Corte di Cassazione Civile sez. I, ord. 15 novembre 2018, n. 29459

Pagine118-119
118
giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, ORD. 15 NOVEMBRE 2018, N. 29459
PRES. DE CHIARA – EST. CAIAZZO – RIC. M.G. ED ALTRA (AVV.TI STELLA RICHTER
E CASTAGNETTI) C. CURATELA FALLIMENTO T. & C. S.N.C. (AVV. FERRARI)
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Effetti del fallimento y Sui rapporti preesistenti y
Vendita y Vendita di bene iscritto nel pubblico re-
gistro automobilistico y Opponibilità al fallimento
y Condizioni y Mero deposito della richiesta di tra-
scrizione alla data del fallimento y Insuff‌icienza y
Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di
fallimento y Necessità.
. Ai f‌ini dell’opponibilità, nei confronti del fallimento
del venditore, dell’acquisto di un bene mobile iscritto
nel pubblico registro automobilistico, non è suff‌icien-
te che la trascrizione della vendita sia stata richiesta
prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece
necessario che l’atto di vendita sia stato trascritto nel
pubblico registro prima della data di dichiarazione del
fallimento, trovando applicazione il principio f‌issato
dall’art. 45 della legge fallimentare. (l. fall., art. 45) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. la lontana Cass. civ. 17
luglio 1991, n. 7954, pubblicata per esteso in questa Rivista 1991, 899.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento della T. & C. s.n.c. citò innanzi al Tribunale
di Rimini L.M., quale erede di C.M., chiedendo dichiararsi
l’inopponibilità alla massa dei creditori e l’ineff‌icacia ex
art. 45 legge fall., del contratto del 18 marzo 1995 tra C.M.
e la T. & C. s.n.c. avente ad oggetto la vendita di un autobus
Fiat per il prezzo di lire 148 milioni in quanto trascritto al
P.r.a. dopo la dichiarazione di fallimento; in subordine, la
curatela chiese la revoca ex art. 67, comma 1, l. fall., del
medesimo contratto e la condanna della parte convenu-
ta alla restituzione dell’autobus, oltre al risarcimento dei
danni e, nell’ipotesi di mancata restituzione del mezzo, la
condanna alla restituzione dell’equivalente in denaro, con
rivalutazione ed interessi legali. Nel corso del giudizio il
fallimento chiamò in causa Lu. e Luc. M., quali coeredi di
C.M. alle quali estese le domande proposte in citazione. Si
costituirono i convenuti, resistendo alle domande. Il Tri-
bunale, con sentenza del 2003, dichiarò l’ineff‌icacia della
suddetta vendita e condannò in solido L., Lu. e Luc. M. al
pagamento dell’equivalente in denaro del bene ceduto,
non essendone possibile la restituzione, per la somma di
euro 76.435,62 oltre rivalutazione ed interessi. L., Lu. M.
e M.F. - quest’ultimo quale erede di Luc.M. - proposero ap-
pello; si costituì il fallimento. Interrotto il giudizio, fu poi
riassunto nei confronti degli eredi di L.M. La Corte d’appel-
lo di Bologna, con sentenza emessa il 16 gennaio 2012, ha
respinto l’impugnazione, in quanto: la vendita era inoppo-
nibile al fallimento a norma dell’art. 45 legge fall., poiché
trascritta al P.R.A. dopo la dichiarazione di fallimento, pur
avendo l’acquirente depositato la richiesta di trascrizione
anteriormente; l’obbligazione di restituzione del tandun-
dem-data l’impossibilità di restituire l’automezzo - era in-
divisibile, di carattere solidale e a carico di tutti gli eredi;
l’eccezione di prescrizione era infondata in quanto il relati-
vo termine decennale non era trascorso, peraltro interrot-
to per tutti dalla citazione notif‌icata a C. e L.M.; era dovuta
la rivalutazione, quale debito di valore. G. e E.M. - quali
eredi di L.M. -, M.F., quale erede di Luc.M., hanno proposto
ricorso per cassazione, aff‌idato a tre motivi. La curatela ha
depositato memoria. La Corte, con ordinanza interlocuto-
ria emessa il 12 dicembre 2017, ha disposto l’integrazione
del contraddittorio nei confronti degli eredi di Lu.M. quale
parte necessaria del giudizio. Si sono altresì costituiti, con
controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del
Demanio, a seguito della notif‌ica del ricorso nei confronti
dello Stato quale erede necessario di Lu.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Con il primo motivo è stata de-
nunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della
legge fall., in riferimento all’art. 360, 1 comma, nn. 3, 4, e
5, c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva ritenuto che il de-
posito della richiesta di trascrizione dell’atto di cessione
prima del fallimento non costituisse violazione del suddet-
to art. 45, conferendo certezza alla data del contratto. Il
motivo è infondato, in applicazione della giurisprudenza
di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità-
secondo cui la sola trascrizione dell’atto di acquisto nel
pubblico registro automobilistico ne determina l’opponibi-
lità al fallimento (Cass., n. 7954/91) a nulla rilevando il de-
posito della richiesta di trascrizione in data anteriore alla
dichiarazione di fallimento. Tale principio trova conferma
nel consolidato e costante orientamento di questa Corte in
ordine alla similare questione dell’opponibilità alla massa
dei creditori degli atti di vendita immobiliari - ciò per la so-
stanziale medesimezza degli argomenti di diritto - a tenore
del quale l’opponibilità al fallimento del venditore di un
suo atto di vendita immobiliare richiede non solo che l’atto
stesso abbia data certa, a norma dell’art. 2704 c.c. ma an-
che che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti
ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art.
45 legge fall., in data anteriore all’apertura della procedura
concorsuale (sez. II, sentenza n. 23784 del 16 novembre
2007; sez. I, sentenza n. 8545 del 8 maggio 2003; sez. II, sen-
tenza n. 11958 del 28 giugno 2004; sez. I, sentenza n. 3106
del 17 marzo 2000). Nel caso concreto, dunque, la richie-
sta di trascrizione ha sì conferito data certa al contratto
di cessione dell’automezzo, ma per rendere opponibile il
negozio alla massa dei creditori sarebbe stato necessario
l’ulteriore adempimento della trascrizione presso il P.R.A.
che, invece, è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimen-
to. Con il secondo motivo è stata denunziata violazione e
falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1314-
1316-752-1292-1295-1224 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto la
Corte di merito ha erroneamente disposto il pagamento
degli interessi dalla data dell’atto (per la verità, sia nella
sentenza impugnata che nello stesso ricorso è scritto che il
Tribunale aveva disposto il pagamento degli interessi dalla
data della dichiarazione del fallimento), anziché dalla

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT