Corte di Cassazione Civile sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24155

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra
impresa di assicurazione. I due commi dell’art. 145 cit.
rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il
risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare
anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata; ma
se, rivelatasi infruttuosa la trattativa, la vittima decide di
convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile, quel-
la lettera che gli era stata inviata "per conoscenza" sarà
suff‌iciente a rendere proponibile la domanda.
Si potrebbe obiettare – e questo è il senso della motiva-
zione resa dal Tribunale di Torino nella sentenza oggi im-
pugnata – che, se il danneggiato ha chiesto il risarcimento
alla propria impresa di assicurazione ed ha inviato solo
per conoscenza tale richiesta all’impresa assicuratrice del
responsabile, quest’ultima non abbia avuto in concreto la
possibilità di istruire il sinistro, di valutare le rispettive
responsabilità e, di conseguenza, di formulare un’offer-
ta. Ma, proprio in nome di quelle esigenze di tutela del
danneggiato e di snellimento delle procedure che anche
la Corte costituzionale ha posto in luce nella suindicata
sentenza, questa Corte ritiene che un’interpretazione
costituzionalmente orientata non possa che andare nella
direzione di ritenere suff‌iciente l’invio della richiesta di
risarcimento anche solo "per conoscenza". Se si tratta,
come si è già affermato, di un’ipotesi di accollo ex lege,
ne deriva che la possibilità che l’impresa assicuratrice del
danneggiante non ha avuto è stata fornita all’impresa assi-
curatrice del danneggiato, il che è suff‌iciente; e d’altronde
l’art. 149, comma 3, cit. chiarisce che nella procedura di
risarcimento diretto l’assicuratore del danneggiato liquida
i danni "per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti
tra le imprese medesime".
Tirando, dunque, le f‌ila del lungo discorso svolto f‌in
qui, è evidente che i motivi di ricorso sono fondati, perché
l’acquisita certezza dell’invio della richiesta risarcitoria,
sia pure per conoscenza, alla società Ge. fa sì che la do-
manda avanzata in giudizio non poteva essere dichiarata
improponibile.
6. Il ricorso, pertanto, è accolto e l’impugnata sentenza
è cassata.
Il giudizio è rinviato al Tribunale di Torino, in persona
di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi al
seguente principio di diritto:
"Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli
autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta
di risarcimento dei danni alla propria impresa di assi-
curazione, secondo il modello dell’art. 149, D.L.vo n. 209
del 2005, e per conoscenza all’impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di
cui all’art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase
stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il
danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche
nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo
coinvolto".
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liqui-
dare le spese del presente giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 4 OTTOBRE 2018, N. 24155
PRES. ED EST. OLIVIERI – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. M.G. ED ALTRI (AVV.
GRACIS) C. U. ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. ALBERICI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Danno non patrimo-
niale y Ridotta o soppressa funzionalità di un arto
y Pregiudizi "ordinari" e pregiudizi "peculiari" ulte-
riori y Criteri di individuazione e oneri della parte
y Personalizzazione della liquidazione forfettaria y
Ammissibilità y Condizioni.
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Sentenza di primo grado y Liquidazione secondo
il sistema tabellare y Variazione delle tabelle inter-
venuta nelle more del giudizio di appello secondo
principi di diritto enunciati dalle SS.UU. con sen-
tenza n. 26972/2008 y Legittimazione all’impugna-
zione y Sussistenza y Specif‌ico motivo di gravame y
Necessità y Fondamento.
. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale
per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in se-
guito ad una ingiusta lesione subìta, la parte che chieda
il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli
già forfettariamente compensati con la liquidazione
attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri
pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specif‌iche
circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non
semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratte-
ristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle
proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori
delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiu-
dizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il
riferimento al riconoscimento costituzionale dell’inte-
resse violato ed alla gravità della lesione invalidante
poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di
estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimo-
niale in difetto di un’espressa previsione di legge, men-
tre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati
nell’attribuzione del valore tabellare del danno non pa-
trimoniale, sotto il prof‌ilo del danno morale soggettivo.
(c.c., art. 2059; c.c., art. 2056) (1)
. In tema di risarcimento del danno non patrimonia-
le, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’am-
montare del danno alla persona sia stato determinato
secondo tabelle successivamente modif‌icate nel corso
del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a
proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di
un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con
specif‌ico motivo di gravame, la differenza tra i valori
minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed
alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel mi-
nimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più fa-
vorevole della liquidazione del danno attribuitagli con
la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto
principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera dedu-

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