Corte di Cassazione Civile sez. III, 29 aprile 2015, n. 8695

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
LEGITTIMITÀ
accolta dal tribunale (a differenza di quella relativa alla
corresponsione degli interessi sul medesimo deposito cau-
zionale); bensì fatta oggetto di pronuncia di cessazione
della materia del contendere (v. ric. pag. 5). Né risulta
che tale pronuncia sia stata riformata in appello, con rico-
noscimento del relativo diritto a favore della F.
Quanto alla parte di censura riferita ai soli interessi
sulla cauzione, basterà rilevare come il fatto impeditivo al
riconoscimento di tali interessi qui ancora opposto dalla ri-
corrente (grave e plurimo inadempimento della conduttri-
ce), sia stato ormai def‌initivamente ed insindacabilmente
escluso dal giudice di merito: sia per quanto concerne la
mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, sia per
quanto concerne la legittima autoriduzione del canone.
p.7. Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione
degli articoli 9 legge 392/78 e 1591 c.c., nonché carenza
motivazionale sulla determinazione dell’equo canone, po-
sto che la consulenza tecnica d’uff‌icio, recepita dal giudice
di merito, non aveva tenuto conto che nel canone pattuito
rientravano altresì gli oneri condominiali ed accessori.
Il giudizio di determinazione dell’equo canone rientra
tra gli accertamenti del giudice di merito il quale, nella
specie, ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d’uff‌icio
svoltasi nel pieno contraddittorio delle parti.
La doglianza in esame deve dunque anch’essa ritener-
si inammissibile perchè: - involgente una tipica quaestio
facti; priva di ogni specif‌icazione (mediante indicazione
dei passaggi rilevanti e dagli accertamenti svolti dalla
consulenza tecnica d’uff‌icio sul punto in oggetto) dalla
quale possa desumersi che effettivamente il canone con-
trattuale preso a riferimento dal consulente del giudice
fosse comprensivo degli oneri condominiali e accessori; -
altresì priva di qualsivoglia indicazione circa il fatto che le
conclusioni peritali siano state contestate dalla locatrice
già avanti al tribunale e, poi, in appello (in assenza di ciò,
la questione risulta ormai coperta da giudicato).
p.8. Con il decimo motivo di ricorso la M. lamenta vio-
lazione di legge e carenza motivazionale sulla esorbitante
liquidazione delle spese di lite del primo e del secondo
grado di giudizio; non proporzionata al valore della causa
ed al fatto che quest’ultima era “priva di qualsivoglia com-
plessità per le questioni giuridiche ivi affrontate”.
La censura è inammissibile, poiché non tiene minima-
mente conto della argomentata motivazione con la quale
la corte di appello ha respinto il settimo motivo di gravame
proposto dalla M. in punto liquidazione delle spese pro-
cessuali.
In particolare, tale liquidazione è stata ritenuta, con
riguardo al primo grado di giudizio, del tutto congrua dalla
corte territoriale, posto che (sent. appello pag. 17): - il va-
lore della controversia non era dato dall’importo dei canoni
ultralegali di Euro 9508,79 di cui si chiedeva la ripetizione,
bensì da due cause riunite di valore indeterminato, e re-
canti ognuna di esse una pluralità di domande principali e
riconvenzionali; - il procedimento per convalida di sfratto
si caratterizzava per la presenza di una duplice fase, som-
maria e di merito; - l’andamento processuale aveva imposto
una complessa attività istruttoria, sia orale sia peritale.
Tutto ciò deponeva, nell’apprezzamento discrezionale
del giudice di merito, per la congruità delle spese liqui-
date dal tribunale (in complessivi Euro 3070,97, per la
quota non compensata del 50%) sulla base dei parametri
tariffari.
A fronte di ciò, la ricorrente si limita ad apoditticamen-
te affermare la “semplicità” del contenzioso, senza peral-
tro ancorare la censura alla violazione dei criteri norma-
tivi di tariffa né, soprattutto, alla confutazione critica dei
plurimi parametri di liquidazione così adottati dal giudice
di appello.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi
del DM 10 marzo 2014 n. 55. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 APRILE 2015, N. 8695
PRES. SALMÈ – EST. AMBROSIO – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. PAX BANK EG ED
ALTRO (AVV. FUSILLO) C. OLIVIERI INVESTMENTS S.R.L. ED ALTRO (AVV. CARLONI)
Esecuzione forzata y Pignoramento y Locazione
stipulata senza l’autorizzazione del giudice dell’e-
secuzione y Effetti y Ineff‌icacia relativa y Azione per
il pagamento del canone y Esperibilità y Legittima-
zione attiva y È del locatore-custode.
. Il proprietario-locatore (o il suo avente causa) che
non ha (più) la custodia del bene pignorato non è legit-
timato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di
locazione concluso senza l’autorizzazione del giudice
dell’esecuzione (e, pertanto, già inopponibile ai credi-
tori e all’assegnatario). La titolarità di tali azioni, ivi
compresa quella di pagamento dei canoni, non è, in-
fatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale
(il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al
custode, in ragione dei poteri di gestione e amministra-
zione a lui attribuiti e della relazione qualif‌icata con il
bene pignorato derivante dall’investitura del giudice.
(c.c., art. 2912; c.p.c., art. 65; c.p.c., art. 559; c.p.c., art.
560) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 14 luglio 2009, n. 16375, in Ius&Lex dvd,
n. 2/2015, ed. La Tribuna. Per altri utili riferimenti, cfr. Cass. civ. 13
luglio 1999, n. 7422, ibidem e Cass. civ. 10 ottobre 1994, n. 8267, in
questa Rivista 1996, 63.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel presente giudizio si controverte dell’esigibilità o
meno da parte della debitrice esecutata CO.FI.P. s.p.a. - e,
più esattamente, da parte della sua avente causa Olivieri
Investments s.r.l. - dei canoni di locazione di un immobi-
le pignorato, in forza di contratto stipulato dalla predetta
debitrice, successivamente al pignoramento e senza l’au-
torizzazione del G.E., con le società Pax-Bank eG (di se-
guito, brevemente Pax-Bank) e Union Investments Privat-
fonds GmbH (di seguito, brevemente, Union Investment).

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