Corte di Cassazione Civile sez. II, 10 marzo 2015, n. 4735

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
LEGITTIMITÀ
de qua, ai sensi degli artt. 1138 e 1136 c.c., ben potendo
la presunzione di appartenenza comune delle scale ben
essere derogata da una deliberazione presa a maggioran-
za dei condomini. L’illustrazione del mezzo è conclusa dal
seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema se sia
valida o meno l’approvazione a maggioranza di un regola-
mento condominiale ai sensi degli artt. 1138 e 1136 c.c.,
e ciò poiché l’art. 1138 c.c. non menziona, tra gli articoli
di legge che non possono comunque essere derogati dal
regolamento, l’art. 1117 c.c.”.
La censura non può trovare ingresso.
Nell’ambito dei regolamenti condominiali vanno distin-
te le clausole con contenuto tipicamente regolamentare
dalle clausole contrattuali le quali devono essere appro-
vate all’unanimità. È fuori discussione che una clausola,
che limita ad un determinato uso un immobile escludendo
gli altri possibili, costituisce limitazione del diritto di pro-
prietà. Pertanto le norme del regolamento condominiale,
che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle
parti dell’edif‌icio, in particolare sullo stato giuridico di una
cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere
convenzionale e, se predisposte dall’originario proprieta-
rio dello stabile, debbono essere accettate dai condomini
nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se
invece deliberate dall’assemblea condominiale, debbono
essere approvate all’unanimità (cfr. tra le tante, Cass. 11
febbraio 1977 n. 621). E, non potendo formare oggetto di
decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamen-
te nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali le-
sive dei diritti di proprietà comune.
Ciò posto, non vi è dubbio che la clausola (del regola-
mento condominiale approvato dall’assemblea a maggio-
ranza) che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari
dell’appartamento posto al piano terzo ed attico dello sta-
bile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce “di
per sè” lesione del diritto di proprietà comune dei condo-
mini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustif‌icata
l’esercizio di facoltà connesse all’uso o al godimento delle
parti comuni dell’edif‌icio - divieto di accedere in una parte
delle scale - escludendo alcune destinazioni dall’uso che
avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale vengono ri-
proposti i mezzi di prova per testi articolati nella memoria
ex art. 184 c.p.c. articolati in primo grado, che vengono
testualmente riportati.
Il motivo è inammissibile prima che infondato.
La parte ricorrente omette di specif‌icare se l’istanza -
disattesa in prima battuta dal giudice di primo grado - era
stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni
davanti al tribunale e poi in sede di gravame.
In difetto di tali allegazioni, la censura è inammissibile.
Va infatti ribadito che la censura contenuta nel ricor-
so per Cassazione relativa alla mancata ammissione della
prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre
a trascrivere i capitoli di prova, non indichi come nella
specie - i testi e le ragioni per le quali essi sono qualif‌icati
a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività
del mezzo istruttorio richiesto - nonchè la tempestività e
ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di
merito a cui si riferisce, al f‌ine di consentire “ex actis” alla
Cassazione di verif‌icare la veridicità dell’asserzione (cfr
Cass. n. 19138 del 2004).
Da ultimo va rilevato che i capi di prova dedotti non
appaiono decisivi, perchè non idonei a superare il difet-
to di idoneità a dimostrare gli assunti di parte convenuta
rimproverate dal giudice di prime cure alle analoghe de-
duzioni istruttorie aventi il medesimo obbiettivo.
Conclusivamente, il ricorso principale va accolto e
quello incidentale respinto, con cassazione della sentenza
impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvio al altra
sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà al
riesame della controversia alla luce dei principi sopra il-
lustrati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese
del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 10 MARZO 2015, N. 4735
PRES. MAZZACANE – EST. PICARONI – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. GEST
SERVICE S.R.L. (AVV.TI NICOLAIS E SPONZILLI) C. IMMOBILIARE PATRIZIA S.A.S.
DI VERDERIO BENIAMINO E GIORDANO & C. ED ALTRI (AVV. SCARLATA)
Parti comuni dell’edif‌icio y Uso y Facoltà attri-
buite al singolo condomino dall’atto di acquisto e
dal regolamento condominiale y Elencazione y Tas -
satività y Estensione analogica y Esclusione y Fatti-
specie in tema di collocazione nel cortile comune
di tavolini, sedie e f‌ioriere inerenti un’attività di
ristorazione.
. L’elencazione di alcune facoltà attribuite al singolo
condomino dall’atto di acquisto e dal regolamento con-
dominiale, circa l’uso delle parti comuni dell’edif‌icio,
trattandosi di limitazione al diritto degli altri condomi-
ni di utilizzare la cosa comune, deve ritenersi tassativa
e non suscettibile di estensione analogica nel rispetto
dei criteri di cui all’art. 1102 c.c. (Fattispecie in tema
di collocazione di tavolini, sedie e f‌ioriere inerenti
un’attività di ristorazione, esercitata con modalità tali
da impedire in modo assoluto il passaggio degli altri
condomini sull’area comune). (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1102) (1)
(1) Non risultano in altri precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Mi-
lano, depositata il 29 ottobre 2008, che ha confermato la
sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha accolto la
domanda proposta da Immobiliare Patrizia di Verderio Be-
niamino e Giordano & C. S.a.s. nei confronti di Gest Service
S.r.l., e per l’effetto ha condannato quest’ultima a rimuo-
vere i manufatti che chiudevano l’area comune antistante
il condominio sito in via Risorgimento n. 32, a Vimercate.
1.1. - Nel 2001 la società Immobiliare Patrizia aveva
agito, in qualità di proprietaria di una unità ad uso uff‌icio
nel condominio indicato, perchè fosse accertata l’illegit-

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