Corte di Cassazione Civile sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 23 OTTOBRE 2018, N. 26727
PRES. FRASCA – EST. GRAZIOSI – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. L. ED ALTRA (AVV.
BARRA) C. C. SOC. COOP. (AVV. MATTICOLI)
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno biologico terminale e danno morale
terminale y Risarcibilità y Condizioni y Fattispecie
relativa a decesso di ciclista.
. In materia di danno non patrimoniale, in caso di mor-
te cagionata da un illecito, nel periodo di tempo inter-
posto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico
terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ov-
vero danno al bene "salute"), al quale, nell’unitarietà
del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiun-
gersi un danno morale peculiare improntato alla fatti-
specie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da
percezione, concretizzabile sia nella sofferenza f‌isica
derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologi-
ca (agonia) derivante dall’avvertita imminenza del-
l’"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed
il decesso la persona si trovi in una condizione di "lu-
cidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua
situazione ed in particolare l’imminenza della morte,
essendo quindi irrilevante, a f‌ini risarcitori, il lasso di
tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso
nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente
lucida". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risar-
cimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissi-
bilità "iure hereditatis", rappresentato dall’agonia, sia
sotto il prof‌ilo strettamente biologico che sotto quello
psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto,
peraltro medico, manifestata dalla descrizione da par-
te sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto
soccorso). (c.c., art. 2043; c.c., art. 1223; c.c., art. 2056;
c.c., art. 2059) (1)
(1) Nel senso che il diritto al risarcimento del c.d. danno biologico
terminale è conf‌igurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure
hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella spe-
cie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse,
essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale pe-
riodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di
lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno
morale terminale, v. Cass. civ. 19 ottobre 2016, n. 21060, in questa Ri-
vista 2017, 546, con nota di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali
alla quale si rinvia. Si veda, inoltre, Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015,
n. 15350, ivi 2015, 685, con cui non è stato riconosciuto il danno ta-
natologico agli eredi della vittima di sinistro stradale in caso di morte
immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notif‌icato il 27 luglio 2011 L.E.,
in proprio e quale legale rappresentante delle f‌iglie minori
G. e B.S., conveniva dinanzi al Tribunale di Como D.F. e
Società C. coop. a r.l. per ottenerne la condanna a risar-
cire loro i danni derivati dal decesso del rispettivo marito
e padre B.D. in conseguenza di un sinistro stradale del
(omissis) in cui si era scontrato, come ciclista, con una
vettura condotta dal D., e precisamente con una Suzuki
Grand Vitara trainante un rimorchio per il trasporto dei
cavalli. I convenuti si costituivano, resistendo.
Con sentenza del 18 marzo 2013 il Tribunale accoglieva
parzialmente la domanda, accertando una responsabilità
nella causazione del sinistro del 70% in capo al D. e un
30% in capo al deceduto B., e condannando solidalmente
i convenuti al risarcimento nella misura di Euro 967.892,
oltre interessi, da cui peraltro dedurre l’importo di Euro
767.827,32 già versato come complessivo acconto dalla
compagnia assicuratrice.
Avendo proposto appello principale la compagnia e il D.
e appello incidentale, in proprio e nella sua qualità, L.E.,
la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 gennaio
2016, accoglieva l’appello principale relativo solo alla im-
putazione degli acconti - e rigettava l’appello incidentale.
2. Hanno presentato ricorso L.E., in proprio e quale
legale rappresentante della f‌iglia minorenne B.S., e B.G.,
sulla base di cinque motivi.
Si difende la compagnia assicuratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1, n.
3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.
in ordine all’attribuzione al ciclista di una responsabilità
concorsuale e in ordine altresì alla quantif‌icazione di tale
corresponsabilità.
Si adduce che la relazione del consulente del pubblico
ministero nel relativo procedimento penale, cui formalmen-
te si sarebbe adeguata la corte territoriale, non sarebbe in
realtà pervenuta alle conclusioni adottate nella sentenza
impugnata. Si argomenta su quanto rilevato in tale consu-
lenza, con particolare riguardo al punto d’urto, e altresì su-
gli esiti dell’autopsia effettuata dal medico legale nominato,
sempre dal pubblico ministero, nel procedimento penale,
argomentando pure sulle caratteristiche dell’automobile
guidata dal D.: come si è anticipato, una Suzuki Grand Vita-
ra trainante un rimorchio che trasportava un cavallo.
Il motivo, in effetti, non espone una censura in iure,
bensì argomenta una diversa ricostruzione del fatto. E
anche qualora potesse essere riqualif‌icato come doglianza
ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. (v., sulla scorta di S.U. 24
luglio 2013, n. 17931, in ordine alla riqualif‌icazione dei tas-
sativi vizi indicati dall’art. 360 comma 1, c.p.c., Cass. sez.
II, ord. 7 maggio 2018, n. 10862 e Cass. sez. I, 31 ottobre
2013, n. 24553; in tema cfr. pure Cass. sez. V, ord. 6 otto-
bre 2017, n. 23381, Cass. sez. III, 29 agosto 2013, n. 19882,
Cass. sez. II, 21 gennaio 2013, n. 1370, Cass. sez. V, 3 agosto
2012, n. 14026 e Cass. sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981) esso
non ne offre la sostanza (quale notoriamente conf‌igurata
da S.U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054), limitandosi a con-
trapporre - tra l’altro investendo una minima parte della
motivazione al riguardo della sentenza impugnata - una
valutazione diversa, che peraltro la corte territoriale ha
pure vagliato nella sua motivazione complessiva.
Il motivo è pertanto inammissibile.

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