l’impossibilità di libero accesso da parte dei clienti con le
auto da riparare, nonché dei fornitori e dei carri attrezzi.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Super-
condominio ed intervenuti volontariamente - aderendo
alla domanda attorea -i condomini di via Caracciolo nn.
18 e 26, di via Cenisio n. 76/5 e di via Tolentino n. 17/5,
il giudice adito rigettava la domanda, con compensazione
delle spese processuali.
In virtù di rituale appello interposto dal Buratti, la
Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’appellato
Supercondominio, il quale proponeva anche appello inci-
dentale sul capo delle spese, in accoglimento del grava-
me e in conseguente riforma della sentenza impugnata,
dichiarava la nullità della delibera assunta al punto 2)
dell’O.d.G. del Supercondominio del 5 marzo 2003, confer-
mata la statuizione sulle spese di primo grado.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettua-
le osservava che l’art. 1120, comma secondo, c.c. vietava le
innovazioni che potevano recare pregiudizio al fabbricato
o rendere talune parti comuni inservibili all’uso o al godi-
mento anche di un solo condomino. Nella specie la chiu-
sura oltre che nelle ore notturne anche in quelle diurne
del passaggio ovvero della sosta di auto estranee al Super-
condominio costituiva una consistente limitazione peggio-
rativa dell’attività del Buratti, come tale non rientrante
nella competenza dell’assemblea, incidendo sui diritti
individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello
di Milano ha proposto ricorso il Supercondominio, sulla
base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378
c.p.c., cui ha replicato il Buratti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Supercondominio denuncia vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 1120, comma 2, c.c.,
nonché vizio di motivazione, per avere la corte di merito
erroneamente ravvisato nella delibera del 5 marzo 2003,
che aveva disposto la chiusura anche diurna dei cancelli
carrai da cui si accede alle aree comuni dei condominii
facenti parte del medesimo Supercondominio, pur se con
consegna dei relativi telecomandi di apertura in favore di
tutti i condomini, un’alterazione della funzione e destina-
zione originaria dell’area. In altri termini, la corte distret-
tuale ha fornito una interpretazione dell’art. 1120 c.c. e
del regolamento delle innovazioni del tutto difforme con
quello professato e consolidato della corte di legittimità.
A conclusione del mezzo viene posto il seguente quesito
di diritto: "Non viola la disciplina dettata in materia di
innovazioni la delibera dell’assemblea dei condomini la
quale abbia previsto la chiusura di un’area di accesso al
complesso condominiale con un cancello e con consegna
del congegno di apertura ai vari proprietari, essendo la
stessa non inquadrabile tre le innovazioni (atteso che le
stesse sono costituite dalle modif‌icazioni materiali della
cosa comune che ne importino l’alterazione dell’essenza
sostanziale e strutturale o il mutamento della sua origi-
naria destinazione), non comportando, essa delibera, al-
cuna immutazione, trasformazione, modif‌icazione della
consistenza o sfruttamento per f‌ini diversi da quelli prece-

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