Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 31 luglio 2018, n. 20327

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
vengono a mutare per il fatto che, avviata la consueta pro-
cedura risarcitoria nei confronti del conducente antagoni-
sta e del suo assicuratore, quest’ultimo decida di delegare
l’assicurazione del danneggiato per la gestione della lite
(com’è avvenuto nella specie).
È poi utile aggiungere che nel caso in esame il Tribu-
nale ha limitato la condanna alle spese nei confronti della
sola G., unica costituita anche quale mandataria della
società C., per cui l’odierna ricorrente non ha subito alcun
raddoppio degli obblighi di rifusione delle spese, ma sem-
plicemente una condanna che costituisce il giusto com-
plemento della sua soccombenza.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, in considerazione
del mancato espletamento di attività difensiva da parte
degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il ver-
samento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il
ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 31 LUGLIO 2018, N. 20327
PRES. MANNA – EST. SCALISI – RIC. COMUNE DI (OMISSIS) (AVV. EPIFANIO) C. C.
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Apparecchi
rilevatori y Autovelox y Preventiva informazione
agli automobilisti dell’istallazione del macchinario
elettronico y Necessità y Modalità.
. In materia di accertamento di violazioni delle nor-
me sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di appa-
recchiatura di controllo comunemente denominata
"autovelox", l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 - secondo
cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo deve essere data preventiva informazione
agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima
per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi
di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro
istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del
rilevamento della velocità, in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza
tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la posta-
zione di rilevamento deve essere valutata in relazione
allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la
mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo
ciascuna intersezione per gli automobilisti che prose-
guano lungo la medesima strada. (nuovo c.s., art. 142;
d.m. 15 agosto 2007 art. 2) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ. 15 novembre 2013, n. 25769, in
questa Rivista 2014, 121.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M., con ricorso del 29 maggio 2013, interponeva op-
posizione dinanzi al Giudice di pace di (omissis), avverso
il processo verbale di contravvenzione n. 274/2013, elevato
dalla Polizia Municipale del Comune di (omissis), per vio-
lazione dell’art. 142 c.d.s., comma 9.
Il Comune di (omissis) si costituiva ritualmente in
giudizio, contestando la domanda, producendo documen-
tazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulan-
do, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto
della opposizione con vittoria di spese e competenze del
giudizio.
Il Giudice di pace, con ordinanza resa fuori udienza
disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata
dall’Ente Comunale ed ammetteva CTU, richiesta tardiva-
mente dal ricorrente.
Acquisiti i risultati della CTU il Giudice di pace di Iser-
nia con sentenza n. 80 del 2014 accoglieva l’opposizione e
annullava il verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza interponeva appello il Co-
mune di (omissis), ribadendo la legittimità del verbale di
contestazione e chiedendo la riforma integrale della sen-
tenza del Giudice di pace.
Si costituiva C.M., chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale di (omissis) con sentenza n. 679 del 2016
rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
Secondo il Tribunale di (omissis), a parte il discorso re-
lativo al posizionamento sul lato destro o sul lato sinistro
dell’autovelox, sulla scorta delle misurazioni peritali che i
segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione all’utenza dell’au-
tovelox erano stati posti a distanze inferiori a quelle mi-
nime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla
legge (art. 79 c.d.s.) e sia dal decreto prefettizio n. 8287
del 2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso
di potere.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal
Comune di (omissis) per due motivi. C.M., in questa fase,
non ha svolto attività giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Comune di (omissis) lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e
falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art.
2697 c.c., omessa o insuff‌iciente motivazione circa un pun-
to decisivo della controversia, ex art. 360 comma 1, n. 5,
c.p.c., ed in relazione all’art. 245 c.p.c., nonché in relazio-
ne all’art. 4, D.L. n. 121 del 2002, convertito in L. n. 168 del
2002, e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, ed inf‌ine dell’art.
83 reg. esec. c.d.s., D.P.R. n. 495 del 1992, nonché in rela-
zione al D.L.vo n. 231 del 2001, e successive modif‌iche ed
integrazioni.
Secondo il ricorrente, sia il Giudice di pace, che il
Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova
testimoniale, tempestivamente richiesta, senza alcuna
motivazione.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applica-
zione dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697
c.c., omessa o insuff‌iciente motivazione circa un punto de-
cisivo della controversia, ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.,
ed in relazione all’art. 4, D.L. n. 121 del 2002, convertito

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