Corte di Cassazione Civile sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27340

Pagine266-267
266
giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
fare riferimento all’importo originario di 108.889,40 Euro,
evidenziandosi che non risulta specif‌icamente contestata
in questa sede la omessa rivalutazione di tali somme;
il secondo motivo è infondato per una duplicità di ra-
gioni; innanzitutto è assolutamente generico poiché non è
chiaro il contenuto della censura: la ricorrente lamenta il
mancato riconoscimento, quanto meno, delle somme rela-
tive alle spese sostenute per gli interventi chirurgici;
la doglianza, in secondo luogo, non coglie nel segno
poiché la ragione posta a sostegno della riduzione dell’im-
porto non attiene alla natura delle spese, ma alla non
modif‌icabilità dell’importo originariamente indicato in
citazione;
parte ricorrente avrebbe dovuto allegare che l’importo
era stato chiesto in aggiunta alla somma di Euro 108.000,
ma tale deduzione, come rilevato in premessa, difetta nel
caso di specie;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le
spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella
misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;
inf‌ine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al
riguardo (tra le prime: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; tra
molte altre: Cass. sez. un. 27 novembre 2015, n. 24245) –
della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del-
l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, in tema di contributo unif‌icato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o
nel merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 OTTOBRE 2018, N. 27340
PRES. PETITTI – EST. PICARONI – P.M. TRONCONE (CONF.) – RIC. I. (AVV.
BACHINI) C. COMUNE DI TERNI (AVV. GENNARI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Opposi-
zione y Violazioni al Codice della strada y Giudizio
soggetto al rito del lavoro y Mutamento del rito in
appello y Termine per l’integrazione degli atti e no-
tif‌ica al contumace y Omessa assegnazione y Neces-
sità y Esclusione.
. Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento
di violazioni di norme del codice della strada, instaura-
to successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n.
150 del 2011 e soggetto, perciò, ove non diversamente
stabilito dal medesimo D.L.vo, al rito del lavoro, il giu-
dice dell’appello, allorché provveda al mutamento del
rito, non è tenuto alla f‌issazione del termine perento-
rio ex art. 4 del D.L.vo citato per consentire l’eventuale
integrazione degli atti introduttivi, né a fare notif‌icare
la relativa ordinanza alla parte contumace. A questa
conclusione deve giungersi sia perché, ai sensi dell’art.
2 del menzionato D.L.vo, trovano applicazione le dispo-
sizioni del codice di procedura civile concernenti la di-
sciplina dell’appello ad eccezione, fra gli altri, dell’art.
439, che regola proprio il cambiamento del rito in ap-
pello, sia in quanto, in tale grado, sono già intervenute
le decadenze a carico delle parti, costituite o contuma-
ci, sicché non è ravvisabile la stessa "ratio" sottesa alle
prescrizioni di cui all’art. 426 c.p.c.. (d.l.vo 1 settembre
2011, n. 150, art. 2; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art.
4; c.p.c., art. 426; c.p.c., art. 439) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 2 agosto 2017, n. 19298, in que-
sta Rivista 2017, 1021. Sull’applicazione del rito del lavoro ai giudi-
zi di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del Codice
della strada, si vedano Cass. civ. 4 gennaio 2018, n. 72, in www.latri-
bunaplus.it e Cass. civ. 2 novembre 2015, n. 22390, in questa Rivi-
sta 2016, 115, con nota di ALDO CARRATO, La forma e la struttura
processuale dell’appello nel nuovo rito sulle opposizioni a sanzioni
amministrative.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data
12 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto dal Comune
di Terni avverso la sentenza del Giudice di pace di Terni n.
122 del 2013, e nei confronti di R.I..
1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione al
verbale n. (omissis) del 28 novembre 2012, con il quale la
Polizia Municipale di Terni contestava al sig. I. la violazio-
ne dell’art. 142 c.d.s., per superamento del limite di velo-
cità accertato a mezzo di apparecchiatura di rilevamento
automatico.
2. Il Tribunale, previo mutamento del rito e nella con-
tumacia dell’appellato, ha riformato la decisione, ritenen-
do erroneo il rilievo del Giudice di pace, secondo cui man-
cava nella specie la corretta presegnalazione del controllo
a distanza della velocità.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
R.I. sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Terni. Il ricorso,
già chiamato all’adunanza camerale del 10 marzo 2017,
è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza in-
terlocutoria in data 7 giugno 2017, per mancanza di evi-
denza decisoria, e quindi f‌issato per decisione all’odierna
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 4 D.L.vo n. 150 del 2011, 24 e 111
Cost., nonché motivazione contraddittoria e si lamenta
che l’ordinanza in data 5 giugno 2014, di mutamento del
rito, non prevedeva l’assegnazione del termine perentorio
ai f‌ini della eventuale integrazione degli atti, e non era
stata notif‌icata all’appellato contumace.
2. La doglianza, che involge la questione dei limiti di
applicazione del rito del lavoro alle controversie in mate-
ria di opposizione a verbali di accertamento di violazioni
del codice della strada, è infondata.
2.1. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art.
4 D.L.vo n. 150 del 2011, escludendo di dover procedere
alla f‌issazione del termine perentorio per consentire l’e-
ventuale integrazione degli atti introduttivi

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT