Corte di Cassazione Civile sez. III, 8 novembre 2018, n. 28528

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
4.1. Il passaggio motivazionale riportato nel ricorso a
sostegno della censura (cfr. pag. 20), infatti, risulta privo
di due fondamentali espressioni (“devalutando” e “via via
rivalutata dalla predetta data”) contenute, invece, nella
motivazione della sentenza, attraverso le quali risultano
illustrati con chiarezza e senso compiuto i principi da ap-
plicare per la determinazione del lucro cessante (cfr. pag.
29: “per cui nel complesso, la somma dovuta al M. va deter-
minata all’attualità in Euro 986.338,86. Secondo i principi
statuiti dalla Suprema Corte a decorrere dalla decisione
del 1995 n 1712 spettano poi gli interessi legali sulla som-
ma di Euro 761.063,00 ottenuta devalutando alla data del
(omissis) (data dell’illecito) la somma di Euro 986.338,86
sopra determinata, in base agli indici Istat (costo vita) via
via rivalutata dalla predetta data del (omissis) alla data di
pubblicazione della presente sentenza, per il complessivo
importo di Euro 300.744,58”).
La critica pertanto, prende le mosse da un presupposto er-
roneo, laddove i criteri di calcolo utilizzati e esplicitati nella
motivazione risultano essere corretti e coerenti con i principi
riaffermati, anche recentemente, da questa Corte (cfr. Cass.
1712/1995 e, in termini, Cass. 9950/2017; Cass. 25817/2017).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
5. Sussistono giusti motivi, riconducibili alla connota-
zione particolarmente dolorosa della vicenda ed alla com-
plessità delle questioni trattate, per compensare le spese
del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 mag-
gio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello do-
vuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13,
comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 8 NOVEMBRE 2018, N. 28528
PRES. DE STEFANO – EST. D’ARRIGO – P.M. SOLDI (CONF.) – RIC. RISCOSSIONE
SICILIA S.P.A. (AVV. PAVONE) C. MINISTERO DELL’INTERNO ED ALTRI (AVV. GEN.
STATO)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del Codice della strada y Opposizione y
Procedimento y Impugnazione di preavviso di fermo
amministrativo y Obbligatoria notif‌icazione all’Av-
vocatura dello Stato dell’atto introduttivo y Ragio-
ni.
. L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo
previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, avendo
natura di ordinaria azione di accertamento negativo
della pretesa creditoria, segue le regole generali del
rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che
ad essa è applicabile la previsione di cui al combina-
to disposto dell’art. 144, comma 1, c.p.c. e dell’art. 11,
comma 1, del R.D. n. 1611 del 1933, in forza del quale
l’atto introduttivo del giudizio nei confronti di un’am-
ministrazione dello Stato deve essere notif‌icato presso
l’uff‌icio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha
sede l’autorità giudiziaria competente, con esclusione
della deroga prevista dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma
8, del D.L.vo n. 150 del 2011 in forza della quale nei
soli giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e
di opposizione al verbale di accertamento di violazione
del codice della strada il ricorso introduttivo è notif‌ica-
to all’autorità amministrativa che ha emanato l’atto im-
pugnato, la quale può stare in giudizio personalmente o
avvalendosi di propri funzionari delegati. (Nella specie,
la S.C. ha rilevato la nullità della notif‌icazione dell’at-
to introduttivo del giudizio ed ha, quindi, cassato la
sentenza impugnata con rinvio ai sensi dell’art. 383,
comma 3, c.p.c. al giudice di primo grado cui ha de-
mandato la rinnovazione della notif‌icazione dell’atto di
citazione in ossequio all’enunciato principio di diritto).
(d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86; c.p.c., art. 144;
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) (1)
(1) In continuità con la pronuncia Cass. civ., sez. un. 27 aprile 2018,
n. 10261, pubblicata in questa Rivista 2018, 489, con ampia nota di
riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A., con atto di citazione notif‌icato il 14 ottobre 2010
all’agente di riscossione Serit Sicilia S.p.a. (ora Riscos-
sione Sicilia S.p.a.), nonché ai Comuni di (omissis) e
alle Prefetture di Messina e Reggio Calabria, opponeva, ai
sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., il preavviso di fermo am-
ministrativo di beni mobili registrati n. (omissis) fondato
su sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, deducendo l’omessa notif‌ica dell’atto e, comunque,
la prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio l’agente di riscossione, i
Comuni di (omissis) e la Polizia Municipale di Palermo.
Rimanevano invece contumaci il Comune di Palermo e le
Prefetture di Messina e Reggio Calabria.
Il Giudice di pace di (omissis) accoglieva l’opposizio-
ne, accertando l’illegittimità del procedimento di fermo
amministrativo e annullando, conseguentemente, il rela-
tivo preavviso.
La sentenza veniva appellata dalla Serit Sicilia S.p.A. Nel
giudizio di appello si costituivano C.A. e i Comuni di (omis-
sis). Nessuna attività difensiva veniva svolta dal Comune di
Palermo e dalle Prefetture di Messina e Reggio Calabria.
Il Tribunale di (omissis), in funzione di giudice d’ap-
pello, rigettava il gravame e condannava l’appellante alla
refusione delle spese.
La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassa-
zione da parte della Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit
Sicilia S.p.a.), per cinque motivi. La sentenza è stata im-
pugnata in via incidentale, con unico ricorso e un solo mo-
tivo, dall’Avvocatura dello Stato, quale difensore ex lege
del Ministero dell’Interno e delle sue articolazioni terri-
toriali costituite dalle Prefetture di Messina e Reggio Ca-
labria. Hanno resistito con controricorso C.A. e il Comune
di (omissis). Nessuna attività difensiva è stata svolta in
questa sede dagli ulteriori intimati.

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