Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 25 settembre 2018, n. 22540

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 25 SETTEMBRE 2018, N. 22540
PRES. CHIARINI – EST. GIAIME GUIZZI – RIC. F. (AVV.TI ARONNE E CAPPARULLO)
C. U. S.P.A. (AVV. FABRIZIO)
Procedimento civile in genere y Domanda giu-
diziale y Modif‌icazione della domanda ex art. 183
c.p.c. y Ammissibilità y Limiti y Fattispecie in tema
di giudizio per risarcimento danni da sinistro stra-
dale.
. La modif‌icazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è
consentita sempre che rimangano immutate le parti
del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello
stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento
danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammis-
sibile la sostituzione dell’originaria domanda del terzo
trasportato, tesa a far valere la responsabilità del pro-
prietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto
concluso tra le parti, con un’altra basata sulla presun-
zione di responsabilità del proprietario medesimo, ex
art. 2054 c.c.). (c.p.c., art. 183; c.c., art. 2054) (1)
(1) L’ordinanza in epigrafe fa corretta applicazione del principio
enunciato dalle SS.UU.15 giugno 2015, n. 12310 e ripreso, di recen-
te, pur con riferimento a diversa fattispecie, da Cass. civ. 25 maggio
2018, n. 13091, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F.C., sulla base di un unico motivo, ricorre per cassa-
zione avverso la sentenza n. 4972/14 del 15 dicembre 2014
della Corte di appello di Napoli, che - rigettando il grava-
me da essa proposto contro la sentenza n. 313/09 dell’11
febbraio 2009, resa dal Tribunale di (omissis) - ha respinto
la sua domanda di risarcimento dei danni nei confronti di
P.M. e della società S. (oggi U. S.p.a.).
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di
aver convenuto in giudizio - sul presupposto di essere sta-
ta coinvolta in un sinistro stradale, il (omissis), mentre
viaggiava a bordo di una vettura di proprietà di P.M. e gui-
data da Pa.Mi. - il predetto P.M., nonché la compagnia che
assicurava, per la responsabilità civile auto, il veicolo di
proprietà dello stesso.
Deduce, altresì, che nella propria iniziale domanda
del marzo 2000 essa imputava, tuttavia, la responsabilità
del sinistro occorsole (e causa di danni alla sua persona)
unicamente al comportamento di V.E., alla guida di altra
autovettura - di proprietà di S.F. - entrata in collisione
con quella a bordo della quale essa F. era trasportata. So-
steneva, infatti, che, mentre Pa.Mi. era impegnato in una
manovra di sorpasso dell’automobile condotta dalla V., co-
stei girava a sinistra senza azionare l’apposito indicatore
di direzione, di talché, per effetto dell’inevitabile impatto
tra i due veicoli, il mezzo con cui veniva trasportata veniva
proiettato contro un muro di cemento armato posto sulla
sinistra della carreggiata.
Ciò premesso, la F. - nelle conclusioni del proprio atto
di citazione - chiedeva all’adito Tribunale di (omissis) di
accertare e dichiarare che essa, "indipendentemente dalla
responsabilità nella causazione del sinistro", aveva, quale
"terzo trasportato", diritto "al risarcimento dei danni per
le lesioni riportate in base alla normativa vigente", e per
l’effetto condannare P.M. e il suo assicuratore a rifonderle
i danni subiti.
Nella contumacia del P., costituitasi la sola compagnia
assicuratrice, che eccepiva il proprio difetto di legittima-
zione passiva, chiedendo pertanto l’immediata f‌issazione
dell’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice di
prime cure assegnava termine ex art. 183 u.c., c.p.c. (nel
testo anteriore alle modif‌iche apportate dall’art. 2, comma
3, lett. c-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80). Con memoria
depositata il 18 novembre 2000 ai sensi della norma sud-
detta, la F. (secondo quanto dedotto nel presente ricorso),
"fermi i fatti e la dinamica" del sinistro come già proposti
dell’atto di citazione, prospettava "re melius perpensa una
responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro",
in particolare ipotizzando "esservi una colpa concorrente"
di P.M. e di S.F. (il proprietario, come detto, dell’altro vei-
colo coinvolto nel sinistro), come confermato dal rapporto
verbale redatto dai vigili urbani che accorsero sul luogo
del sinistro e contravvenzionarono entrambi i conducenti.
Su tali basi, dunque, essa concludeva aff‌inché fosse accer-
tata "la totale e/o parziale responsabilità del P.M." e, per
l’effetto, condannato in solido con la S. S.p.a. al risarci-
mento dei danni.
Respinta dall’adito giudice la richiesta di immediata
f‌issazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni,
celebrata l’istruttoria (consistita nel licenziamento di
CTU medico-legale), la domanda attorea, tuttavia, veniva
rigettata dal Tribunale (omissis), sul rilievo che, "essendo
diversi i fatti a fondamento della domanda inizialmente
proposta rispetto a quella introdotta con la memoria depo-
sita il 18 novembre 2000", quest’ultima non potesse "rite-
nersi precisazione della prima, ma domanda nuova, come
tale inammissibile".
3. Benché oggetto di gravame, siffatta decisione veniva
confermata dalla Corte di appello partenopea, la quale ri-
badiva che quella proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c.
doveva ritenersi "domanda nuova", rispetto a quella pro-
spettata con l’atto di citazione. Difatti, secondo il giudice
d’appello, "si ha domanda nuova - inammissibile, per mo-
dif‌icazione della causa petendi - quando il diverso titolo
giuridico della pretesa, essendo imposto su presupposti di
fatto e situazioni giuridiche non prospettate nell’atto di
citazione, comporta il mutamento dei fatti costitutivi del
diritto azionato, introducendo nel processo un nuovo tema
di indagine", come, appunto, avvenuto nel caso di specie.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli
ha proposto ricorso per cassazione la F., sulla base - come
detto - di un solo motivo.
4.1. Si deduce - ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3,
c.p.c.), - "nullità della sentenza per violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 183 commi 5 e 6, c.p.c., vecchia formu-
lazione, e dell’art. 2054 comma 2, c.c., e dell’art. 2055 c.c.".
Richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite civili di
questa Corte, intervenuta sulla vexata quaestio del cri-

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