Corte di Cassazione Civile sez. II, 24 ottobre 2018, n. 26990

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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
di Pordenone n. 326/2017 (pubblicata il 26 aprile 2017),
con la quale veniva rigettato l’appello contro la sentenza
n. 65/2016 del Giudice di pace di Pordenone, con cui era
stata respinta l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 204-
bis c.d.s. 1992 avverso un verbale di accertamento del 10
febbraio 2015 elevato dal Polstrada in ordine alla violazione
di cui all’art. 142, comma 9, c.d.s., mediante la quale era
stata sostenuta l’illegittimità di tale verbale per l’inidoneo
rispetto della segnaletica stradale avuto riguardo, in par-
ticolare, alla mancata ripetizione della stessa in seguito
alle intersezioni stradali presenti sul posto. Con il primo
motivo di ricorso il F. ha dedotto - in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. con riferimento alla rav-
visata legittimità - con la sentenza impugnata - della se-
gnalazione f‌issa per segnalare un postazione mobile ai f‌ini
dell’accertamento della velocità. Con la seconda censura il
ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,
comma 1, del D.M. 15 agosto 2007 avuto riguardo al rigetto,
con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la
prospettata illegittimità del compiuto accertamento senza
ripetere la segnalazione relativa al rilevamento elettronico
della velocità nonostante che nel tratto di strada che in-
tercorreva tra il posizionamento del segnale f‌isso e la po-
stazione mobile di controllo vi fossero diverse intersezioni
con altre strade. L’intimato Prefetto della Provincia di Por-
denone non ha svolto attività difensiva in questa sede. Su
proposta del relatore, il quale riteneva che il secondo moti-
vo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con
l’assorbimento del primo), con la conseguente def‌inibilità
nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375,
comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha f‌issato l’adunanza
della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa
del ricorrente ha depositato memoria ai sensi del citato art.
380-bis, comma 2, c.p.c.. Rileva il collegio che, in effetti, il
secondo motivo di ricorso - che può essere esaminato preli-
minarmente in virtù del principio della ragione più liquida
- è manifestamente fondato, in tal senso trovando confer-
ma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. Infatti, nel rigettare il secon-
do motivo di gravame, il Tribunale di Pordenone non si è
conformato alla più recente giurisprudenza di questa Corte
(cfr., in particolare, Cass. n. 11018/2014) che ha statuito il
principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di
rinvio) in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale,
poiché, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. c.d.s., i segnali di di-
vieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (e il re-
lativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende
l’organo accertatore: cfr. Cass. n. 680/2011), la limitazione
di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione
viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non
sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del
quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità
relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a
validità zonale o da altre condizioni specif‌iche.
Orbene, nella fattispecie in questione, il Tribunale di
Pordenone, dando atto che con il motivo di appello era
stata prospettata l’illegittimità dell’accertamento per non
aver la Polstrada ripetuto la segnalazione della postazione
di rilevamento (in relazione allo specif‌ico limite di velocità
presente in loco) a seguito delle due intersezioni sul posto,
lo ha respinto. Tuttavia, nel ravvisarne l’infondatezza, non
ha spiegato quale fosse stata la concreta dinamica del sen-
so di circolazione dell’odierno ricorrente e ha giustif‌icato
la sua decisione sull’assunto generale - senza, però, rap-
portarlo all’accertamento specif‌ico della suddetta dinami-
ca (e, quindi, omettendo la valutazione circa la sussistenza
della necessità o meno della ripetizione del segnale pre-
scrittivo del limite di velocità) - che l’obbligo di ripetizione
dell’anzidetta segnalazione costituirebbe una tutela per gli
automobilisti che si immettono nella strada già in prece-
denza segnalata, ma successivamente alla segnalazione
medesima. In ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che
la norma dedotta come violata (l’art. 2, comma 1, del D.M.
15 agosto 2007) stabilisce inequivocamente che “la distan-
za tra i segnali o i dispositivi e la postaizione di rilevamento
della velocità deve essere valutata in relazione allo stato
dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra
il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni
stradali che comborterebbero la ripetizione del messaggio
dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”.
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non
limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l’au-
tomobilista si immetta nella strada da un punto successivo
rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza,
oltretutto, contestata dall’odierno ricorrente e sulla quale
non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assol-
to nel giudizio in questione il relativo onere probatorio),
ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il
segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano
intersezioni stradali. Da tanto deriva la sussistenza della
denunciata violazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. 15
agosto 2007. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso
comporta l’assorbimento del primo. In def‌initiva, l’impu-
gnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo
accolto, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di
Pordenone - in composizione monocratica ed in persona di
altro magistrato, che, nell’attenersi al principio di diritto
precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche
le spese della presente fase di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 24 OTTOBRE 2018, N. 26990
PRES. GIUSTI – EST. CRISCUOLO – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. G. (AVV.
CECCANTI) C. MIN. INTERNO ED ALTRA (AVV. GEN. STATO)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Rappresentanza in giudizio y Ammini-
strazione di appartenenza dell’organo accertatore y
Violazioni del Codice della strada y Questione mani-
festamente infondata di legittimità costituzionale.
. È manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 6, comma 9, del D.L.vo n. 150

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