Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 8 maggio 2018, n. 10983

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
3. Tuttavia la censura non coglie nel segno, posto che il
provvedimento impugnato risulta correttamente motivato
laddove ha ritenuto comprovata la situazione di pericolo
alla quale l’art. 189, comma 7, c.d.s., collega la fonte dell’ob-
bligo giuridico di prestare soccorso, immediatamente per-
cepibile dallo stesso imputato al quale le persone offese
avevano manifestato lo stato di diff‌icoltà direttamente pro-
vocato dal sinistro, anche in quanto inerente al pregiudizio
all’integrità psico-f‌isica derivatone. Il Collegio, pur con-
sapevole che questa stessa Sezione ha in una precedente
pronuncia trattato un caso in cui il giudice di merito aveva
escluso che da un semplice trauma non direttamente per-
cepibile come ferita potesse sorgere l’obbligo giuridico di
prestare soccorso (sez. IV, n. 17220 del 6 marzo 2012, T.,
in motivazione), ritiene necessario rimarcare che nel caso
sottoposto all’esame della Corte l’imputato era stato assol-
to dal reato previsto dall’art. 189, comma 7, c.d.s., onde il
punto della decisione concernente l’insussistenza dell’ob-
bligo di prestare soccorso in presenza di un mero trauma,
essendo stato proposto ricorso dal solo imputato, non era
stato valutato dal giudice di legittimità.
In ogni caso, risulta opportuno ribadire che il bene
giuridico tutelato dalla norma non consente di escludere
l’obbligo di prestare soccorso qualora le conseguenze del
sinistro non si siano manifestate in ferite nel senso tecni-
co del termine, essendo necessario ma suff‌iciente che si
tratti di esiti indicativi del pericolo che dal ritardato soc-
corso possa derivare un danno alla vita o all’integrità f‌isica
della persona.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, a
norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione
delle spese in favore delle costituite parti civili L.D. e P.T.,
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 8 MAGGIO 2018, N. 10983
PRES. LOMBARDO – EST. ORICCHIO – RIC. PREFETTURA U.T.G. DI AREZZO (AVV.
GEN. STATO) C. S.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Guida di veicolo in stato di alterazione psicof‌isi-
ca y Distinzione fra ipotesi in cui derivino lesioni
o morte ed altre ipotesi di reato y Articoli 222 e
223 c.s. y Conseguenze in tema di sospensione della
patente.
. Le ipotesi di guida in stato di alterazione psicof‌isica
dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano
nelle fattispecie contemplate dall’art. 222, commi 2 e
3, cod. strada, in relazione alle quali il provvedimento
della sospensione provvisoria della patente deve esse-
re adottato dal Prefetto previa valutazione della sussi-
stenza di "fondati elementi di una evidente responsabi-
lità"; viceversa, quando dallo stato di alterazione non
derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della
patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada -
un atto dovuto privo di discrezionalità. (nuovo c.s., art.
222; nuovo c.s., art. 223; l. 24 novembre 1981, n. 689)
(1)
(1) Nel senso che il provvedimento di sospensione della patente
previsto dall’art. 189 c.s., adottato in relazione alle "altre ipotesi di
reato" ex art. 223, terzo comma, c.s., tra cui quella di omissione di
soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelar-
mente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo
per la circolazione in previsione dell’irrogazione della sanzione della
sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi
dell’atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della mi-
sura e che prescinde dall’accertamento degli elementi costitutivi del
reato e da ogni indagine sull’elemento psicologico, dovendo l’autorità
amministrativa verif‌icare soltanto che la violazione contestata rien-
tri tra quelle previste, v. Cass. civ. 31 dicembre 2014, n. 27559, in que-
sta Rivista 2015, 445 e Cass. civ. 26 luglio 2001, n. 10176, ivi 2002, 527.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata impugnata dalla Prefettura - U.T.G. di Arezzo
la sentenza n. 791/2016 del Tribunale di Arezzo con ricor-
so fondato su tre ordini di motivi (risultante notif‌icato al
difensore della parte intimata che non ha svolto attività
difensiva).
Giova, anche al f‌ine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione, in sede di appello, dell’anzidetto
Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di prime
cure, accoglieva l’opposizione di S.A. ed annullava il De-
creto della Prefettura di Arezzo prot. n. 951/2011, compen-
sando le spese.
Il suddetto decreto, per la precisione, statuiva la so-
spensione ex art. 223 c.d.s., della patente di guida dello S.
a seguito del verbale, di cui in atti, con cui veniva accer-
tata la guida di veicolo in stato di alterazione psicof‌isica
correlata all’uso di sostanza stupefacente.
La sentenza oggi gravata dall’Avvocatura erariale in-
nanzi a questa Corte, riteneva - in particolare - che "...non
vi era prova di guida in stato di alterazione causato da pre-
cedente assunzione di sostanze stupefacenti".
1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge (artt. 222 e 187
c.d.s.) in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c..
2.- Col secondo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge (art. 187 c.d.s.) in
relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c..
3.- Col terzo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge (art. 61 c.p.c.) in
relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c..
4.- Deve esaminarsi in via preliminare, atteso il suo
carattere del tutto dirimente, il solo primo motivo del ri-
corso.
Con quest’ultimo si deduce l’erroneità della gravata de-
cisione del Tribunale in ordine alla pretesa necessità che
il Giudice investito dell’opposizione doveva, nell’ipotesi,
svolgere il proprio operato non solo sul controllo formale
del provvedimento prefettizio, ma anche sulla consistenza
di "fondati elementi di evidente responsabilità".

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