Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 8 ottobre 2018, n. 24691

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 8 OTTOBRE 2018, N. 24691
PRES. ORICCHIO – EST. SABATO – RIC. R. (AVV. LO RE) C. MINISTERO
DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del Codice della strada y Opposizione y
Procedimento y Onere della P.A. di provare gli ele-
menti costitutivi dell’illecito y Sussistenza y Inerzia
processuale della stessa y Poteri istruttori off‌iciosi
del giudice y Ammissibilità y Fondamento y Fattispe-
cie in tema di sospensione della patente in relazio-
ne alle ipotesi di reato di cui agli artt. 186, comma
7 e 187, comma 8, c.d.s..
. In tema di opposizione a sanzione amministrativa,
grava sull’amministrazione opponente l’onere di prova-
re gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia
processuale non determina - pur a fronte dell’art. 6,
comma 10, lett. b, del D.L.vo n. 150 del 2011 e dell’a-
nalogo art. 7, comma 9, lett. b - l’automatico accerta-
mento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il
giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rappor-
to sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legit-
timità del provvedimento irrogativo della sanzione, può
sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia
disponendo d’uff‌icio i mezzi di prova ritenuti necessari.
(La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispe-
cie di infrazione al codice della strada in cui la senten-
za impugnata aveva fatto riferimento ad un "rapporto"
della polizia stradale, già versato nel fascicolo d’uff‌icio
del primo grado di giudizio, ed il ricorrente, lungi dal
contestare la presenza in atti di tale "rapporto", non
aveva chiarito in qual modo la mancata produzione
di ipotetici atti diversi, alla base dell’accertamento,
avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di conva-
lida del provvedimento sospensivo). (d.l.vo 1 settembre
2011, n. 150, art. 6; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art.
7; c.c., art. 2697) (1)
(1) Conformemente si veda Cass. civ. 11 marzo 2015, n. 4898, in que-
sta Rivista 2015, 641.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 6 febbraio 2015 il Tribu-
nale di Siracusa in composizione monocratica ha rigettato
appello proposto da R.S. nei confronti della prefettura di
Siracusa e del ministero dell’interno avverso la sentenza
del Giudice di pace di (omissis) che aveva respinto op-
posizione a decreto del 25 settembre 2012 con cui detta
prefettura aveva sospeso per un anno complessivo (mesi
sei per ciascuna violazione) la patente di guida del mede-
simo R.S. in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 186
C.d.S., comma 7 e art. 187 C.d.S., comma 8.
2. A sostegno della decisione, il tribunale ha conside-
rato:
– trattandosi di sospensione della patente di guida
adottata dal prefetto ex art. 223 C.d.S., comma 3, non es-
sere presupposto di legittimità la redazione del verbale di
cui all’art. 200 C.d.S.;
– far piena prova il verbale dei fatti attestati come
compiuti o avvenuti in presenza del pubblico uff‌iciale, ivi
compresa la circostanza del rif‌iuto di sottoporsi ad accer-
tamento con etilometro;
– essere comunque non provate: - la presunta parodon-
tosi che avrebbe impedito un’idonea insuff‌lazione, peral-
tro non portata a conoscenza degli operanti; - la presunta
inidoneità delle apparecchiature tecniche;
– essere suff‌iciente il contenuto del verbale a docu-
mentarè la responsabilità del trasgressore.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione R.S. su cinque motivi, cui resistono il ministero
dell’interno e la prefettura - uff‌icio territoriale del governo
- di Siracusa con unico controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza
e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. e altre norme procedimentali del D.L.vo n. 150 del
2011, per avere il tribunale omesso di pronunciare su mo-
tivo d’appello che censurava la sentenza di primo grado,
la quale non aveva annullato il provvedimento prefettizio
nonostante che l’amministrazione avesse mancato di de-
positare gli atti relativi all’accertamento, ipotesi questa
sanzionata dalla mancata convalida ai sensi dell’art. 6,
comma 10, lett. b, D.L.vo n. 150 del 2011.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt.
112 e 115 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisi-
vo oggetto di discussione. Si deduce l’erroneo riferimen-
to, nella sentenza impugnata, al "verbale de quo" (p. 3),
posto che non sarebbero stati in atti i documenti di P.G.
della stessa polizia stradale. Il giudice non avrebbe dovuto
prendere in considerazione prove non prodotte dalle parti
e, per quanto innanzi, non convalidare il provvedimento
prefettizio, essendo stato omesso l’esame del fatto della
mancata produzione.
3.1. I due motivi, strettamente connessi, possono esse-
re esaminati congiuntamente ed essere dichiarati inam-
missibili.
3.2. Alla p. 4 del ricorso lo stesso ricorrente dà atto che,
pur tardivamente, la prefettura in primo grado ha deposi-
tato memoria della polizia stradale - "in pari data" rispetto
a comparsa ò del 20 dicembre 2012 - che ha confermato
la comunicazione di notizia di reato (per il solo titolo del-
l’art. 186 C.d.S., comma 7). La sentenza impugnata, poi,
alla p. 3, fa riferimento al "rapporto" della polizia stradale
di Siracusa in data 10 dicembre 2012 (così in sentenza;
datà lievemente difforme da quella indicata dalla parte
nel secondo mezzo, ma coincidente con quanto riportato
poi in ricorso alla p. 16), "già versato nel fascicolo d’uff‌i-
cio del primo grado di giudizio", def‌inito successivamente
- e probabilmente impropriamente - "verbale. de quo" alla
stessa p. 3 della sentenza. In tale situazione, il ricorrente,
lungi dal contestare la presenza in atti del "rapporto", e
salvo a lamentare l’erronea dizione di "verbale", non ha
chiarito - in relazione alle concrete doglianze svolte av-

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