Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 24 gennaio 2019, n. 1921

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
territoriale avrebbe omesso di considerare tale elemento,
concentrando la sua attenzione esclusivamente sul man-
cato allaccio della cintura di sicurezza.
3.1 Il motivo è inammissibile in primo luogo per difetto
di specif‌icità, atteso che non si evidenzia se l’airbag dove-
va esser presente sul veicolo ed eventualmente era stato
rimosso e, prima ancora, se e dove la relativa questione
era stata prospettata. Sotto tale prof‌ilo il motivo pone
una questione nuova, il che rende il motivo ulteriormente
inammissibile in sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione
dell’art. 2727 c.c. (art. 360, n. 3) c.p.c.) censura la sen-
tenza nella parte in cui avrebbe svolto un ragionamento
presuntivo circa la compatibilità delle lesioni riportate
dall’appellato con l’uso delle cinture di sicurezza mentre
la difesa della S. aveva eccepito in ordine all’adeguatezza
delle cinture.
4.1 Il motivo resta a questo punto assorbito in ragione
dello scrutinio precedente.
5. Con il quinto motivo (violazione o falsa applicazione
degli artt. 1281, 1282 e 1284 c.c. (art. 360, n. 3) c.p.c.) si
censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe consi-
derato la rivalutazione monetaria sulla somma residua da
corrispondere alla S..
5.1. Il motivo è palesemente privo di fondamento, atte-
so che la sentenza ha correttamente applicato la decisio-
ne delle Sezioni Unite di cui a Cass., Sez. un., n. 1712 del
1995, su un importo prima rivalutato.
6. Conclusivamente la Corte accoglie il secondo motivo
del ricorso e, rigettati o assorbiti gli altri, cassa in rela-
zione e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 24 GENNAIO 2019, N. 1921
PRES. D’ASCOLA – EST. CORRENTI – RIC. B.S. (AVV. PAPARO) C. PREFETTO DELLA
PROVINCIA DI ROMA
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Verbale dell’accertamento ef-
fettuato mediante etilometro y Contenuto y Verif‌ica
dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio
y Onere della prova a carico della P.A. y Sussistenza.
. In tema di violazione al codice della strada, il verba-
le dell’accertamento effettuato mediante etilometro
deve contenere, alla luce di una interpretazione co-
stituzionalmente orientata, l’attestazione della verif‌ica
che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del
c.d. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto
alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla in-
dispensabile corretta calibratura; l’onere della prova
del completo espletamento di tali attività strumenta-
li grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché
concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionato-
ria. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.c., art. 2967;
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379) (1)
(1) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463, in questa Rivista
2012, 30, secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova
della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato
fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimo-
strando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione, non essendo suff‌iciente la mera allegazione della
sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.
In genere, nel senso che nel procedimento di opposizione a sanzione
amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di ripar-
to dell’onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A.
provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa,
mentre all’opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti im-
peditivi o estintivi della pretesa stessa, si vedano Cass. civ. 3 marzo
2011, n. 5122, e Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930, en-
trambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. B.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 8342/2017 (pubblicata il 27 aprile 2017 e non
notif‌icata) del Tribunale di Roma, con la quale era stato
rigettato l’appello formulato dallo stesso B. contro la sen-
tenza n. 11663/2015 del Giudice di pace di Roma, dinanzi
al quale era stata proposta opposizione avverso apposito
verbale di accertamento della Polstrada con il quale gli
era stata contestata la violazione di cui all’art. 186, comma
2, lett. a), c.d.s. (in quanto risultato positivo all’alcoltest).
A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale capi-
tolino rilevava l’infondatezza del motivo di appello circa
l’inattendibilità dell’alcoltest a cui era stato sottoposto
il B., il quale aveva contestato l’illegittimità del control-
lo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle
verif‌iche del CSRPAD, nonché per il mancato riscontro
dell’avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avreb-
be dovuto essere riportato nel libretto dell’apparecchio
di rilevazione (c.d. etilometro). In particolare, il giudice
di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla
legittimità dell’accertamento in discorso doveva fornirla
il contravventore e che – sulla base della sentenza della
Cassazione penale n. 17463/2011 – l’art. 379 del regola-
mento di esecuzione del c.d.s. 1992, si limita ad indicare le
verif‌iche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti
per poter essere adoperati ed omologati, senza prevede-
re alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe
potuto determinare l’inutilizzabilità delle prove acquisite.
Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la vio-
lazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. sulla ripar-
tizione dell’onere della prova, nonché degli artt. 3, 22 e 23
della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c. In particolare, la difesa del B. ha denunciato
detta violazione sul presupposto che il giudice di secondo
grado aveva illegittimamente accollato allo stesso l’onere
della prova relativo all’inattendibilità delle misurazioni
effettuate per accertare il tasso alcolemico che era stato
riscontrato e alla (pur contestata) necessaria verif‌ica del
valido compimento delle preventive operazioni dell’omo-
logazione e della taratura dell’apparecchio (con matricola
(omissis)) con il quale era stato eseguito l’accertamento.

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