Corte di Cassazione Civile sez. II, 21 maggio 2018, n. 12517
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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
o di eventuali errori nella metodologia applicata all’atto
dell’esecuzione della prova. È insegnamento costante di
questa Corte, quello in base al quale, in materia di guida
in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell’alcoltest
è onere dell’imputato fornire la eventuale prova contraria,
dimostrando con idonee allegazioni che l’apparecchiatura
adoperata per il prelievo non era correttamente funzio-
nante o che erano stati commessi errori di metodo nella
esecuzione dell’aspirazione (cfr. ex multis sez. IV, n. 40722
del 9 settembre 2015 Rv. 264716; sez. IV, n. 42084 del 4
ottobre 2011 Rv. 251117).
La distanza temporale tra le due misurazioni non è ar-
gomento idoneo ad introdurre un ragionevole dubbio sulla
responsabilità dell’imputato e non costituisce elemento
atto ad inficiare l’esito dell’alcoltest. È il caso di rammen-
tare che l’art. 379, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495, (Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s.)
prescrive che le due prove siano "effettuate ad un inter-
vallo di tempo di 5 minuti". Tale disposizione individua il
dato temporale minimo da rispettare tra le due misura-
zione. La ratio di tale previsione risiede nella necessità di
monitorare al meglio la curva alcolemica, così da verifica-
re e confermare, a di là di ogni ragionevole dubbio, che il
soggetto presenti nel sangue un tasso di alcol superiore
al consentito. Tale prioritaria esigenza, tuttavia, comporta
solo che detto termine non possa essere inferiore all’inter-
vallo minimo di cinque minuti e non che il lasso temporale
non possa superare la predetta durata (in tal senso sez. IV
sent. n. 49740 del 28 novembre 2014).
Parimenti irrilevante, come evidenziato dalla Corte
d’appello, è la circostanza che l’apparecchiatura sia stata
adoperata per effettuare altro test da una diversa pattu-
glia, nell’intervallo tra le due misurazioni praticate sulla
persona del ricorrente. Sul punto, la Corte territoriale ha
rilevato che non risultano evidenze tecniche o scientifiche
che consentano di presumere l’irregolarità dell’utilizzo
dello strumento, ovvero che la prova intermedia effettuata
da altro soggetto abbia potuto falsare l’esito della seconda
prova effettuata sulla persona del V..
La Corte territoriale ha altresì affermato che anche
il valore crescente della misurazione, accertato in occa-
sione della seconda prova, non era elemento eccentrico
o incompatibile con l’andamento della curva alcolemica
(non essendo noto l’orario di assunzione delle bevande al-
coliche rispetto al momento dell’accertamento).
Si tratta di argomentazioni logiche che non soffrono
dei vizi lamentati dalla difesa e rispondenti a principi più
volte espressi in casi analoghi dalla Corte regolatrice. Con
riferimento all’andamento della curva di assorbimento
dell’alcol, questa Corte ha avuto modo di precisare che:
"In tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rileva-
zione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest
anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia
dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi esclu-
dere che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo
abbia uno sviluppo decrescente" (così sez. IV, n. 20545 del
19 febbraio 2016, Rv. 266842).
5. Quanto ai benefici invocati dalla difesa, la Corte ter-
ritoriale ha offerto una motivazione implicita del rigetto,
evidenziando che il V. aveva già due precedenti penali spe-
cifici per guida in stato di ebbrezza risalenti agli anni 2001
e 2002 e che la condotta posta in essere era connotata da
indubbia gravità, avuto riguardo "all’accertato valore di al-
cool nel sangue, all’incidente provocato e alla successiva
fuga". L’evidenza delle risultanze del certificato penale in
atti e le considerazioni espresse dal giudice d’appello nel-
la motivazione, consentono di affermare che la Corte ab-
bia offerto motivazione delle ragioni del diniego, pur non
avendo fatto esplicito riferimento alai richiesta difensiva.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 21 MAGGIO 2018, N. 12517
PRES. LOMBARDO – EST. PENTA – RIC. C. (AVV. AZZARO) C. COMUNE DI
CATANIA (AVV. BARBAGALLO)
Patente y Patente a punti y Decurtazione y Cumulo
con la sanzione pecuniaria y Conseguenze in tema
di competenza e di liquidazione delle spese proces-
suali y Esclusione.
. In materia di infrazioni al codice della strada, nel
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cu-
mulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato,
e della sanzione accessoria della decurtazione dei pun-
ti dalla patente di guida, non rende la causa di valore
indeterminabile ai fini dell’individuazione del giudice
competente, né rileva ai fini della liquidazione delle
spese processuali, che restano parametrate sull’impor-
to della sola sanzione pecuniaria. (nuovo c.s., art. 126
bis; nuovo c.s., art. 204 bis; c.p.c., art. 9; c.p.c., art. 91)
(1)
(1) La sentenza in epigrafe ripropone la medesima fattispecie con-
tenuta in Cass. civ. 16 giugno 2014, n. 13598, pubblicata per esteso in
questa Rivista 2014, 789.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 giugno 2010 il Comune di
Catania proponeva appello avverso la sentenza n. 7872/09
emanata dal Giudice di pace di Catania in data 29 gennaio
2010 con la quale era stato accolto il ricorso da C.G.L. pro-
posto avverso il verbale di contestazione n. 5068635/08/V/O
per violazione dell’art. 146/3 del c.d.s. emesso dalla Polizia
Municipale di Catania, compensandosi interamente tra
le parti le spese del processo. Costituitasi in giudizio la
appellata, chiedendo il rigetto del proposto gravame, il
Tribunale di Catania, con sentenza del 7 luglio 2014, ac-
coglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava l’opposizio-
ne. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
C.G.L., sulla base di tre motivi. Il Comune di Catania ha
resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza ca-
merale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
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