Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 4 ottobre 2018, n. 24214

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 4 OTTOBRE 2018, N. 24214
PRES. ORICCHIO – EST. SABATO – RIC. R. (AVV. OPPO) C. COMUNE DI (OMISSIS)
(AVV. URRU)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Differita y Eccesso
di velocità accertato mediante autovelox y Indica-
zione, nel verbale di contestazione, del provvedi-
mento prefettizio di autorizzazione dell’utilizzo
dell’apparecchiatura y Necessità y Fondamento y
Fattispecie relativa a contestazione di una infra-
zione, rilevata su una strada extraurbana seconda-
ria, priva dell’indicazione degli estremi del decreto
prefettizio.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al
superamento dei limiti di velocità accertato mediante
"autovelox", la mancata indicazione degli estremi del
decreto prefettizio nella contestazione differita integra
un vizio di motivazione del provvedimento sanzionato-
rio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabi-
le nella fase eventuale di opposizione, potendo essere
desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la
contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è
rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, individuare i tratti ove
questa è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha afferma-
to che integra un vizio di motivazione del provvedimen-
to sanzionatorio la contestazione di una infrazione,
rilevata su una strada extraurbana secondaria, priva
dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio
con il quale sono state autorizzate, sulla detta strada,
la rilevazione della velocità a mezzo "autovelox" e la
contestazione differita). (d.l. 20 giugno 2002, n. 121,
art. 4; nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 200; nuovo
c.s., art. 201) (1)
(1) La S.C. si pone in continuità con quanto già affermato in prece-
denti pronunce. Ex multis, v. Cass. civ. 13 gennaio 2015, n. 331, in
questa Rivista 2015, 543 e Cass. civ. 30 gennaio 2008, n. 2243, in CED
Cass. civ. RV 602129.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
1. Il Tribunale di (omissis), con sentenza depositata il
27 novembre 2014 e notif‌icata il 24 febbraio 2015, in ri-
forma della sentenza del G.d.p. di (omissis) depositata il
19 novembre 2013, ha rigettato l’opposizione proposta da
R.E. avverso verbale di contestazione elevato dalla polizia
municipale del comune di (omissis) in data 17 novembre
2008, per violazione dell’art. 142, D.L.vo n. 285 del 1992 ec-
cesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico
lungo la strada provinciale n. (omissis).
2. Per quanto ancora di rilievo, il tribunale ha ritenuto
che non integrasse violazione del diritto di difesa - peraltro
denunciata solo genericamente - la mancata indicazione,
nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di indi-
viduazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione
tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l’utilizzo
di dispositivi f‌inalizzati al rilevamento a distanza delle vio-
lazioni, e che non era sindacabile la scelta della pubblica
amministrazione di includere determinate strade o tratti
di strada, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c e d, D.L.vo n.
285 del 1992, tra quelli nei quali è consentita la rilevazione
a distanza, essendo il controllo giurisdizionale limitato alla
verif‌ica della rispondenza delle f‌inalità perseguite dall’am-
ministrazione con quanto indicato dal legislatore.
3. Il tribunale ha poi ritenuto che non si fosse formato
il giudicato sul rigetto degli ulteriori motivi di opposizione,
sui quali il giudice di pace non aveva pronunciato, avendoli
ritenuti assorbiti, e che fosse inammissibile, in quanto nuo-
va, la contestazione riguardante l’asserita impossibilità di
individuare dalle fotograf‌ie il veicolo che aveva commesso
l’infrazione. Quanto agli altri motivi di opposizione, secon-
do il tribunale l’appellato si era limitato a elencarli senza
esplicitarne le ragioni, ma essi erano comunque infondati,
in particolare non costituendo causa di nullità del verbale
di contestazione la mancanza di sottoscrizione, trattandosi
di documento redatto su modulo prestampato con il sistema
meccanizzato, mentre l’apparecchiatura di rilevazione, che
era omologata e risultava essere stata sottoposta a verif‌ica
e taratura in data 3 giugno 2008, poco tempo prima del rile-
vamento dell’infrazione a carico dell’opponente, era gestita
direttamente dall’organo di polizia municipale che aveva
proceduto alla contestazione. Ha inf‌ine considerato il tri-
bunale che lungo il tratto di strada in questione erano in-
stallati due cartelli di preavviso a distanza rispettivamente
di 150 e di 400 metri dalla postazione di rilevamento e che
gli agenti e uff‌iciali della polizia municipale erano dotati
del potere di accertamento delle violazioni al codice della
strada su tutto il territorio comunale, ciò rendendo irrile-
vante la circostanza che l’unica delibera agli atti (n. 122
del 3 agosto 2008) riguardasse un diverso tratto di strada.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione R.E. su quattro motivi illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso il comune di (omissis),
anch’esso illustrandolo con memoria.
Considerato che:
1. In via preliminare deve ritenersi inammissibile la
memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata nell’interesse di
R.E. in data 17 aprile 2018, oltre il termine f‌issato da detta
norma.
2. Con il controricorso e la memoria illustrativa il co-
mune eccepisce che afferirebbero a temi non trattati nel
ricorso introduttivo del procedimento innanzi al giudice di
pace tutti i motivi di ricorso per cassazione, ad eccezione di
un prof‌ilo sviluppato nell’ultimo motivo. La deduzione non
può avere seguito. Risulta dalla sentenza impugnata che
quanto meno le questioni che - giusta quanto in appresso
- condurranno all’accoglimento del ricorso per cassazione
hanno formato oggetto di motivi di impugnazione da parte
dello stesso comune (cfr. pp. 3 ss. della sentenza impugna-
ta), onde la sentenza si è occupata di esse, senza che sul
punto la decisione del tribunale sia stata a sua volta impu-
gnata. Sussiste dunque preclusione sull’argomento.

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