Corte di Cassazione Civile sez. III, 23 giugno 2015, n. 12915

Pagine493-497
493
giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
LEGITTIMITÀ
non può essere compresso In permanenza perché, in caso
contrario, si verif‌icherebbe, di fatto, un’alterazione della
destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura
legale o convenzionale ( cfr. sul punto, Cass. 35560/2007 Rv.
237305; Cass. 7163/2008 Rv. 239447). In conclusione, la do-
glianza deve ritenersi fondata in quanto una condizione di
diff‌icoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art.
54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per ri-
solvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.
S’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l’an-
nullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice
di pace di Gela per nuovo giudizio che si atterrà al principi
indicati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 23 GIUGNO 2015, N. 12915
PRES. RUSSO – EST. STALLA – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. M.M. (AVV. LORUSSO)
C. F.S. (AVV.TI MANCINI E CALVARIO)
Legge sull’equo canone y Ambito di applicazione
y Esigenze abitative di natura transitoria y Deter-
minate da motivi di studio e lavoro y Disciplina ap-
plicabile y Requisiti identif‌icativi della categoria
contrattuale y Individuazione
Contratto di locazione y Esigenze transitorie y
Accordo simulatorio y Prova y Ricorso a presunzioni
e testimoni y Ammissibilità.
. Nel sistema della legge n. 392/1978, il tipo legale della
locazione ad uso abitativo risulta articolato in tre sot-
totipi: a) locazioni per esigenze abitative stabili e pri-
marie; b) locazioni per esigenze abitative transitorie
determinate da motivi di studio o di lavoro; c) locazioni
per esigenze abitative non stabili né primarie ma ge-
nericamente transitorie. Mentre il primo “sottotipo” è
completamente soggetto all’applicazione della legge n.
392/1978, ed il terzo ne è invece totalmente esonerato,
il secondo sottotipo è soggetto all’applicazione della
legge n. 392/1978, fatta esclusione per la durata legale.
Perché sia individuabile tale categoria contrattuale, è
necessario il concorso di due requisiti: la stabile abita-
zione nell’immobile da parte del conduttore, ed il mo-
tivo di studio o lavoro per la cui realizzazione si deve
intendere stipulata la locazione. (Mass. Redaz.) (l. 27
luglio 1978, n. 392, art. 26) (1)
. La prova della sussistenza di un accordo simulatorio
sull’apparente volontà espressa da entrambe le parti di
concludere una locazione transitoria, in quanto volta
a far valere l’illiceità delle simulate clausole contra
legem, dissimulanti la reale natura dell’esigenza abita-
tiva (in relazione all’art. 79, comma primo, legge n. 392
del 1978, e all’art. 1417 cod. civ.), può essere fornita dal
conduttore anche mediante presunzioni e testimoni.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1417; l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 79) (2)
(1) In termini, v. Cass. civ. 31 gennaio 2006, n. 2147, in questa Rivista
2006, 559.
(2) Favorevole al ricorso alla prova per presunzioni anche Cass. civ.
25 febbraio 2009, n. 4484, in questa Rivista 2009, 389.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 2003 M.M. formulava nei confronti di F.S. in-
timazione di sfratto per morosità e f‌inita locazione e, in
subordine, domanda di risoluzione per inadempimento, in
relazione al contratto locativo ad uso transitorio stipulato
tra le parti nel gennaio ‘98 con durata annuale, e succes-
sivamente rinnovatosi. Assumeva la M. che la convenuta
aveva omesso la manutenzione ordinaria dell’immobile ca-
gionandole danni risarcibili e che, inoltre, aveva unilate-
ralmente proceduto all’autoriduzione del canone, oggetto
di libera determinazione.
Nella costituzione in giudizio della F. - e previa riunione
della causa ad altra da quest’ultima introdotta nell’aprile
2003 nei confronti della M., ed avente ad oggetto la simu-
lazione relativa della locazione, stipulata per soddisfare
esigenze abitative stabili per motivi di studio ex articolo
26, 1° comma, lettera a) legge 392/78, nonché la condanna
della locatrice alla restituzione delle somme percepite in
eccedenza rispetto all’equo canone nella specie applica-
bile - veniva emessa sentenza n. 1467/07 con la quale il
tribunale di Bari, per quanto qui ancora rileva: - accertava
che la locazione era stata stipulata per soddisfare esigen-
ze abitative stabili per motivi di studi della conduttrice;
- determinava di conseguenza l’equo canone secondo ctu;
- condannava la M. a restituire alla F. la somma di Euro
9.508,79, a titolo di maggiori canoni da lei percepiti rispet-
to a quello legale, come sopra determinato; - condannava
la locatrice al pagamento degli interessi legali sulla som-
ma versata dalla conduttrice a titolo di cauzione; - com-
pensava per metà le spese di lite, condannando la M. alla
rifusione del residuo.
Proposto appello dalla M., veniva emessa sentenza n.
910/11 con la quale la corte di appello di Bari rigettava il
gravame, con condanna dell’appellante alla rifusione delle
spese del grado.
Avverso questa sentenza viene dalla M. proposto ricor-
so per cassazione sulla base di dieci motivi, ai quali resiste
con controricorso la F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1.1 Con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso
la M. deduce - ex art. 360, 1° comma nn. 3 e 5 c.p.c. - viola-
zione o falsa applicazione degli artt. 79 legge 392/78, 2702,
2722 e 2725 c.c., nonché omessa o insuff‌iciente motivazio-
ne su un punto decisivo della controversia; rappresentato
dalla simulazione relativa del contratto di locazione tra
le parti e, segnatamente, dal raggiungimento della prova
della destinazione dei locali ad uso transitorio con occu-
pazione stabile da parte della conduttrice per motivi di
studio.
p.1.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione
unitaria in quanto tutti basati - nella prospettiva della
violazione di legge e della carenza motivazionale - sull’er-
ronea affermazione da parte del giudice di merito della
simulazione relativa del contratto di locazione, con con-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT