Corte di Cassazione Civile sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24548

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Tale giurisprudenza, tuttavia, non è applicabile nello
specif‌ico.
Il riferito orientamento giurisprudenziale, infatti, è
volto a rapportare la liquidazione del danno alla durata
effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro,
meramente probabilistico, dell’aspettativa di vita. Esso as-
sume, quindi, specif‌ico rilievo se il danneggiato decede in
età precoce rispetto all’aspettativa di vita. Nel caso in esa-
me, invece, il danneggiato è deceduto a 96 anni e quindi
ben oltre l’ordinaria aspettativa di vita.
Il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazio-
ne del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne
tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita. Non si
registra, quindi, quello scollamento fra l’aspettativa di vita
meramente ipotetica e potenziale e l’effettiva durata della
vita del danneggiato che giustif‌ica l’applicazione di un co-
eff‌iciente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione
del punto-base.
In altri termini, poiché il punto-base per un ultrano-
vantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di
vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva es-
sere applicata in considerazione dell’intervenuto decesso
del danneggiato in corso di causa, all’età di 96 anni.
In relazione a tale censura, pertanto, il ricorso deve es-
sere accolto, con conseguente cassazione con rinvio della
sentenza impugnata.
8.1 Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art.
132 comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in re-
lazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.; e inoltre la viola-
zione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043
e 2058 c.c., nonché dell’art. 32 Cost..
La censura si riferisce al capo della sentenza contenen-
te la liquidazione del danno patrimoniale.
8.2 Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve, infatti, in una censura di omessa mo-
tivazione e nella contestazione di taluni accertamenti in
merito compiuti dal Tribunale.
Il motivo, pertanto, è inammissibile, poiché il vizio di
motivazione non e più previsto fra i motivi di ricorso per
cassazione, a seguito della riforma dell’art. 360 comma 1, n.
5, c.p.c., per le sentenze pubblicate dal 11 settembre 2012.
8.3 Nella seconda parte del motivo si censura l’adozio-
ne, da parte dei giudici di merito, di un parametro di liqui-
dazione del danno esclusivamente quantitativo, afferman-
dosi che, "a fronte dell’esistenza di tanto solide prove del
danno", si sarebbe al di fuori dell’ambito di applicazione
dell’art. 1226 c.c..
La censura è carente del requisito della specif‌icità, ri-
chiesto dall’art. 366 comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto con-
tiene delle censure del tutto generiche ed un riferimento
non meglio circostanziato alla presenza di "solide prove".
9. In conclusione, deve essere accolto il settimo moti-
vo di ricorso, mentre gli altri sono infondati. La sentenza
impugnata va cassata in relazione al solo motivo accolto,
con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 5 OTTOBRE 2018, N. 24548
PRES. VIVALDI – EST. CIRILLO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. A. E N. S.A.S. (AVV.
TODARO) C. G. ITALIA S.P.A. (AVV. PROCACCI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Richiesta di risarcimento
inviata alla propria impresa di assicurazioni e, per
conoscenza, a quella dell’altro veicolo y Azione di-
retta del danneggiato nei confronti di quest’ultima
y Ammissibilità.
. Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli
autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richie-
sta di risarcimento dei danni alla propria impresa di
assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 del
D.L.vo n. 209 del 2005, e per conoscenza all’impresa di
assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, una volta de-
corsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto,
qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un
esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale
anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’al-
tro veicolo coinvolto. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1)
(1) Si richiama la nota sentenza Corte cost. 19 giugno 2009, n. 180,
pubblicata in questa Rivista 2009, 683, che ha dichiarato infondata,
in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n.
205, nella parte in cui prevedendo che, in ipotesi di sinistro tra due
veicoli a motore identif‌icati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta
di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il con-
tratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1), precluderebbe la pos-
sibilità di esercitare la pretesa risarcitoria anche nei confronti del
danneggiante e della sua compagnia di assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 15 ottobre 2012 si verif‌icò un sinistro stradale
che vide coinvolte la vettura condotta da T.M., assicurata
dalla T. Assicurazioni s.p.a., poi divenuta G. Italia s.p.a.,
e la vettura condotta da M.E., assicurata dalla s.p.a. Ge.
A seguito di tale incidente la T. cedette il proprio credito
risarcitorio alla s.a.s. A. e N.
La s.a.s. A. e N. convenne in giudizio, davanti al Giudice
di pace di Torino, M.E. e la sua società di assicurazione,
chiedendo il risarcimento dei danni sul rilievo che l’inci-
dente fosse da ricondurre a responsabilità esclusiva del
convenuto, colpevole di non aver rispettato il segnale di
stop. Il M. non si costituì e neppure la società Ge., mentre
si costituì con atto di intervento la società T. Assicurazioni
e gli originari convenuti vennero dichiarati contumaci. In
seguito il M. si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace dichiarò improponibile la domanda
e condannò la società attrice al pagamento delle spese di
lite in favore del convenuto M..
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccom-
bente e il Tribunale di Torino, con sentenza del 3 febbraio
2016, ha respinto il gravame, ha dichiarato ammissibile

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