Corte di Cassazione Civile sez. II, 14 luglio 2015, n. 14697

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Donde anche l’inammissibilità del motivo, ove si con-
sideri che l’art. 366 n. 6 c.p.c. impone per l’appunto al ri-
corrente di richiamare nel ricorso il contenuto degli atti
e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, specif‌icando
anche di avere prodotto i suddetti atti e documenti, indi-
cando come siano contrassegnati e dove siano reperibili
fra gli altri atti e documenti di causa: il tutto a pena di
inammissibilità (cfr., fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007
n. 23019; Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11
febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n.
28547, Cass. civ. Sez. lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass.
civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità
della specif‌ica indicazione del luogo in cui il documento
si trova).
3. - Il secondo motivo denuncia omessa motivazione su
punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c., per il fatto che la Corte di appello ha ritenuto il con-
duttore responsabile del mancato preavviso, trascurando
di prendere in esame il fatto che egli aveva riconsegnato le
chiavi dell’appartamento al locatore, all’atto del rilascio, e
che questi le aveva ricevute senza nulla obiettare e senza
formulare riserve. Da ciò la Corte avrebbe dovuto dedurre
che il locatore aveva dimostrato di aderire alla risoluzione
anticipata del rapporto.
3.1. - Il motivo non è fondato.
Va premesso che il ricorrente non contesta quanto la
Corte di appello ha affermato, cioè che non solo il condut-
tore non ha comunicato disdetta per iscritto almeno sei
mesi prima del rilascio dell’appartamento; ma che neppu-
re ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi, che avreb-
bero potuto giustif‌icare il rilascio anticipato.
Ciò nonostante il locatore ha chiesto il pagamento dei
canoni non per l’intera durata residua del rapporto, come
avrebbe potuto in mancanza di regolare disdetta del rap-
porto, ma solo per i sei mesi di mancato preavviso.
La funzione a cui risponde il preavviso del condutto-
re è quella di concedere al locatore il lasso di tempo pre-
sumibilmente necessario per reperire altro conduttore,
senza perdere il diritto al compenso per l’uso dei locali,
così come la funzione del preavviso dovuto dal locatore è
quella di permettere al conduttore di usufruire del tempo
ragionevolmente necessario per reperire altra abitazione.
È vero, quindi, che il conduttore non ha mantenuto il go-
dimento dell’immobile per l’intera durata del preavviso,
come avrebbe avuto il diritto di fare; ma ciò è stato frutto
di una sua libera scelta, che non gli consentiva di pregiu-
dicare l’interesse della controparte a conservare il diritto
al compenso per l’intero periodo del mancato preavviso, in
mancanza di prova che egli avesse comunque reperito per
tempo altro conduttore.
Né la rinuncia al compenso per il periodo di preavviso
può desumersi dal mero silenzio del locatore - conforme-
mente del resto ai principi generali in materia contrattua-
le, per cui il silenzio non è normalmente signif‌icativo, qua-
le dichiarazione di volontà - ma avrebbe dovuto risultare
da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in
tal senso. Tale non è la mera accettazione in restituzione
delle chiavi dell’appartamento: comportamento in certa
misura necessitato, a fronte dell’abbandono dei locali da
parte del conduttore, e comunque inidoneo di per sé solo
a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del cor-
rispettivo per l’intera durata del periodo di preavviso al
quale avrebbe avuto diritto per legge.
4. - Il ricorso è respinto.
5. - Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispo-
sitivo, seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 LUGLIO 2015, N. 14697
PRES. MAZZACANE – EST. PICARONI – P.M. CERONI (CONF.) – RIC. B.A. ED ALTRI
(AVV. PUCCI) C. N.A. (AVV. FORNI)
Contributi e spese condominiali y Deroga con-
venzionale al criterio di ripartizione legale y Esen-
zione totale dalle spese prevista in favore di deter-
minati condòmini in ordine ad un determinato bene
comune y Superamento della presunzione di com-
proprietà ex art. 1117 c.c. y Sussiste y Assenza di
siffatta previsione contrattuale y Obbligo per tutti i
condomini di partecipare alle decisioni che concer-
nono detto bene y Fattispecie in tema di spese per
intervento di ristrutturazione dell’ascensore.
. Poiché la disciplina sul riparto delle spese inerenti ai
beni comuni (artt. 1123-1125) è suscettibile di deroga
con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento
condominiale che abbia natura contrattuale, deve rite-
nersi legittima non solo una convenzione che ripartisca
tali spese tra i condomini in misura diversa da quella
legale, ma anche quella che preveda l’esenzione tota-
le o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di
partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipo-
tesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento
condominiale stabilisca in favore di taluni condomini
l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi
tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in
ordine a una determinata cosa comune (nel caso, l’a-
scensore), si ha il superamento nei riguardi della sud-
detta categoria di condomini della presunzione di com-
proprietà su quella parte del fabbricato. Per contro, in
assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà
comune del bene impone la partecipazione di tutti i
condomini alle decisioni che concernono detto bene.
(Fattispecie nella quale la Corte ha conseguentemente
ritenuto illegittima la delibera assembleare inerente
l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione dell’a-
scensore, essendo stata adottata con la partecipazio-
ne dei soli condomini proprietari degli appartamenti
situati dal primo all’ultimo piano dell’edif‌icio, con
esclusione dei proprietari del piano ammezzato e dei
negozi). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1117; c.c., art. 1124;
c.c., art. 1138) (1)
(1) La citata Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5975 è pubblicata in questa
Rivista 2004, 495.

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