Corte di Cassazione Civile sez. III, 30 novembre 2018, n. 31009

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
Il caso descritto in ricorso (pagg. 6/7) è analogo a quello
esaminato dalle Sezioni Unite secondo cui “L’opposizione
alla cartella di pagamento, emessa ai f‌ini della riscossio-
ne di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata
per violazione del codice della strada, ove la parte deduca
che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a
conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nulli-
tà o dell’omissione della notif‌icazione del processo verbale
di accertamento della violazione, deve essere proposta ai
sensi dell’art. 7, D.L.vo n. 150 del 2011, e non nelle forme
dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, per-
tanto, entro trenta giorni dalla notif‌icazione della cartel-
la. (Sez. un. –, sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017)”
Va aggiunto peraltro che detta sentenza ha chiarito che,
parimenti, qualora, come pare sia avvenuto nella specie,
“l’amministrazione dimostri di avere ottemperato valida-
mente alla notif‌icazione, l’opposizione non potrà che esse-
re dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito,
è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine
di trenta giorni decorrente da quella notif‌icazione”, senza
possibilità, si ritiene, di mutare completamente l’opposi-
zione, in corso di causa, in relazione a presupposti diver-
si, prendendo atto di quanto dimostrato in corso di causa
dall’amministrazione circa l’avvenuta notif‌icazione. Tratta-
si di mutatio non compatibile con il rito applicabile.
Da ultimo va dato atto che è pervenuta rinuncia al
mandato da parte del difensore.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese
in mancanza di difesa dell’intimata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2018, N. 31009
PRES. VIVALDI – EST. GIANNITI – P.M. MISTRI (CONF.) – RIC. P. (AVV.
MASCOTTO) C. G. ITALIA S.P.A.
Sorpassi y Doveri del conducente sorpassante y
Valutazione dello spazio libero suff‌iciente per ef-
fettuare la manovra di sorpasso y Necessità y Fatti-
specie relativa a sorpasso di un velocipede da parte
di un autocarro.
. Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sor-
passo – che costituisce manovra pericolosa e comples-
sa – non solo deve attivare la propria attenzione, ma
altresì constatare che vi sia spazio libero suff‌iciente
perché detta manovra possa avvenire senza alcun pe-
ricolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle
circostanze contingenti, non abbia la certezza della
sussistenza di spazio suff‌iciente ad escludere ogni pos-
sibilità di collisione. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell’esa-
minare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applica-
bile la regola sussidiaria di cui all’art. 2054, comma 2,
c.c., del tutto omettendo di esaminare la specif‌ica di-
sciplina dettata dall’art.148, comma 3, del codice della
strada che impone al conducente durante la manovra
di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza late-
rale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che,
nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede
da parte di un autocarro, il conducente di quest’ultimo
avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni
e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del vei-
colo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio
particolarmente instabile). (nuovo c.s., art. 148; c.c.,
art. 2054) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 29 febbraio 2008, n. 5505, in
questa Rivista 2008, 637.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Venezia con la impugnata
sentenza accogliendo parzialmente l’appello promosso da
Assicurazioni G. s.p.a., quale impresa designata alla ge-
stione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada
– ha parzialmente riformato la sentenza n. 252/2011 del
Tribunale di Vicenza, Sez. dist. di (omissis); e, per l’effet-
to: ha dichiarato che il sinistro per cui è processo è avve-
nuto per colpa concorrente del mezzo sconosciuto e di P.A.
nella misura del 50% ciascuno; ha dichiarato la compagnia
assicuratrice tenuta a risarcire alla P. la metà del danno
subìto; ha condannato la compagnia al pagamento in favo-
re della P. della somma di Euro 275 mila a titolo di danno
biologico permanente, nonché all’ulteriore somma dovu-
ta a titolo di lucro cessante secondo i criteri stabiliti dal
giudice di primo grado, detratto l’importo di 100 milioni
delle vecchie Lire, versato in adempimento dell’ordinanza
2 settembre 2000; ha compensato tra le parti nella misura
della metà le spese processuali relative ad entrambi i giu-
dizi di merito, condannando la compagnia al pagamento
della residua metà.
2. P.A. aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale
di Vicenza, sez. dist. di (omissis), la Assicurazioni G. s.p.a.,
nella suddetta qualità, al f‌ine di ottenere il risarcimento
dei danni subìti a seguito del sinistro occorsole in data
(omissis), allorquando, mentre si trovava sul suo velocipe-
de, tenendo la destra e avendo come direzione (omissis),
era stata vestita da un autocarro, rimasto non identif‌icato,
riportando gravi lesioni.
La compagnia convenuta si era costituita ed aveva
chiesto il rigetto della domanda, negando la sussisten-
za della prova di qualsivoglia contatto tra la bicicletta e
l’autocarro e rilevando che la P. stava viaggiando in dire-
zione (omissis), ossia contromano, e in una situazione di
equilibrio precario per la presenza di borse ingombranti
al manubrio.
Il Tribunale di Vicenza – che con ordinanza istruttoria
2 settembre 2000 aveva riconosciuto alla P. una provvisio-
nale di 100 milioni delle vecchie Lire – espletata l’istrutto-
ria, con sentenza non def‌initiva n. 261/09, aveva ritenuto
l’esclusiva responsabilità dell’autocarro rimasto ignoto ed
aveva dichiarato la Assicurazioni G. s.p.a., nella veste di
cui sopra, tenuta a risarcire il danno derivato dal sinistro,
in favore della P., disponendo con separata ordinanza la
rimessione della causa sul ruolo per la quantif‌icazione
dello stesso.

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