Corte di Cassazione Civile sez. III, 20 novembre 2018, n. 29829

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
(cfr. Corte di giustizia, sent. 10 dicembre 2015, C - 427/14,
"Veloserviss" SIA, punto 21) "C.D., art. 78, istituisce una
procedura che permette alle autorità doganali di proce-
dere, eventualmente d’uff‌icio, a una revisione a posteriori
di una dichiarazione doganale, vale a dire dopo aver con-
cesso lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione
(v., in tal senso, sentenze Overland Footwear, C - 468/03,
EU:C:2005:624, punti 62, 64 e 66, nonché Greencarrier
Freight Services Latvia, C571/12, EU:C:2014:102, punto
28)", anche mediante i "controlli di documenti e di dati per-
tinenti nonché, secondo le circostanze, (...) la visita delle
merci interessate per accertare l’esattezza delle indicazio-
ni f‌iguranti nella dichiarazione (v., in tal senso, sentenza
Greencarrier Freight Services Latvia, C - 571/12, EU: C:
2014:102, punto 29" (punto 22 sent. cit.), e tali facoltà non
sono sottoposti ad alcuna limitazione, essendo addirittura
consentita la reiterazione della revisione o di un controllo
a posteriori già effettuato e la conseguente adozione delle
misure necessarie per regolarizzare la situazione (punti 23
e 25), fatto salvo il "rispetto dei pertinenti requisiti posti
dai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente
quelli derivanti dal principio di certezza del diritto" (punto
29), realizzata attraverso "l’imposizione di un termine di
prescrizione ragionevole" (punto 32) "e, in quanto corolla-
rio di quest’ultimo, dal principio della tutela del legittimo
aff‌idamento" (punto 29), che però non può essere invocato
dall’operatore economico, seppur prudente ed accorto, nel
caso in cui sia adottato un provvedimento atto a ledere i
suoi interessi, non potendo questi "fare legittimamente af-
f‌idamento sulla conservazione di una situazione esistente
che può essere modif‌icata nell’ambito del potere discrezio-
nale delle autorità nazionali (v., in particolare, sentenza
Plantanol, C - 201/08, EU:C:2009:539, punto 53)" (punto
39), atteso che "dalla giurisprudenza della Corte emerge
che tale debitore non può nutrire un legittimo aff‌idamento
quanto alla validità dei certif‌icati per il fatto che essi siano
stati ritenuti inizialmente veritieri dalle autorità doganali
di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da
dette autorità nell’ambito dell’accettazione iniziale delle
dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli
successivi, né pregiudicano le conseguenze che possono
derivarne (v., in tal senso, sentenze Van Gend & Loos e
Expeditiebedrijf Bosman/Commissione, 98/83 e 230/83,
EU:C:1984:342, punto 20, nonché Faroe Seafood e a., C -
153/94 e C - 204/94, EU:C:1996:198, punto 93)" (punto 40
sent. cit.), dovendo, "in quanto operatore economico, ac-
cettare il rischio che le autorità doganali rivedano la deci-
sione relativa all’obbligazione doganale tenendo conto dei
nuovi elementi di cui eventualmente dispongono a seguito
di controlli e adottare i provvedimenti necessari per pre-
munirsi contro tale rischio (v., in tal senso, sentenza Lagu-
ra Vermogensverwaltung, C - 438/11, EU:C:2012:703, punto
30)" (punto 41).
Tali principi della giurisprudenza unionale trovano
conforto in quella domestica, pronunciati in relazione
all’art. 11, D.L.vo n. 374 del 1990, che prevede l’istituto
della revisione dell’accertamento, "consentito all’ammi-
nistrazione delle dogane quando si avveda che la merce
importata ha natura diversa da quella considerata nel
primo accertamento" (Cass. civ., n. 10280 del 2008) esten-
dendosi "a qualsiasi ipotesi di mancata o inesatta contabi-
lizzazione dei diritti doganali e, quindi, a tutti gli errori di
calcolo nella liquidazione o applicazione delle tariffe do-
ganali o nell’accertamento della qualità, quantità, valore o
origine della merce, anche se dipesi dall’Amministrazione
doganale" (Cass. civ., n. 25977 del 2014).
Per quanto sopra esposto, il secondo e terzo motivo di
ricorso sono infondati, assorbito il primo, con conseguente
rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al paga-
mento delle spese di lite.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per
il raddoppio del contributo unif‌icato, previsto dall’art. 13,
comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché a favore
della amministrazione ricorrente opera il meccanismo di
prenotazione a debito (v. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass.
civ., sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 30374). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 NOVEMBRE 2018, N. 29829
PRES. TRAVAGLINO – EST. SCARANO – P.M. FRESA (DIFF.) – RIC. R. (AVV.
TI SCARLASSARA E FERRETTO) C. S. ASSIC. S.P.A. ED ALTRI (AVV.TI ALESSI E
SPADAFORA)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Illecito commesso da un terzo nei confronti
di società in accomandita semplice y Da cui sia deri-
vata l’impossibilità della prosecuzione dell’attività
sociale y Perdita della possibilità di percepire gli
utili y Danno da perdita di "chance" y Conf‌igurabilità
y Onere della prova a carico del socio y Liquidazione
y Criterio equitativo y Necessità y Fattispecie relati-
va alla perdita degli utili da parte di socio accoman-
datario a seguito di sinistro stradale.
. In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti
di una società in accomandita semplice con conseguen-
te scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità
di prosecuzione dell’attività sociale, il danno da perdita
della possibilità di percepire gli utili si conf‌igura come
perdita di "chance", atteso che esso non consiste nel-
la perdita di un vantaggio economico ma nella perdita
della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere
provato dal socio danneggiato, anche in via presunti-
va, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre
a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e
consistenza, va accertata nell’"an" dal giudice di meri-
to sulla base del criterio del "piu probabile che non" e
stimata nel "quantum" con valutazione equitativa. (In
applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisio-
ne impugnata che, aveva erroneamente ritenuto pre-
supposto del danno lamentato dal socio accomandan-
te – quale "perdita" della sua "capacità di guadagno"
– quello derivatogli dalla perdita della "capacità lavo-
rativa" del socio accomandatario a seguito di sinistro
stradale ascritto alla responsabilità di un terzo e non

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