Corte di Cassazione Civile sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2531

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
In mancanza di un intervento legislativo di tal fatta,
restando del tutto immutate le distinzioni categoriali nor-
mative già illustrate tra i “motoveicoli” e i “ciclomotori”,
non possono le molteplici tipologie di veicoli, anche a tre
o a quattro ruote, ricondotte dalla legge ai primi (vedi
art. 53 C.d.S., dalla lettera a) alla lettera h) del primo
comma e la tipologia dei motoarticolati prevista dal secon-
do comma), ritenersi suscettibili di ampliamento per via
interpretativa, comprendendo, così, nell’ottica di una “ri-
visitazione” dell’art. 73 citato, anche la diversa categoria
dei “ciclomotori”, stante l’insuperabile divieto di analogia
“in malam partem” in materia penale.
5. Si ritiene, in conclusione, di ribadire, il principio
già espresso, sia pure incidentalmente, da questa Sezione
in una recente decisione (n. 49473 del 16/7/2018, dep. 29
ottobre 2018, ric. Grillo, n.m.), secondo il quale, anche a
seguito delle modif‌iche introdotte al Codice della Strada
con il D.L.vo n. 59 del 2011, in vigore dal 19 gennaio 2013,
“Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo
che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, non
è punibile, ai sensi dell’art. 73, D.L.vo n. 159 del 2011, il
conducente già sottoposto, con provvedimento def‌initivo,
a una misura di prevenzione personale”.
Restando ininf‌luente, nel caso in esame, l’accertamento
della def‌initività del provvedimento di prevenzione (che, pe-
raltro, non sembra contestata per quanto emerge dagli atti),
deve addivenirsi, per le ragioni sopra esposte, che escludono
l’equiparabilità del “ciclomotore” alla categoria dei “motovei-
coli”, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugna-
ta perché il fatto ascritto a M.I.S. non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 GENNAIO 2019, N. 2531
PRES. FRASCA – EST. MOSCARINI – RIC. S.F. (AVV. PATERNÒ) C. G. ASSIC. S.P.A.
ED ALTRO
Risarcimento del danno y Concorso del fatto col-
poso del creditore o del danneggiato y Art. 1227 c.c.
y Mancato uso di cinture di sicurezza da parte di
passeggero da cui gli siano derivate lesioni y Sussi-
stenza del concorso.
. In caso di mancata adozione delle cinture di sicurez-
za da parte di un passeggero di veicolo coinvolto in un
incidente stradale da cui siano derivate lesioni per il
medesimo, verif‌icandosi un’ipotesi di cooperazione nel
fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produt-
tiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale
del risarcimento del danno in favore dei congiunti della
vittima. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1227; c.c., art. 2043;
c.c., art. 2056) (1)
(1) Sulla questione si erano già espresse Cass. civ. 28 agosto 2007, n.
18177, in questa Rivista 2008, 143 e Cass. civ. 11 marzo 2004, n. 4993, ivi
2004, 488, con nota di C.A. CARUSO, Ah, sì, tu, mio trasportato, non ti
vuoi allacciare la cintura, allora io, conducente, non accendo la mac-
china! In dottrina, v. GIAMPAOLO DE PIAZZI, Mancato uso delle cintu-
re di sicurezza ed esclusione del risarcimento del danno, ivi 2018, 514.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.F., danneggiata quale terza trasportata in un inci-
dente stradale occorso in (omissis), convenne davanti al
Tribunale di Catanzaro, con atto di citazione del 18 aprile
2004, la G. Italia Assicurazioni S.p.A., G.O., proprietario
dell’autovettura danneggiante e G.T., conducente, per
sentir accertare la responsabilità della G. nell’incidente e
la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
Euro 25.800,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali
e non patrimoniali. La G. Assicurazioni si costituì in giudi-
zio contestando la domanda e affermando che le lesioni si
erano verif‌icate per la determinante ed esclusiva respon-
sabilità dell’attrice che, al momento del sinistro, non in-
dossava le cinture di sicurezza.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 1° febbraio
2012, accolse la domanda e condannò i convenuti al paga-
mento, in favore della S., della somma di Euro 7.721,00 a
titolo di danno biologico oltre interessi compensativi sulla
somma devalutata dal dì del sinistro e rivalutata f‌ino alla
data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali
e al pagamento della somma di Euro 16.385,30 a titolo di
danno patrimoniale futuro, oltre interessi, previa detrazione
della somma di Euro 4.500 già corrisposta a titolo di acconto.
La G. Assicurazioni, succeduta alla G. Italia, propose
appello denunziando la violazione dell’art. 111 Cost., artt.
132 e 161 c.p.c. per essere la sentenza carente di motiva-
zione; per erronea valutazione delle prove testimoniali e
della consulenza tecnica d’uff‌icio e per erronea ed ecces-
siva quantif‌icazione del danno.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 6
giugno 2016 n. 923, a seguito di nuova CTU, per quel che
ancora rileva in questa sede, ha rigettato il primo motivo,
ritenendo che la sentenza avesse soddisfatto, sia pur in
modo sommario, il requisito della suff‌iciente esposizione
del fatto; ha rivalutato le prove, ritenendo che la S. aveva
sbandato non solo per aver perso il controllo del mezzo
ma anche a causa della ghiaia presente sul fondo strada-
le; ha preso atto delle risultanze della consulenza tecnica,
secondo le quali vi era incompatibilità tra le lesioni ripor-
tate dalla danneggiata e l’uso delle cinture di sicurezza e,
ritenuto tale comportamento rilevante ai sensi dell’art.
2056 c.c. e art. 1227, comma 2, c.c. in accoglimento del
secondo motivo di appello, ha ridotto proporzionalmente il
risarcimento, in ragione dell’entità del contributo causale
della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella
misura del 30%, ed ha escluso il danno patrimoniale deri-
vante dalla terapia ortodontica e protesica, riconducibile
all’esclusivo comportamento della medesima. In parziale
riforma della sentenza di primo grado a Corte territoriale
ha riconosciuto, a titolo di danno biologico, la somma di
Euro 5.404,70 già ridotta del 30% e comprensiva del danno
morale, oltre interessi compensativi sulla somma devalu-
tata e poi rivalutata per un totale, alla data del 10 febbra-
io 2012, di Euro 6.418,90 con detrazione dell’acconto, per
una somma residua di Euro 166,85, oltre interessi compen-
sativi sulla somma rivalutata, per un totale di Euro 242,02
oltre interessi legali f‌ino al saldo. Ha compensato tra le
parti le spese del doppio grado di giudizio.

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