Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 10 ottobre 2018, n. 24936

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
la Corte territoriale ha ritenuto che l’incarico che l’agente
stava compiendo, consistente in attività di pattugliamento
“...nel corso delle ricerche dei responsabili del sequestro
(omissis) ed in attesa di liberazione dell’ostaggio” (p. 10
sent.), rientrava nel “contrasto di ogni tipo di criminalità”
di cui alla lett. a) del comma 563. La Corte territoriale,
ha ritenuto altresì di dover verif‌icare, comunque, le con-
dizioni per l’applicabilità anche del successivo comma
564, ricavando dal contesto di particolare pericolosità del
momento quel ricorrere di elementi straordinari necessari
all’accertamento del rischio specif‌ico richiesto dalla nor-
ma. La ricerca dei presupposti tanto per l’applicazione del
comma 563, che del comma 564, si rintraccia lungo l’inte-
ro iter logico argomentativo, in affermazioni quali quella
secondo cui per riconoscere il diritto richiesto, bastava
che le lesioni o il decesso si fossero verif‌icati nell’ambi-
to del servizio, “...restando indifferente che la morte sia
stata causata da un sinistro stradale o da un incidente
di diverso tipo, perché quel che conta è che l’agente sia
impiegato nella particolare attività di “contrasto ad ogni
tipo di criminalità” (p. 10 sent.), oppure anche nell’altra
per cui l’incidente mortale era avvenuto in un contesto
di pericolosità eccezionale, determinato dal timore di un
agguato o di un’improvvisa sparatoria “...(come peraltro
accadde proprio il giorno precedente sui medesimi luoghi
e proprio con la banda di ricercati)”. (p. 10 sent.) Sebbene
fosse stato accertato che l’incidente era avvenuto mentre
la pattuglia rientrava in caserma e non già nel corso di
un inseguimento o di un conf‌litto a fuoco, la Corte terri-
toriale non ha ritenuto di escludere che l’evento occorso
a I.M. integrasse una condizione utile all’acquisizione del
benef‌icio connesso allo status di vittima del dovere. In
proposito la pronuncia gravata ha affermato che “...il fatto
che la pattuglia si trovasse ancora in servizio al momento
dell’incidente può affermarsi prima di tutto perché il tem-
po speso nel rientro da un pattugliamento di quel genere
non è diverso dal tempo stesso in cui gli agenti si sono
incaricati attivamente del pattugliamento...” (p. 9 sent.).
Avverte, altresì, la Corte d’appello, l’esigenza di ri-
costruire l’elemento della straordinarietà richiesto dal
comma 564 nel contesto in cui si inscrive l’intera vicenda,
stabilendo che, nel caso oggetto del giudizio, “...il maggior
rischio o la maggiore fatica non coincide con elementi di
contrasto violento e copre proprio tutti quegli eventi che
possono manifestarsi nelle condizioni straordinarie, pro-
prio in relazioni a siffatta straordinarietà, ivi compresa
l’ipotesi del sinistro verif‌icatosi per cause rimaste ignote...
ed ancorché (ma ciò non risulta in alcun modo provato)
il sinistro sia stato causato da un malore, ben potendo
siffatto tipo di causa giustif‌icarsi con la maggior fatica
della missione.” (p. 11 e 12 sent.). Nella ricostruzione
della fattispecie, la pronuncia gravata ha esaminato gli
accadimenti di fatto inquadrandoli nel più ampio spettro
applicativo consentito dalla disciplina di legge. Il giudizio,
al compimento dell’articolata analisi condotta dal Giudice
del merito, si riporta al nucleo dei principi affermati dal-
le Sezioni Unite n. 10791/2017, secondo cui, come si è ri-
cordato in premessa, riguardo ai dipendenti della Polizia
di Stato infortunati o deceduti a causa di un incidente
stradale, lo status di “vittima del dovere” (e i susseguen-
ti benef‌ici assistenziali) va riconosciuto sol che l’evento
dannoso si sia verif‌icato per il contrasto ad ogni tipo di
criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine
pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio
specif‌ico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie
attività istituzionali.
In def‌initiva, essendo le censure infondate il ricorso va
rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza. Va, peraltro, escluso l’obbligo dell’ammi-
nistrazione ricorrente di versamento, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato, non potendo tale
norma trovare applicazione nei confronti delle Ammini-
strazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle
imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n.
1778 del 2016; n. 18523 del 2014). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 10 OTTOBRE 2018, N. 24936
PRES. LOMBARDO – EST. CASADONTE – RIC. PREFETTO DI (OMISSIS) (AVV. GEN.
STATO) C. C.
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca del veico-
lo e sequestro ad essa preordinato y Applicabilità
della L. n. 120/2010 a condotte illecite commesse
prima della sua entrata in vigore, ma dopo il D.L.
n. 92/2008 y Violazione del divieto di retroattività
delle sanzioni amministrative previsto dall’art. 1
della L. n. 689/1981 y Esclusione.
. In tema di sanzioni amministrative, non vìola il princi-
pio di irretroattività, di cui all’art. 1 L. n. 689 del 1981,
il provvedimento di sequestro f‌inalizzato alla conf‌isca
del veicolo prevista per il reato di guida in stato di eb-
brezza in relazione ad una condotta illecita commessa
prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010,
che ha mutato da penale ad amministrativa la natura
giuridica di detta conf‌isca e della ad essa preordinata
misura cautelare del sequestro, ma successivamente al
D.L. n. 92 del 2008, che aveva già previsto la sanzione
della conf‌isca per il medesimo reato. (nuovo c.s., art.
186; nuovo c.s., art. 194; nuovo c.s., art. 224 ter; d.l. 23
maggio 2008, n. 92; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1;
l. 29 luglio 2010, n. 120) (1)
(1) Sul punto si veda Cass. civ. 28 dicembre 2011, n. 29411, in questa
Rivista 2012, 550 che ha confermato la conf‌isca di ciclomotore con-
dotto da minore senza uso del casco, obbligatoria ai sensi della disci-
plina vigente all’epoca della commissione del fatto, ma non più tale
ai sensi di quella vigente al momento della def‌inizione del giudizio di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
– il presente giudizio trae origine dal processo promos-
so da C.G. per l’annullamento del provvedimento/verbale

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