Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 luglio 2015, n. 15769

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Arch. loc. e cond. 5/2015
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 LUGLIO 2015, N. 15769
PRES. SEGRETO – EST. LANZILLO – P.M. X (CONF.) – RIC. P.M. C. C.A.
Recesso del conduttore y Periodo di preavviso y
Corrispettivo per l’intera durata dello stesso y Ri-
nuncia da parte del locatore y Mera accettazione in
restituzione delle chiavi dell’immobile y Assimilabi-
lità y Esclusione.
. La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso
non può desumersi dal mero silenzio del locatore, ma
deve risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti
inequivocabili in tal senso. Tale non è la mera accet-
tazione in restituzione delle chiavi dell’appartamento:
comportamento in certa misura necessitato, a fronte
dell’abbandono dei locali da parte del conduttore, e
comunque inidoneo - di per sé solo - a dimostrare la
rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo
per l’intera durata del periodo di preavviso al quale
avrebbe avuto diritto per legge. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1571; c.c., art. 1587; c.c., art. 1590; l. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 27) (1)
(1) Con riferimento ad altro aspetto connesso al preavviso di recesso
(ovvero che f‌ino alla scadenza del relativo termine il conduttore è
tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento, even-
tualmente anteriore, di materiale rilascio dell’immobile), cfr. Cass.
civ. 27 novembre 2006, n. 25136, in questa Rivista 2007, 289.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 15 gennaio 2009 C.A.
ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il conduttore,
P.M., chiedendone la condanna al pagamento dei canoni
di locazione per il periodo di sei mesi, corrispondente al
mancato preavviso del rilascio dell’immobile locato; oltre
al risarcimento dei danni.
Ha premesso che il contratto - concluso il 1 luglio 2005
per il canone mensile di Euro 800,00 oltre spese condo-
miniali - attribuiva al conduttore il diritto al rilascio an-
ticipato, salvo preavviso di sei mesi; che il P. aveva ricon-
segnato l’immobile il 4 dicembre 2008 in grave stato di
degrado, senza preavviso e senza avere saldato le spese
condominiali.
Il convenuto ha resistito, sollevando varie eccezioni,
ed in particolare rilevando che il rilascio era stato con-
cordato sei mesi prima e che il locatore aveva ricevuto la
consegna delle chiavi senza sollevare eccezioni.
Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 8547/2010 il Tri-
bunale ha respinto le domande attrici.
Proposto appello dal C., a cui ha resistito l’appellato,
con sentenza 23 febbraio - 21 marzo 2012 n. 990 la Corte di
appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado,
ha condannato il P. a pagare all’appellante Euro 4.800,00
a titolo di indennità di preavviso, oltre interessi ed oltre al
rimborso delle spese dei due gradi di giudizio.
Il P. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resi-
ste con controricorso il C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di appello ha motivato la sua decisione -
per quanto rileva in questa sede - in base al fatto che la
clausola del contratto di locazione prevedeva il diritto del
conduttore di recedere anticipatamente dal rapporto solo
per gravi motivi e previa comunicazione del preavviso al
locatore con almeno sei mesi di anticipo; che il conduttore
non ha dimostrato né la sussistenza dei gravi motivi, né l’av-
venuta comunicazione degli stessi e del rilascio dei locali,
nel termine di preavviso concordato. Donde il diritto del
locatore al pagamento del canone per i mesi di preavviso.
2. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia viola-
zione degli art. 342 e 263 c.p.c., e contraddittorietà della
motivazione, quanto al rigetto della sua eccezione di nul-
lità dell’atto di appello per indeterminatezza, in quanto
mancante dell’esposizione dei fatti e della specif‌icazione
dei motivi di impugnazione.
2.1. - Il motivo non è fondato.
La Corte di appello ha rilevato che "...al di là della
scarna esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto po-
ste a fondamento dell’appello, la lettura dell’atto consen-
te di comprendere le pretese avanzate dall’appellante e
di replicare alle stesse. Del resto l’assunto è confermato
dal tenore della comparsa di costituzione dell’appellato,
che si è difeso contestando anche nel merito le censure e
le domande avanzate in primo grado". Ne ha dedotto che
l’atto conteneva gli elementi essenziali per consentire al
giudice di identif‌icare le domande ed alla controparte di
svolgere ritualmente il suo diritto di difesa.
La motivazione non suscettibile di censura.
È chiaro che la specif‌icità dell’atto di impugnazione
deve essere valutata con riferimento alla natura delle que-
stioni discusse e che a fronte di questioni semplici, come
quelle oggetto del presente giudizio, non occorrevano mol-
te parole. Del resto, il ricorrente non ha potuto confutare
e smentire quanto affermato dal Tribunale, tramite l’espli-
cito richiamo nel ricorso delle parti e dei passi dell’atto di
appello che ne avrebbero dimostrato il carattere lacunoso,
indeterminato, ambiguo o incomprensibile, sì da giustif‌i-
care la sua eccezione.

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