Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 11 ottobre 2018, n. 25157

Pagine270-274
270
giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
originaria "ratio decidendi" altra e diversa, destinata, in
ogni caso, ad assorbire la prima – si deve concludere che il
motivo di ricorso che investe la prima decisione, quella del
Giudice di pace di (omissis), è da ritenere inammissibile.
5.2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso
(che investe, invece, la pronuncia del giudice di appello),
deve dichiararsene la fondatezza.
5.2.1. Risulta, infatti, errata l’affermazione secondo cui
il soggetto danneggiato (e, per esso, l’odierna ricorrente,
cessionaria dei crediti risarcitori spettanti al primo), il
quale si avvalga della procedura di risarcimento diret-
to, non può benef‌iciare dell’applicazione dell’art. 1901
comma 2, c.c., nell’ipotesi in cui sinistro si verif‌ichi dopo
la scadenza della polizza stipulato con il proprio assicura-
tore, ma comunque – come nella specie – entro i quindici
giorni successivi a tale evento.
Non può, invero, negarsi che un veicolo circolante con
polizza assicurativa scaduta da meno di quindici giorni
sia comunque un veicolo "assicurato", posto che la durata
della copertura in tema di r.c.a. è sempre prorogata per
tale arco temporale, sia nel caso di scadenza della rata di
premio, ai sensi dell’art. 1901 c.c., sia nel caso di scadenza
della polizza, ai sensi dell’art. 170 bis cod. ass.
Il presupposto, dunque, per potersi avvalere della pro-
cedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., ovvero
l’esistenza di un valido contratto assicurativo, deve rite-
nersi, nel caso in esame, comunque integrato.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla
base dall’art. 127 del medesimo cod. assicurazioni, e ciò
sull’assunto – alla base dell’interpretazione proposta
dall’ordinanza impugnata e ribadita, nel presente giudizio,
dalla controricorrente – che essa farebbe salva l’applica-
zione dell’art. 1901 comma 2, c.c., soltanto nei confronti
dei "terzi danneggiati", e non dello stesso assicurato, che
sia, però, tale.
In senso contrario, infatti, deve osservarsi che – come
chiarito da questa Corte – l’azione che l’art. 149 cod. ass.
"accorda al danneggiato, nei confronti del proprio as-
sicuratore, non è altro che la medesima azione prevista
dall’art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e della qua-
le, pertanto, mutua l’intera disciplina), con l’unica parti-
colarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima
anziché quello del responsabile, in una sorta di accollo
liberatorio "ex lege" del debito di quest’ultimo (non a caso
l’art. 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto
dall’assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche
nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assi-
curatore)" (così, in motivazione, Cass. sez. VI – 3, ord. 9
ottobre 2015, n. 20374, Rv. 637462 - 01).
Se, dunque, l’azione che il danneggiato può esperire
verso il proprio assicuratore "è la stessa" che potrebbe
far valere nei confronti dell’assicuratore del responsabi-
le del sinistro, mutuandone "l’intera disciplina", non vi è
ragione di distinguere la posizione del danneggiato – ai
f‌ini dell’operatività dell’art. 1901 comma 1, c.c., – a secon-
da che egli sia "terzo" (convenendo, pertanto, in giudizio
l’altrui assicuratore) o "assicurato" (agendo, invece, verso
il proprio), bastando, in ambo i casi, che l’iniziativa si in-
dirizzi in presenza di un valido contratto di assicurazione,
ancorché "prorogato" ai sensi della norma "de qua", specie
considerando che tale circostanza l’esistenza di un valido
contratto assicurativo – è solo il presupposto di un obbli-
gazione dell’assicuratore che nasce, entrambe le ipotesi,
dalla legge e non dal contratto.
5.3. L’ordinanza del Tribunale di (omissis) va, dunque,
cassata, con rinvio della causa ad altro magistrato dello
stesso uff‌icio – a norma dell’art. 384 comma 2, c.p.c., – per
la decisione della causa nel merito, dovendo il giudice del
rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto:
– "anche in caso di applicazione della procedura di ri-
sarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni opera il
disposto dell’art. 1901 comma 2, c.c., sicché ove il sinistro
si sia verif‌icato posteriormente alla scadenza del termine
per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicura-
zione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro dal quindi-
cesimo giorno dopo quello della scadenza".
6. Le spese del presente giudizio saranno liquidate
all’esito del giudizio di rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 11 OTTOBRE 2018, N. 25157
PRES. SESTINI – EST. D’ARRIGO – RIC. B. (AVV. VAGNI) C. U. ASSICURAZIONI S.P.A.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte dei congiunti) y Danno biologico trasmissi-
bile iure successionis y Liquidazione y Criteri y Ri-
ferimento alla durata probabile della vita y Esclu-
sione y Riferimento alla durata effettiva della vita
y Inapplicabilità del criterio y Fattispecie relativa a
ultranovantenne danneggiato in seguito a sinistro
stradale.
. In ipotesi di morte del danneggiato per cause indi-
pendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo
il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure
successionis" va parametrato alla durata effettiva della
vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume
rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età
precoce rispetto all’ordinaria aspettativa di vita, atteso
che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la
liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime
aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulte-
riore riduzione deve essere applicata in considerazione
dell’intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in
corso di causa, all’età di 96 anni). (c.c., art. 1218; c.c.,
art. 1223; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (1)
(1) Giurisprudenza costante della S.C. nel senso che, in ipotesi di mor-
te del danneggiato in pendenza del giudizio e per cause indipendenti
dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale
da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non
della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effet-
tiva di vita dello stesso. Ex multis, v. Cass. civ. 18 gennaio 2016, n. 679,
in www.latribunaplus.it; Cass. civ. 31 gennaio 2011, n. 2297, in questa
Rivista 2011, 475 e Cass. civ. 3 ottobre 2003, n. 14767, ivi 2004, 931.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT