Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 12 ottobre 2018, n. 25366

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 12 OTTOBRE 2018, N. 25366
PRES. SPIRITO – EST. GUIZZI – RIC. B. S.R.L. (AVV. BOLOGNI) C. D.L. INSURANCE
S.P.A. (AVV.TI RODOLFI E MARTINI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Procedura di risarcimento
diretto ex art. 149 del D.L.vo n. 209/2005 y Mancato
pagamento di premi successivi al primo y Applica-
bilità dell’art. 1901, comma 2, c.c. y Conseguenze.
. In tema di assicurazione della responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli, anche in caso di appli-
cazione della procedura di risarcimento diretto ex art.
149 del D.L.vo n. 209 del 2005 opera il disposto dell’art.
1901, comma 2, c.c., sicché, ove ove il sinistro si sia ve-
rif‌icato posteriormente alla scadenza del termine per il
pagamento di premi successivi al primo, l’assicurazio-
ne resta sospesa solo dalle ore ventiquattro del quin-
dicesimo giorno dopo quello della scadenza. (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 149; c.c., art. 1901) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. civ. 9 ottobre 2015,
n. 20374, in questa Rivista 2016, 135.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società B. S.r.l. ricorre, ai sensi dell’art. 348
ter comma 3, c.p.c., per la cassazione della sentenza n.
1197/14, emessa dal Giudice di pace di (omissis) il 22 di-
cembre 2014, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità
di una sua domanda, ex art. 149 cod. ass., nei confronti
della società D.L. Insurance S.p.a. (d’ora in poi, "D.L."),
sentenza già oggetto di gravame esperito dall’odierno ri-
corrente e ritenuto inammissibile per difetto di ragione-
vole probabilità di accoglimento, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 348 bis comma 1, c.p.c., e art. 348 ter
comma 2, c.p.c., – dal Tribunale di (omissis), con ordi-
nanza n. 7537/15 del 12 novembre 2015, provvedimento
anch’esso oggetto del presente ricorso.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di svol-
gere attività di carrozziere e di essere cessionaria del credito
risarcitorio per danni materiali, vantato da tale P.G. all’esito
di sinistro verif‌icatosi il (omissis) tra il veicolo di proprietà
dello stesso (ed assicurato per la responsabilità civile auto
dalla predetta D.L.) ed un ciclomotore appartenente a tale
W.G., assicurato, invece, con S. Assicurazioni S.p.a.
Deduce, altresì, di avere invano rivolto in sede stragiu-
diziale unitamente al P. – istanze risarcitorie nei confronti
di entrambe le società assicuratrici, per poi agire in giudi-
zio nei confronti di D.L., in applicazione della procedura di
risarcimento diretto ex artt. 149 e 150 cod. ass.
Costituitasi in giudizio la convenuta, che eccepiva la
carenza di copertura assicurativa del veicolo del P., l’adi-
to Giudice di pace dopo aver disposto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del responsabile civile, W.G.
– rilevava, d’uff‌icio, l’inosservanza della condizione di pro-
cedibilità della domanda prevista dall’art. 145, comma 2,
cod. ass., concedendo termine alle parti per contraddire,
sul punto, con memorie scritte.
Deduce, ancora, l’odierna ricorrente che, sebbene essa
avesse prodotto in giudizio lettera raccomandata inviata
tempestivamente ai sensi della norma da ultimo richia-
mata – ad entrambe le società assicuratrici, il giudice
di prime cure, nel richiamare Corte cost. sent. n. 111 del
2012, dichiarava l’improcedibilità della domanda attorea,
sul rilievo che il citato art. 145 "prescrive che la richiesta
di risarcimento deve essere formulata secondo le norme e
i contenuti di cui ai seguenti artt. 149 e 150 e deve essere
spedita per conoscenza all’impresa assicurativa del dan-
neggiante presunto", altrimenti operando, come sarebbe
avvenuto nel caso di specie, "l’improcedibilità".
La decisione del primo giudice veniva appellata dalla
società B., che ne assumeva l’erroneità per due ragioni: in-
nanzitutto, giacché il citato art. 145 porrebbe come condi-
zione di proponibilità della domanda l’invio di raccoman-
data nei confronti del solo assicuratore del danneggiato;
inoltre, perché – nella specie – la raccomandata (prodotta
nel giudizio di primo grado come documento n. 8 del fa-
scicolo di parte attrice) risulterebbe essere inviata anche
all’assicuratore del responsabile.
Il Tribunale di (omissis) decideva in ordine al proposto
gravame ritenendolo inammissibile, in assenza di ragio-
nevole probabilità di accoglimento, sul rilievo – formula-
to, peraltro, in dichiarata applicazione del principio della
"ragione più liquida" – che l’operatività della procedura di
risarcimento diretto presuppone la persistente eff‌icacia del
rapporto contrattuale tra l’assicurato/danneggiato ed il pro-
prio assicuratore. Tale evenienza non ricorrerebbe, tuttavia,
nel caso di specie, atteso che il sinistro risale al (omissis),
giorno successivo alla scadenza della polizza stipulata dal P.
e dalla D.L., non operando, nella specie, il disposto dell’art.
1901, comma 2, c.c. (in base al quale, in caso di mancato
pagamento di premi successivi al primo, l’assicurazione è
sospesa solo a decorrere dalle ore ventiquattro del quindi-
cesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento), applicabile ex art. 127 cod. ass. solo ai terzi
danneggiati "e non anche per il contraente che agisca verso
la propria compagnia", come avvenuto nella specie, "non es-
sendo contestato il mancato rinnovo della polizza".
3. Avverso entrambi i provvedimenti giurisdizionali
sopra richiamati ha proposto ricorso per cassazione la
società B., sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo – che si indirizza, specif‌ica-
mente, contro la sentenza del Giudice di pace ed è propo-
sto ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., – è
dedotto "omesso esame circa un fatto decisivo per il giu-
dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", oltre
che "mancata applicazione dell’art. 115 c.p.c.".
Si censura la decisione del primo giudice per non aver
tenuto conto della lettera raccomandata del 13 giugno
2011 (documento n. 8 del fascicolo di parte attrice), in-
viata anche all’assicuratore del responsabile del sinistro.
3.2. Il secondo motivo – rivolto, invece, contro la sen-
tenza del Tribunale e proposto ai sensi dell’art. 360 comma
1, n. 3, c.p.c.), – deduce "violazione per mancata applica-
zione" dell’art. 1901 comma 2, c.c., degli artt. 127 e 149
cod. ass., e dell’art. 12 preleggi.

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