Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 novembre 2018, n. 29038

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
degli utili prodotti; b) della ragione di credito avente ad og-
getto la chance di conseguimento degli utili futuri.
Posizioni giuridiche attive o di vantaggio immediata-
mente e direttamente incise e violate dal fatto illecito del
terzo come nella specie comportante la cessazione dell’at-
tività della società, delle quali il socio titolare ben può
direttamente ed immediatamente pretendere tutela nei
confronti del terzo danneggiante.
La lesione di tali posizioni giuridiche soggettive attive
o di vantaggio cagionata dal fatto illecito del terzo deter-
mina infatti in capo al titolare un danno patrimoniale at-
tuale, quello derivante dalla lesione della chance essendo
– come detto – intrinsecamente caratterizzato dalla ne-
cessaria proiezione futura (cfr., con riferimento a diversa
fattispecie, Cass., 12 giugno 2015, n. 12211).
La perdita della chance, danno non meramente ipoteti-
co o eventuale bensì concreto ed attuale, va allora commi-
surato alla perdita della possibilità di conseguire un risul-
tato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso (v.
Cass., 9 marzo 2018, n. 5641; Cass., 4 marzo 2004, n. 4400).
Vale al riguardo sotto altro prof‌ilo sottolineare che, di-
versamente da quanto erroneamente dalla corte di merito
affermato nell’impugnata sentenza, presupposto di tale
danno è non già la perdita della "capacità lavorativa" del
socio danneggiato, ridondante nella "perdita" della sua
"capacità di guadagno", bensì l’obiettiva circostanza della
totale perdita della possibilità di (continuare a godere
della) ritrazione degli utili societari in conseguenza im-
possibilità di prosecuzione dell’espletamento dell’attività
sociale (cfr., Cass., 17 dicembre 1990, n. 11953).
In altri termini, avuto riferimento all’ipotesi in esame
il pregiudizio attuale subito dal socio consiste non già nel-
la perdita degli utili o del "guadagno" (bene f‌inale) bensì
nella perdita dell’occasione del relativo conseguimento.
Va altresì precisato che di tale autonoma ipotesi dan-
no avente ad oggetto – come detto – un bene giuridico
diverso e dal risultato, e cioè la apprezzabile, seria e con-
sistente (v. Cass., 9 marzo 2018, n. 5641; Cass., 8 giugno
2018, n. 14916) possibilità perduta (v., da ultimo, Cass., 9
marzo 2018, n. 5641; Cass., 30 settembre 2016, n. 19604. E
già Cass., 4 marzo 2004, n. 4400), non va confuso il piano
dell’an con quello della relativa quantif‌icazione (quan-
tum), la consistenza della chance rilevando solo ai f‌ini
della liquidazione del danno che dalla relativa perdita
consegue (cfr. Cass., 27 marzo 2014, n. 7195).
In particolare, mentre l’an del danno da perdita di
chance va accertata sulla base del criterio del più probabi-
le che non (v. Cass., 17 settembre 2013, n. 21225; Cass., 16
ottobre 2007, n. 21619), la consistenza percentuale della
chance – sotto il prof‌ilo della concretezza, effettività e non
solo mera potenzialità (cfr. Cass., 25 agosto 2017, n. 20408;
Cass., 23 settembre 2013, n. 21678; Cass., 23 gennaio 2009,
n. 1715; Cass., 18 gennaio 2006, n. 852; Cass., 25 maggio
2007, n. 12243; Cass., 21 giugno 2000, n. 8468)- rileva sola-
mente ai f‌ini della determinazione del quantum da risarci-
re, della liquidazione del danno (cfr. Cass., 27 marzo 2014,
n. 7195), dovendo al riguardo privilegiarsi una concreta, e
non meramente ipotetica, possibilità.
A tale stregua, ove dal giudice di merito individuato
ed accertato, con adeguata verif‌ica dell’assolvimento del
relativo onere probatorio incombente sul danneggiato – il
quale può al riguardo avvalersi anche della prova presun-
tiva – (v. Cass., 13 luglio 2011, n. 15385; Cass., 11 maggio
2010, n. 11353; Cass., 19 febbraio 2009, n. 4052; Cass., 30
gennaio 2003, n. 1443), tale danno va dunque commisu-
rato non già alla perdita del risultato, ma alla mera pos-
sibilità di conseguirlo (v. Cass., 4 marzo 2004, n. 4400) e
va stimato con valutazione necessariamente equitativa
ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 4 marzo 2004, n. 4400; Cass.,
17 aprile 2008, n. 10111; e, da ultimo, Cass.,12/2/2015, n.
2737; Cass., 12 giugno 2015, n. 12211; Cass., 9 marzo 2018,
n. 5641), in termini più ridotti rispetto al danno da perdita
del risultato (v. Cass., 9 marzo 2018, n. 5641).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha
invero disatteso i suindicati principi.
In particolare là dove ha affermato che "il danneggiato
che lamenti la perdita di chances per perdita della futura
capacità di guadagno, deve fornire la prova dell’esisten-
za di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di
certezza o di elevata probabilità, e non solo di mera poten-
zialità l’esistenza di un pregiudizio economicamente valu-
tabile... Inoltre... la CTU medico legale espletata sulla R.
ha escluso qualsiasi rif‌lesso dell’incidente sulla capacità
lavorativa della stessa, sicché difetta il presupposto stesso
richiesto per tale tipo di risarcimento".
Dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa
questione, s’impone pertanto la cassazione in relazione,
con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suin-
dicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 NOVEMBRE 2018, N. 29038
PRES. AMENDOLA – EST. OLIVIERI – RIC. A. (AVV. CRICRÌ) C. M. (AVV. D’AVINO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Azione per il risarcimento dei danni y Cause
connesse con pluralità di parti (danneggiato, assi-
curato, assicuratore) y Rapporti y Nesso di dipen-
denza y Sussistenza y Conseguenze y Inscindibilità
nel giudizio di impugnazione y Frazionabilità della
formazione del giudicato sulla responsabilità del
conducente y Esclusione.
. In tema di responsabilità derivante dalla circolazione
di veicoli, l’accertamento della responsabilità del con-
ducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi
dell’art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il
presupposto necessario sia della domanda di garanzia
proposta dall’assicurato (conducente o proprietario)
nei confronti dell’assicuratore RCA (ove il danneggia-
to non abbia esercitato contro di lui l’azione "diretta")
sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo

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