Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 8 ottobre 2018, n. 24689

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 8 OTTOBRE 2018, N. 24689
PRES. ORICCHIO – EST. PICARONI – RIC. R. (AVV. IACONE) C. MINISTERO
DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Avvertimento al conducente della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia y Necessità y
Omissione y Conseguenze y Obbligo del conducente
di eccepire la nullità y Esclusione y Fondamento.
. In tema di violazione dell’art. 186, comma 2, cod. stra-
da, la nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente del veicolo, da sottoporre all’esame alcooli-
metrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore
di f‌iducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può
essere tempestivamente dedotta, a norma del combina-
to disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo pe-
riodo, c.p.p., f‌ino al momento della deliberazione della
sentenza di primo grado; deve, invece, escludersi che
una tale nullità debba essere personalmente eccepita,
a pena di decadenza, dal conducente, non solo nell’im-
mediatezza dell’atto nullo, ma anche successivamente,
poiché tale soggetto non ha le conoscenze tecniche in-
dispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto
sia non rispettoso delle regole processuali e che egli
debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a
pena di decadenza. (att. c.p.p., art. 114; c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 182; nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) La sentenza ribadisce quanto affermato dalle SS.UU. con la nota
pronuncia 5 febbraio 2015, n. 5396, in questa Rivista 2015, 225 e ivi
2016, 383 con nota di M. RAMPIONI, Guida in stato di ebbrezza: la
nullità dell’accertamento per l’omesso avviso della facoltà di farsi
assistere dal difensore di f‌iducia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di (omissis), con sentenza depositata in
data 6 novembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da
R.S. avverso la sentenza del Giudice di pace di (omissis)
n. 625 del 2009, e nei confronti del Ministero dell’interno
e dell’UTG di L’Aquila.
1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione del
R. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Poli-
zia di Stato di (omissis) per violazione dell’art. 186 C.d.S.,
comma 2, e avverso l’ordinanza con la quale era stata di-
sposta la sospensione della patente di guida per 90 giorni
e la sottoposizione ad esame medico.
2. Il Tribunale ha confermato la decisione ritenendo in-
fondata l’eccezione di nullità degli atti formulata dall’ap-
pellante, il quale contestava che, in sede di controllo del
tasso alcolimetrico, la Polizia di Stato aveva nominato
difensore d’uff‌icio l’avv. (omissis), all’epoca già deceduto.
2.1. Richiamato l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, espresso tra le altre da Cassazione penale n.
36009 del 2013, il Tribunale ha rilevato che il mancato av-
vertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore
di f‌iducia dà luogo ad una nullità a regime intermedio,
che rimane sanata se non dedotta prima del compimento
dell’atto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo
il compimento dell’atto, con memoria o richiesta. Nel caso
di specie, la nullità era stata dedotta per la prima volta
con l’atto di opposizione ex L. n. 689 del 1981.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
R.S. sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria
depositata ai sensi dell’art. 380 bis comma 1, c.p.c.. Resi-
stono con controricorso il Ministero dell’interno e la Pre-
fettura dell’Aquila, i quali propongono ricorso incidentale
condizionato sulla base di un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è fondato.
1.2. Con l’unico motivo è denunciata violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., in combinato
disposto con l’art. 180 c.p.p., e art. 182 comma 2, c.p.p., e
si contesta il giudizio di tardività dell’eccezione di nullità
derivante dal mancato avvertimento del diritto di farsi as-
sistere da un difensore di f‌iducia - ritenuta equipollente
alla nomina a difensore d’uff‌icio di avvocato già deceduto.
In senso opposto è richiamata la sentenza delle Sezioni
Unite penali n. 5396 del 2015.
2. La doglianza è fondata.
2.1. La sentenza n. 5396 del 2015 delle Sezioni Unite
penali di questa Corte ha affermato, componendo il rilevato
contrasto tra le Sezioni semplici, che la nullità conseguente
al, mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da
sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia, in violazione dell’art.
114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta,
a norma del combinato disposto dell’art. 180 c.p.p., e art.
182 comma 3, secondo periodo, c.p.p., f‌ino al momento
della deliberazione della sentenza di primo grado. Secondo
la richiamata decisione, deve escludersi che una qualsiasi
nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di de-
cadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell’im-
mediatezza dell’atto nullo ma anche successivamente, poi-
ché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale
che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per
apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso
delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi
per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza.
3. Rimane assorbita la questione, prospettata dai contro-
ricorrenti, della violazione e falsa applicazione degli artt.
354 e 356 c.p.p., e art. 114 disp. att. c.p.p., per erroneità
della equiparazione tra la nullità per mancato avvertimento
ex art. 114 disp. att. c.p.p., e la "solo supposta nullità per
nomina di difensore d’uff‌icio deceduto". La suddetta que-
stione - sulla quale il Tribunale non ha pronunciato, avendo
deciso sul prof‌ilo assorbente della tardività dell’eccezione
- non può essere oggetto di decisione in questa sede, donde
l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, e po-
trà essere riproposta al giudice di rinvio ai sensi dell’art. 346
c.p.c. (ex plurimis, Cass. 25 maggio 2010, n. 12728).
4. All’accoglimento del ricorso principale segue la cas-
sazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice de-
signato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)

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