Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 8 novembre 2018, n. 28496

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
In particolare, nel giudizio di impugnazione del preavviso
di fermo amministrativo il prefetto non può stare in giudizio
personalmente o tramite funzionario delegato, essendo tale
facoltà ristretta alle sole ipotesi testè menzionate. Conse-
guentemente, il soggetto legittimato passivo doveva essere
individuato nel Ministero dell’interno (e non nella singola
prefettura, che di tale Ministero costituisce una semplice
articolazione territoriale) e la notif‌icazione dell’atto di cita-
zione doveva essere effettuata presso le Avvocature distret-
tuali dello Stato di Messina e Reggio Calabria.
L’amministrazione non si è costituita e non ha sanato il
vizio, né la notif‌icazione è stata mai ritualmente rinnovata.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata.
Essendo stata riscontrata la sussistenza di una nullità
del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello
avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, la cau-
sa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ.,
comma 3, al Giudice di pace di (omissis), che provvederà
anche sulle spese dell’intero giudizio, compreso quello di
legittimità. Ovviamente, nel prosieguo del giudizio gli atti
dovranno essere notif‌icati nell’osservanza del principio di
diritto dapprima illustrato.
Tale esito determina l’assorbimento del ricorso princi-
pale, contenente censure nei confronti della so(a senten-
za di appello. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 8 NOVEMBRE 2018, N. 28496
PRES. SCRIMA – EST. POSITANO – RIC. S. (AVV. MESSA) C. G. ASSICURAZIONI
S.P.A. (AVV. GRANDINETTI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Danno alla salute y
Domanda di condanna al risarcimento di somma de-
terminata y Tabelle del Tribunale di Milano y Man-
cata adozione y Rivalutabilità della somma indicata
dall’attore da parte del giudice d’appello y Neces-
sità y Ricorso per cassazione volto a una maggiore
liquidazione del danno y Ammissibilità y Limiti.
. In materia di danno alla salute, quando in corso di
causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenu-
to il pricipio giurisprudenziale – enunciato dalla S.C.
con sentenza n. 12408 del 2011 – secondo cui la man-
cata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un
vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito,
a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne
l’applicazione, per la prima volta, anche in fase di pre-
cisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca
una domanda nuova. (c.c., art. 2043; c.p.c., art. 112) (1)
(1) Si richiama, in senso sostanzialmente conforme, la sentenza
citata in parte motiva: Cass. civ. 11 maggio 2012, n. 7272, in www.
latribunaplus.it, secondo cui: "Quando l’attore abbia indicato esatta-
mente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento
del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un
importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giu-
dice d’appello, l’importo massimo della stessa sarà dato dalla somma
indicata dall’attore nell’atto di citazione di primo grado, maggiorato
della rivalutazione calcolata f‌ino al momento della decisione del gra-
vame. Ne consegue che, ove l’attore vittorioso intenda impugnare la
sentenza d’appello, invocando una maggiore liquidazione del danno,
il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda
l’importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra".
Si veda, inoltre, Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408, in questa Rivista
2011, 674, che ribadisce come l’applicazione di tabelle diverse da
quelle del Tribunale di Milano, ancorché comportante liquidazione
di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’appli-
cazione delle tabelle di Milano, possa essere fatta valere, in sede di
legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la que-
stione sia stata già posta nel giudizio di merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 aprile 2007 S.A.M. evocava in giu-
dizio, davanti al Tribunale di Lecce, M.C. e la N.T. Assi-
curazioni S.p.A. richiedendone la condanna in solido al
risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale
verif‌icatosi il (omissis) quando la ricorrente, a bordo
della propria autovettura, impegnava un crocevia con se-
maforo verde e veniva violentemente attinta dall’autovet-
tura condotta dal convenuto, il quale aveva attraversato
l’incrocio incurante nel semaforo rosso. L’attrice chiedeva
la liquidazione del danno quantif‌icato in Euro 108.889, ol-
tre interessi, pari alla differenza tra l’importo spettante
a titolo di risarcimento e la somma già riscossa in corso
di causa;
il Tribunale di Lecce, con sentenza del 18 ottobre
2012, accoglieva la domanda dichiarando la responsabilità
esclusiva di M. e condannando i convenuti al pagamento
della somma di Euro 205.902,00 a titolo di risarcimento
del danno subito in occasione del sinistro, già detratte le
somme corrisposte prima della causa per l’importo di Euro
60.878, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo;
avverso tale decisione proponeva appello la compagnia
G. Assicurazioni S.p.A. con ricorso del 28 dicembre 2012.
Con sentenza del 24 novembre 2014 la Corte d’appello di
Lecce, in particolare, rigettava il terzo motivo con il quale
la compagnia deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione alla liquidazione del danno operata dal Tribuna-
le facendo applicazione delle tabelle milanesi, sebbene la
ricorrente avesse richiesto originariamente la liquidazio-
ne sulla base delle tabelle del distretto di Lecce; accoglie-
va, invece il quarto motivo, con il quale l’appellante dedu-
ceva il vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Tribunale
liquidava il maggiore importo di Euro 205.902,53, rispetto
a quello di Euro 108.889,40 richiesto in citazione, rilevan-
do che sebbene le variazioni quantitative della domanda
non costituissero mutatio libelli, tale prof‌ilo ricorreva nel
caso di introduzione di nuovi temi di indagine, come nell’i-
potesi di applicazione delle tabelle di Milano, in luogo di
quelle del distretto di Lecce. Conseguentemente, in ac-
coglimento dell’appello rideterminava in Euro 108.889 la
somma dovuta dai convenuti all’appellata;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione
S.A.M. aff‌idandosi a due motivi;
resiste in giudizio G. Assicurazioni S.p.A. con contro-
ricorso;
entrambe le parti depositano memorie.

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