Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 28 settembre 2018, n. 23450

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sof-
ferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle
attività dinamico-relazionali del soggetto leso, apparte-
nendo ad una diversa dimensione dell’essere persona.
La liquidazione f‌inalisticamente unitaria del danno alla
persona (non diversamente da quella prevista per il dan-
no patrimoniale) avrà pertanto il signif‌icato di attribuire
al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pre-
giudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della
sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una sug-
gestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa
di vulnus "interno" arrecato al patrimonio del creditore),
quanto sotto quello dell’alterazione/modif‌icazione peggio-
rativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata
in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina-
listiche (danno idealmente omogeneo al c.d. "lucro cessan-
te" quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto).
Il giudice di merito, una volta riconosciuta la conf‌igu-
rabilità anche in presenza di mera lesione del danno da
perdita del rapporto parentale, dovrà accertarne la con-
creta ricorrenza sulla base dei principi di diritto sopra
enunciati.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del
fatto decisivo. Osservano i ricorrenti, riportandosi al pre-
cedente motivo, che il danno non patrimoniale subito da-
gli stretti congiunti di persona che ha subito gravi lesioni
f‌isiche è un danno presunto, potendo il relativo pregiudi-
zio essere desunto dal vincolo di parentela e dalla sussi-
stenza del rapporto di convivenza, nonché dalla gravità e
dal tipo di lesioni f‌isiche.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa appli-
cazione del D.M. n. 55 del 2014. Osservano i ricorrenti che
la condanna al pagamento in favore della società assicura-
trice dell’importo di Euro 12.194,00 appare sproporzionata
rispetto ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, non essendo
stata svolta alcuna attività istruttoria ed essendo stati de-
dotti gli importi di un terzo per la compensazione disposta
con riferimento a D.C..
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbi-
mento di secondo e terzo motivo.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 139 Codice delle as-
sicurazioni, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. Osser-
va la ricorrente in via incidentale che in materia di micro-
permanenti per le lesioni causate da circolazione stradale
deve essere applicato esclusivamente l’art. 139 citato e non
le tabelle milanesi e che la misura complessiva del danno
biologico spettante è quella liquidata in primo grado.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente incidentale si
è limitata a denunciare la mera violazione di legge senza
dedurre in modo specif‌ico quale sarebbe stata la misu-
ra risarcitoria del danno biologico facendo applicazione
dell’art. 139 Codice delle assicurazioni. In particolare non
indica le concrete operazioni di calcolo sulla base delle
quali sarebbe derivato un importo ad essa favorevole. Ri-
chiama per vero l’importo liquidato in primo grado, ma
non illustra le ragioni in base alle quali tale importo sa-
rebbe il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo di
cui all’art. 139. Al cospetto di tale formulazione del motivo
di censura deve concludersi nel senso del difetto dell’inte-
resse a ricorrere per la cassazione della sentenza.
Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successi-
vamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -
quater all’art. 13, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da
parte della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulte-
riore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 28 SETTEMBRE 2018, N. 23450
PRES. TRAVAGLINO – EST. DELL’UTRI – RIC. F. (AVV. DENTICI) C. V. S.P.A. (AVV.
SPINELLI GIORDANO)
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di cau-
salità y Aff‌idamento di veicolo a terzo da parte di chi
non ne sia né proprietario né locatario y Danno da
circolazione stradale y Condotta gravemente impru-
dente del conducente del veicolo y Causa sopravve-
nuta da sola suff‌iciente a determinare il sinistro y
Accertamento y Applicazione dell’art. 2043 c.c.
. In tema di responsabilità civile da incidente stradale,
il comportamento del conducente di un veicolo senza
guida di rotaie, che, di sua esclusiva iniziativa, e nono-
stante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga
il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veico-
lo stesso senza rispettare le regole della circolazione
stradale, determinando, a causa di tale condotta gra-
vemente imprudente, la verif‌icazione di un sinistro,
costituisce, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., causa
sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l’evento
dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra det-
to evento e la condotta del soggetto che ha aff‌idato al
conducente il veicolo il quale non sia né proprietario
né locatario del veicolo stesso, trovando applicazione
in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio
dell’art. 2043 c.c. (Nel dare applicazione al principio,
la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della
f‌iglia minorenne della proprietaria di un quadriciclo,
la quale si era furtivamente impossessata delle chia-
vi del mezzo e le aveva consegnate a un’altra persona,
anch’essa minorenne, che si era messa alla guida del
veicolo e, tenendo comportamenti gravemente impru-
denti, aveva contribuito a cagionare un sinistro strada-
le). (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.c., art. 2043; c.c., art.
2054; nuovo c.s., art. 91) (1)
(1) Fattispecie particolare. Sull’linterruzione del rapporto di cau-
salità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del
comportamento sopravvenuto di altro soggetto, v. Cass. civ. 19 luglio
2018, n. 19180, in www.latribunaplus.it. Nel senso che, qualora l’e-
vento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema
del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del
quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute,

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