Corte di Cassazione Civile sez. V, 23 novembre 2018, n. 30358

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Si premette che l’art. 148 comma 3 c.d.s., prevede
che: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente
della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo ave-
re fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra
dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo
ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra
appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.
E occorre precisare – seguendo il percorso ermeneuti-
co, già da tempo tracciato nella giurisprudenza di questa
Corte, anche in sede penale (cfr., tra le tante, Cass. pen.
sez. IV, 12 aprile 1966, Bendazzoli, Rv. 101583; 17 dicem-
bre 1982, Esposito, Rv.159189; 2 marzo 1984, Longo, Rv.
163881; 1 ottobre 1987, Magliano, Rv. 177903; 12 ottobre
1990, Dal Bosco, Rv.185805) – che il conducente di un
qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli,
aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile,
deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga
conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità
della strada o altre cause possano rendere più o meno am-
pie nel veicolo sorpassato.
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente inten-
so nei casi in cui il velocipide o il motociclo che precede
nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa
ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso
comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo
di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali eve-
nienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, at-
tendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali
consentano di procedere alla manovra senza mettere in
pericolo la incolumità di alcuno.
A tale conclusione conduce anche l’interpretazione del-
l’art. 106 comma 1 c.d.s. che, in tema di sorpasso, richiede
“spazio libero suff‌iciente”. Detta espressione, invero, deve
essere intesa riferita non soltanto alla distanza che separa
il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o so-
praggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche alla
distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare,
che deve essere adeguata. Pertanto ogniqualvolta detto
spazio manchi o sia insuff‌iciente per qualsiasi motivo –
il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve
desistere dalla manovra f‌inché non sia possibile effettuare
la stessa senza pericolo. Il sorpasso, si ribadisce, postula
condizioni di assoluta sicurezza: pertanto, il conducente
non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la
mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione
di comune prudenza, possa apparire che la relativa mano-
vra sia malagevole e pericolosa.
2.2. Tali principi sono stati pretermessi nel caso di spe-
cie dalla Corte territoriale.
In particolare, la Corte d’appello di Venezia, in punto
di dinamica del sinistro – dopo aver ritenuto provato (p.
8 e ss.) che il mezzo pesante (rimasto non identif‌icato)
aveva urtato il velocipide, cagionando la caduta dalla P.,
sulla base della circostanza di fatto che la bicicletta era
stata trovata con il manubrio direzionato verso (omissis)
(cioè girata rispetto alla sua direzione di marcia, che era
(omissis)), nonché sulla base degli esiti dell’espletata
prova testimoniale – ha altresì ritenuto (p. 11) che, non
essendovi prova della correttezza della condotta della bi-
cicletta e del preciso svolgimento del fatto lesivo, in ap-
plicazione dell’art. 2054 comma 2 c.c., la responsabilità
del sinistro andava attribuita nell’eguale misura del 50%
al mezzo sconosciuto ed alla P. (condannando quindi la
compagnia assicuratrice a risarcire a quest’ultima la sola
metà del danno subito).
Orbene, in nessun passaggio argomentativo della mo-
tivazione della sentenza impugnata si ritrova la disamina
del comportamento tenuto dal conducente dell’autocarro,
nell’effettuare il sorpasso, in relazione alle prescrizioni
contenute nel citato art. 148 c.d.s., norma speciale che di-
sciplina per l’appunto a manovra di sorpasso, ed alla luce
delle acquisite risultanze processuali, come ripercorse
nella stessa sentenza.
D’altronde, come affermato dalla costante giurispru-
denza di questa Corte, l’art. 2054 c.c., comma 2 è norma
sussidiaria: pertanto, la presunzione di colpa paritaria può
essere applicata (non già ogniqualvolta il giudice ritenga
che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma) sol-
tanto allorquando quella prova continui a mancare dopo
che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e va-
lutarla (cfr., tra le tante, la sent. n. 24469/2014, ove viene
affermato che il principio di massima tutela della vittima,
proprio dell’ordinamento comunitario, impone al giudi-
cante “zelo solerte” nella conduzione dell’istruttoria e lo-
gica stringente nella motivazione delle proprie decisioni).
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame,
assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve
essere cassata ed il procedimento rinviato alla Corte di ap-
pello di Venezia aff‌inché, in diversa composizione, proceda
a nuovo esame tenendo conto di quanto sopra affermato da
questa Corte. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 23 NOVEMBRE 2018, N. 30358
PRES. VIRGILIO – EST. TRISCARI – P.M. ZENO (DIFF.) – RIC. AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI MONOPOLI (AVV. GEN. STATO) C. R. (AVV. LEONE)
Tributi erariali indiretti y Tributi doganali y Dazi
all’importazione e all’esportazione y Diritti dogana-
li y Veicoli di interesse storico y Nozione.
. In tema di dazi doganali, devono considerarsi di in-
teresse storico, come affermato dalla stessa giurispru-
denza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, i
veicoli che abbiano almeno trent’anni ed appartengano
ad un modello o tipo non più in produzione, si trovino
nel loro stato originale, senza cambiamento sostanziale
di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, mo-
tore ed altre caratteristiche fondamentali. (reg. 23 lu-
glio 1987, n. 2658) (1)
(1) La sentenza in commento aderisce all’indirizzo tracciato dalla
Corte di Giustizia nella pronuncia 3 dicembre 1998, n. 159/97, in
https://eur-lex.europa.eu, che, su analoga questione, ha affermato

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