Corte di Cassazione Civile sez. lav., 17 ottobre 2018, n. 26012
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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
quidato equitativamente, per cui occorre tenere in conto
interessi e rivalutazione, onde la somma riconosciuta non
avrebbe dovuto essere devalutata e non si sarebbero dovu-
ti determinare gli interessi seguendo S.U. 17 febbraio 1995
n. 1712, celebre arresto invocato dal giudice d’appello.
Questo motivo non gode di autosufficienza in ossequio
dell’art. 366 comma 1, n. 6, c.p.c., nulla essendo stato in-
dicato nel ricorso, né nella premessa (ove si riporta solo
il dispositivo della sentenza di primo grado), né in modo
specifico nell’illustrazione del motivo in esame, in ordine
all’applicazione delle tabelle da parte del Tribunale, cui ora
si imputa - sulla base pertanto solo di un generico asserto -
l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2011
anziché delle tabelle del Tribunale di Milano del 2013.
Il motivo risulta dunque inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitata-
mente al quarto motivo, disattesi gli altri, con conseguente
cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio
ad altra sezione della corte territoriale, anche per le spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 17 OTTOBRE 2018, N. 26012
PRES. DI CERBO – EST. DE FELICE – P.M. FRESA (CONF.) – RIC. MIN. INTERNO
(AVV. GEN. STATO) C. P. ED ALTRI (AVV.TI BAVA E PETTINAU)
Sicurezza pubblica y Forze di polizia y Dipendente
della Polizia di Stato y Decesso o invalidità a segui-
to di incidente stradale occorsogli al rientro da un
pattugliamento y Benefici di cui all’art. 1, comma
563, L. n. 266/2005 y Spettanza y Fondamento.
. Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o dive-
nuto invalido per un incidente stradale occorsogli al
rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "sta-
tus" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai
benefici assistenziali di cui all’art. 1, comma 563, della
l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b)
dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente
per la loro erogazione che l’evento dannoso sia avve-
nuto nel contesto delle complessive attività intese al
contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello
svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza
che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore
rispetto a quello insito negli ordinari compiti istitu-
zionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal
successivo comma 564, ove è richiesta l’esistenza, o il
sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordi-
naria. (l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1; d.p.r. 7 luglio
2006, n. 243) (1)
(1) Si rinvia all’analogo precedente rappresentato da Cass. civ. 4
maggio 2017, n. 10791, in questa Rivista 2017, 716.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della pro-
nuncia del Tribunale di (omissis), ha accolto la domanda
di R.P., P. e S. M., rispettivamente moglie e figli di I.M.,
Guardia di Pubblica Sicurezza deceduta in servizio, di
riconoscimento dello status di vittima del dovere, e del
conseguente diritto all’inserimento nell’elenco ex art. 3,
comma 3 del D.P.R. n. 243/2006, ai fini dell’attribuzione
dei benefici assistenziali di cui all’art. 1, commi 563 e 564
della L. n. 266/2005.
All’origine della controversia vi era l’incidente stradale oc-
corso ad I.M., deceduto per le ferite gravissime riportate men-
tre era alla guida dell’auto di servizio nel rientrare in caserma,
dopo aver svolto un pattugliamento nell’ambito dell’attività di
repressione del fenomeno dell’Anonima Sequestri.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoria-
le ricorre il Ministero dell’interno affidando le sue ragioni
a due motivi.
Gli eredi di I.M. resistono con controricorso, illustrato
da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c., parte ricorrente deduce “Violazio-
ne ed errata interpretazione dell’art. 1, comma 563, della
legge n. 266/05”. La Corte territoriale non avrebbe consi-
derato che la condizione di “vittima del dovere” (cui con-
seguono i benefici riconosciuti in sede di merito) sussiste
soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario
o istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituendo
quid pluris rispetto alla situazione che dà luogo al ricono-
scimento della causa di servizio. Col secondo motivo, for-
mulato ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
contesta “Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1,
c. 564, legge n. 266/05, nonché dell’art. 1 D.P.R. n. 243/06”.
La prevenzione e repressione dei reati, con la ricerca dei
responsabili, sarebbe compito tipico dei componenti della
Polizia di Stato. Avrebbe errato, pertanto, la Corte territo-
riale, a ritenere che un’attività di pattugliamento, pur pe-
ricolosa, alla ricerca di una banda di criminali esulasse dai
compiti istituzionali, e costituisse una missione straordina-
ria tale da dare diritto al conferimento dello status di vit-
tima del dovere in capo al congiunto dei controricorrenti.
Le censure, esaminate congiuntamente per connessio-
ne, non meritano accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della ma-
teria dei benefici previsti per le vittime del dovere, di cui
all’art. 1, commi 563 e 564 della L. n. 266 del 2005, sta-
tuendo, con specifico riguardo al caso dei dipendenti della
Polizia di Stato, che “Al dipendente della Polizia di Stato,
divenuto invalido (o deceduto n.d.r.) per un incidente
stradale occorsogli durante l’inseguimento di un sospetta-
to di reati, spettano i benefici di cui all’art. 1, comma 563,
della L. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e
b) dello stesso comma, è sufficiente che l’evento dannoso
si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, o
dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza
che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito
nelle ordinarie attività istituzionali necessario, invece,
per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è ri-
chiesta l’esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi
straordinari.” (sez. un. n. 10791/2017). Nel caso in esame,
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