Corte di Cassazione Civile sez. III, 15 maggio 2018, n. 11759
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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
quantificazione delle spese processuali, la causa di valo-
re indeterminabile, laddove ella aveva impugnato la sola
sanzione pecuniaria di euro 143,00, e non anche la misura
accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
3.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato. Invero,
in materia di infrazioni al codice della strada, nel giudi-
zio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo
della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della
sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla
patente di guida, non rende la causa di valore indetermi-
nabile ai fini dell’individuazione del giudice competente,
né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali,
che restano parametrate sull’importo della sola sanzione
pecuniaria (sez. VI-2, sentenza n. 13598 del 16 giugno
2014). Ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto calcolare
le spese di giudizio avuto riguardo al valore della causa
quale risultante dall’importo della sanzione.
4. II ricorso, pertanto, merita di essere accolto limi-
tatamente al terzo motivo, con conseguente rinvio della
causa, anche ai fini delle spese processuali, al Tribunale di
Catania in differente composizione soggettiva. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 15 MAGGIO 2018, N. 11759
PRES. ARMANO – EST. DELL’UTRI – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. T. (AVV.
COMINOTTO) C. G. ITALIA S.P.A. (AVV. BALATA)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Derivante da sinistro
stradale y Inabilità temporanea o invalidità perma-
nente y Art. 4 D.L. n. 857/1976 y Criteri per la de-
terminazione del reddito per il lavoro dipendente
e per il lavoro autonomo y Reddito dichiarato dal
lavoratore autonomo y Nozione y Valutazione del
reddito costituente base imponibile y Necessità.
. L’art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, come modificato dalla
legge di conversione n. 39 del 1977, nel disporre che
in caso di danno alle persone (nella specie, da sinistro
stradale), quando agli effetti del risarcimento si deb-
ba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea
o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro
comunque qualificabile, tale reddito si determina, per
il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro
maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge
e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito net-
to risultante più elevato tra quelli dichiarati dal dan-
neggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla
stregua della sua testuale formulazione, al reddito da
lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini
dell’applicazione della sopraindicata imposta ed ha
riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l’ap-
plicazione dell’imposta stessa ma alla base imponibile
di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973, e cioè all’im-
porto che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini
dell’imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi
per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultan-
te dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti
(al lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi
inerenti all’esercizio professionale - analiticamente
specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamen-
te conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurta-
zione dell’importo risultante da tale differenza, per
effetto del conteggio delle ritenute d’imposta. sofferte
dal professionista. (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, art.
3; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 9 luglio 2008, n. 18855, in www.
latribunaplus.it. Si veda, inoltre, in tema di risarcimento del danno
conseguente a lesioni personali, ove il danneggiato svolga un’attività
di lavoro autonomo, Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 10053, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 11 marzo 2015, la Corte
d’appello di Trento, in parziale accoglimento dell’appello
proposto da T.R., e in riforma per quanto di ragione della
decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato gli
importi, già posti a carico della G. Italia s.p.a., a titolo di
risarcimento dei danni sofferti dal T. a seguito del sinistro
stradale dallo stesso dedotto in giudizio.
2. A fondamento della decisione assunta, per quel che
ancora interessa in questa sede, la corte territoriale ha
rilevato come, ai fini della liquidazione del danno patrimo-
niale derivante dalla perdita della capacità di guadagno
del danneggiato, dovesse utilizzarsi, quale parametro di
riferimento, il relativo reddito (nella specie, da lavoro au-
tonomo) al netto del prelievo fiscale sullo stesso.
3. Avverso la sentenza d’appello, T.R. propone ricorso
per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugna-
zione.
4. La G. Italia s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ri-
corrente censura la sentenza impugnata per violazione
dell’art. 137, D.L.vo n. 209 del 2005, (c.d. codice delle assi-
curazioni private), per avere la corte territoriale erronea-
mente utilizzato, quale parametro per il calcolo della per-
dita della capacità di guadagno del danneggiato, il reddito
al netto del prelievo fiscale, dovendo al contrario ritenersi
che il riferimento al reddito netto, contenuto nell’art. 137
cit., sarebbe da intendersi alla stregua del reddito al netto
dei costi di produzione, e non già al netto delle imposte
dovute al fisco.
2. La censura è fondata.
3. La doglianza dell’odierno ricorrente ha riguardo alla
corretta interpretazione della nozione di reddito netto
contenuta nell’art. 137, D.L.vo n. 209 del 2005, quale para-
metro di riferimento per la liquidazione del danno patri-
moniale da perdita della capacità di guadagno.
4. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come il testo
dell’art. 137 cit. appare formulato in modo identico al testo
del previgente art. 4, D.L. n. 857 del 1976, così come mo-
dificato dalla legge di conversione n. 39/77, secondo cui,
"nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del ri-
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