Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 2 agosto 2018, n. 20436

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giur
12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
ministrativo (nei limiti dei motivi specif‌icamente dedotti
dall’opponente, trattandosi di giudizio strutturato secon-
do lo schema impugnatorio: cfr. giurisprudenza consolida-
ta da Corte cass. sez. un., sentenza n. 3542 del 12 giugno
1982 e sez. un., sentenza n. 3271 del 19 aprile 1990; tra le
ultime, in materia di opposizione diretta al VAV TU n. 285
del 1992, ex art. 204 bis: Corte cass. sez. II, sentenza n.
232 del 11 gennaio 2016), e tenuto conto che la opposi-
zione al preavviso di iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del
1973, ex art. 77 segue la stessa regolamentazione quanto
alla competenza dell’oggetto sostanziale della domanda,
rientrante quest’ultima nella competenza del Giudice di
pace, la istanza di regolamento di uff‌icio ex art. 45 c.p.c.
deve ritenersi fondata, dovendo in conseguenza dichiarar-
si la competenza "ratione materiae" del Giudice di pace
di Roma in ordine alla causa opposizione proposta da N.F.
avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipote-
caria. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 2 AGOSTO 2018, N. 20436
PRES. GIUSTI – EST. OLIVA – P.M. CAPASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. R. (AVV.
MARRONI) C. COMUNE DI (OMISSIS) ED ALTRA (AVV.TI LAZZERI, GIGLIOTTI E
CAPONI)
Veicoli y Pubblico registro automobilistico y Vendi-
ta del veicolo y Iscrizione al P.R.A. y Presunzione
semplice y Certif‌icato di proprietà non trascritto
nel P.R.A. y Rilevanza ai f‌ini della prova y Sussisten-
za y Fondamento.
. In tema di sanzioni amministrative connesse alla cir-
colazione stradale, la trascrizione dell’atto di vendita
del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubbli-
cità notizia f‌inalizzata a regolare conf‌litti fra aventi
causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo
di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annota-
zione determina una mera presunzione del fatto che
la vettura sia rimasta nella disponibilità dell’alienante,
presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul
certif‌icato di proprietà che, ancorché non trascritto,
dimostra l’avvenuto trasferimento del bene in capo
all’acquirente. (c.c., art. 2727; c.c., art. 2683; c.c., art.
2684; nuovo c.s., art. 196; l. 19 febbraio 1928, n. 510; l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 6) (1)
(1) Nel senso che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel
pubblico registro automobilistico non incide sulla validità né è requi-
sito di eff‌icacia del contratto in cui l’effetto traslativo della proprietà
si verif‌ica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata
al solo f‌ine di regolare i conf‌litti tra pretese contrastanti sullo stesso
veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore
con la conseguenza che, al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del
pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione
semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova , v. Cass. civ.
26 ottobre 2009, n. 22605, in questa Rivista 2010, 221; Cass. civ. 22
novembre 2004, n. 21955, ivi 2005, 717 e Cass. civ. 7 aprile 1999, n.
3340, ivi 1999, 606.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi il Giudice di pace di
(omissis) R.S. proponeva opposizione avverso l’ingiunzio-
ne di pagamento n. (omissis), emessa da Società Entrate
(omissis) S.p.a. per la riscossione di sanzioni amministra-
tive elevate per violazioni al C.d.S. riferite al veicolo targa-
to (omissis), per un importo complessivo di Euro 1.459,85.
Il Giudice di pace, rilevato che agli atti del giudizio di
prime cure risultava una visura al P.R.A. dalla quale emer-
geva che il veicolo era dal 28 novembre 2004 di proprietà
di F. (omissis) Sas e che gli accertamenti di violazione era-
no tutti collocati tra il 2006 e il 2007 accoglieva il ricorso,
ritenendo che la nullità dei verbali di accertamento, non
notif‌icati all’effettivo proprietario del mezzo, si estendesse
anche all’ingiunzione di pagamento opposta dal R.S..
Proponeva appello avverso detta decisione (omissis)
S.p.a., evidenziando che in atti vi era anche la copia del
certif‌icato di proprietà del veicolo, dal quale risultava che
lo stesso era stato venduto dalla F. (omissis) all’appella-
to R.S. in data 10 febbraio 2005, con dichiarazione della
venditrice autenticata per atto del notaio V.C. rep. (omis-
sis). Ad avviso dell’appellante, ciò dimostrava che i verbali
erano stati correttamente notif‌icati e che, quindi, l’ingiun-
zione di pagamento era stata legittimamente indirizzata
all’appellato.
Con la sentenza oggi impugnata, n. (omissis), il Tribu-
nale di (omissis) accoglieva l’appello, ritenendo provato,
alla luce delle risultanze del certif‌icato del P.R.A., che il
veicolo fosse di proprietà dell’appellato.
Ricorre per la cassazione di detta decisione R.S. aff‌i-
dandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso il
Comune di (omissis). È rimasta intimata (omissis) S.p.a.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e ricorrente ha de-
positato due memorie, una in replica alle conclusioni del
P.G. e una per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 360 n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto de-
cisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale avrebbe errato
nel ritenere, nella motivazione della decisione appellata,
che la prova della proprietà del veicolo in capo al ricor-
rente sarebbe stata fornita dalle risultanze del P.R.A.,
laddove invece detta prova emergeva soltanto della co-
pia del certif‌icato del veicolo, la quale non poteva valere
a dimostrare l’assunto. Il certif‌icato di proprietà, infatti,
contiene soltanto una dichiarazione unilaterale della ven-
ditrice, autenticata per atto di notaio soltanto nella f‌irma.
Considerato che l’autentica predetta non estende i suoi
effetti anche al contenuto della dichiarazione stessa, la
sola prova della proprietà del mezzo era data, nel caso di
specie, dalla visura al P.R.A., che dimostrava che la vettura
apparteneva a soggetto diverso dal ricorrente.
Il motivo non è fondato.
Infatti "Gli atti traslativi della proprietà di un’auto-
vettura risultanti da un’attestazione notarile sono op-
ponibili agli organi deputati all’accertamento delle in-
frazioni in tema di circolazione stradale (nella specie,

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