Corte di Cassazione Civile sez. II, 23 luglio 2018, n. 19483

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giur
12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
in L. n. 168 del 2002, e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, ed,
inf‌ine, dell’art. 83 reg. esec. c.d.s., D.P.R. n. 495 del 1992,
nonché in relazione al D.L.vo n. 231 del 2001, e successive
modif‌iche ed integrazioni.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato
nell’ammettere la CTU, non solo perché la richiesta era
stata formulata tardivamente, considerato che non era
stata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ma
non avrebbe considerato che dalla copiosa documentazio-
ne versata in atti e rilasciata da uff‌ici pubblici si ricavava
che i cartelli di segnalazione erano stati posti a norma di
legge e i documenti di che trattasi in quanto documenti
pubblici fanno fede f‌ino a querela di falsa.
A sua volta, corretto era il posizionamento dell’appa-
recchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autoriz-
zato di installare due postazioni autovelox uno per ogni
senso di marcia, anche se ne è stata installata una sola sul
lato sinistro con direzione di marcia (omissis).
1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione
possono esser trattati congiuntamente, dato che entram-
bi attengono alla questione relativa alla distanza minima
per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di
segnalazione luminosa dal punto in cui viene effettuato il
rilevamento della velocità e, sono fondati.
Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 25769
del 15 novembre 2013): in materia di accertamento di
violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a
mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente de-
nominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007, art. 2, - se-
condo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici
di controllo deve essere data preventiva informazione agli
automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la
collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segna-
lazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione
con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento
della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvi-
stamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali
o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve
essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza
che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della se-
gnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli
automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Pertanto, nel caso in esame era necessario verif‌icare
se i mezzi tecnici o i dispositivi di segnalazione della pre-
senza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi
fossero stati installati con "adeguato anticipo" rispetto al
luogo di rilevamento della velocità, che non sembra sia
stato effettuato dal Giudice del merito il quale si è limitato
ad accertare, invece, e senza alcuna valutazione, correlata
anche alla situazione dei luoghi, quale distanza intercor-
resse tra i dispositivi di segnalazione e gli strumenti di
rilevamento.
In def‌initiva, il ricorso va accolto, la sentenza impu-
gnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova va-
lutazione alla luce dei principi qui espressi al Tribunale
di (omissis), in persona di altro Magistrato, il quale prov-
vederà, anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 LUGLIO 2018, N. 19483
PRES. PETITTI – EST. FORTUNATO – P.M. MISTRI (DIFF.) – RIC. P. (AVV.TI
BACCANELLI E DE ANGELIS) C. T. ED ALTRI (AVV.TI PEDRETTI E MANGELLI)
Servitù y Servitù prediali y Esercizio y Estensione y
Passaggio pedonale e carrabile y Servitù distinte e
autonome y Conseguenze y Inidoneità del passaggio
a piedi a conservare il possesso della servitù di pas-
saggio con mezzi meccanici.
. La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di
passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo
contenuto, perché, condividendo con quest’ultima la
funzione di consentire il transito delle persone, soddi-
sfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di perso-
ne e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue
che dall’esistenza della servitù di passaggio pedonale
non può desumersi l’esistenza di quella di passo car-
rabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo
a conservare il possesso della servitù di passaggio con
automezzi (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l’avve-
nuto esercizio di un passaggio solo a piedi e median-
te carretti per il tempo necessario ad usucapire non
valesse a costituire una servitù di transito carrabile,
occorrendo in concreto stabilire se la strada consentis-
se - per caratteristiche oggettive e per la sua specif‌ica
destinazione funzionale - anche il traff‌ico carrabile e,
soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passag-
gio con mezzi meccanici). (c.c., art. 1027; c.c., art. 1063;
c.c., art. 1064; c.c., art. 1140) (1)
(1) Pronuncia conforme alla giurisprudenza consolidata in materia.
In tal senso, v. Cass. civ. 30 marzo 2000, n. 3906, e Cass. 21 ottobre
1991, n. 11112, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.F. ha proposto ricorso per cassazione - sviluppato in
sette motivi - avverso la sentenza della Corte d’appello di
(omissis) n. 437, depositata il 3 aprile 2013, non notif‌icata,
che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha
riconosciuto in favore di T.G., F.A.L., C.G.O. e C.D. l’usuca-
pione della servitù di passaggio carrabile sulla porzione in
proprietà della ricorrente.
Quest’ultima, titolare, dell’immobile sito in (omissis),
in catasto al f‌l. 360, aveva evocato in causa i proprietari
dei fondi f‌initimi T.G., F.A.L., C.G.O. e C.D., chiedendo di
dichiarare l’insussistenza di servitù di passo carraio e pe-
donale sul suo fondo, con risarcimento dei danni e vittoria
di spese di causa mentre i convenuti avevano spiegato ri-
convenzionale per far dichiarare che il passaggio era eser-
citato su strada interpoderale comune o che la servitù era
stata acquistata per usucapione, con ordine alla parte at-
trice di ripristinare la strada nella sua originaria ampiezza
ed in tutto il suo sviluppo; in subordine di costituire la ser-
vitù di passaggio coattiva.
Il Tribunale - con sentenza n. 16/2010- ha accolto la ne-
gatoria servitutis relativamente al diritto di passaggio con
mezzi carrabili e, in accoglimento della riconvenzionale,

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