Corte di Cassazione Civile sez. III, 20 agosto 2018, n. 20786

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
plessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza
interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modif‌icazio-
ne peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e
considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammenta-
zioni nominalistiche (Cass., 20 aprile 2016, n. 7766).
2.4.2. Posto quanto sopra, è evidente che, nella fatti-
specie qui in scrutinio, la corte territoriale, confermando
la decisione di primo grado, per un verso ha correttamente
escluso che emergessero irripetibilità relazionali tali da
personalizzare la liquidazione fuori dal perimetro tabel-
lare; per altro verso, invece, ha male interpretato la giu-
risprudenza sull’unitarietà della liquidazione del danno
non patrimoniale alla persona, omettendo di dare distinta
considerazione e valutazione al danno morale inteso come
sofferenza interiore che si aff‌ianca alla lesione f‌isio-rela-
zionale, f‌inendo per comporre il danno alla persona da li-
quidare unitariamente tanto quanto compiutamente.
2.4.3. In conseguenza della suddetta conclusione, la
complessiva e appunto unitaria liquidazione del danno an-
drà completata, alla luce delle tabelle milanesi del 2013,
applicabili al momento della pubblicazione della decisio-
ne del tribunale così come al momento della decisione
della corte di appello.
Sul punto va rilevato che:
a) è pacif‌ico, e accertato dalla sentenza qui impugnata
(pag. 9 e relativa nota 1), che le tabelle del 2013 hanno
incrementato i valori rispetto a quelle del 2011 applica-
te dal tribunale, sicché può dirsi rispettato il requisito di
autosuff‌iciente specif‌icità della censura al riguardo (che
altrimenti avrebbe dovuto dimostrare nello stesso motivo
tale aspetto e la correlativa sussistenza dell’interesse: cfr.
Cass., 11 ottobre 2016, n. 20381, pag. 4);
b) è vero che il sopravvenire dei nuovi valori tra il trat-
tenimento in decisione e la pubblicazione della decisione
non giustif‌ica, di per sé, un’illogica retrocessione della di-
namica processuale della fase decisoria (Cass., n. 20381
del 2016, cit., stessa p., che esclude, perciò, in sede di ap-
pello debba riconvocarsi la camera di consiglio);
c) com’è vero, al contempo, che, f‌ino quando penda il
giudizio, il rapporto giuridico su cui interviene la liqui-
dazione non può dirsi esaurito, ossia, appunto, def‌inito
(Cass., 20 ottobre 2016, n. 21245, punto 5.2., pag. 7, che in
questa chiave valorizza le tabelle intervenute nelle more
del termine per impugnare);
d) dovendo procedersi a nuova liquidazione che tenga
unitario ma specif‌ico conto della sofferenza morale, do-
vrà pertanto farsi applicazione delle tabelle del 2013, con
conseguente giudicato interno e vincolo, sul punto, per il
giudice del rinvio;
e) essendo stato accertato (pag. 9 della sentenza di
appello) che sono stati pagati acconti, la complessiva li-
quidazione, ancora "sub iudice", dovrà avvenire poi: 1)
devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito; 2)
detraendo l’acconto dal credito; 3) calcolando gli interessi
compensativi, quale componente necessaria della doman-
data liquidazione (Cass., 15 febbraio 2017, n. 4028; qui,
peraltro, risulta già accordata sin dalle prime cure: pag. 6
della sentenza di appello), individuando quindi un saggio
scelto in via equitativa, e applicandolo prima sull’intero
capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercor-
so dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi
sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto,
rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pa-
gamento f‌ino alla liquidazione def‌initiva (Cass., 20 aprile
2017, n. 9950 e succ. conf.).
Consegue l’accoglimento per quanto di ragione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 AGOSTO 2018, N. 20786
PRES. VIVALDI – EST. DI FLORIO – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. N. (AVV. LA
MALFA) C. G. ASSICURAZ. S.P.A. (AVV. GRANDINETTI)
Giudizio civile e penale (rapporto) y Cosa giu-
dicata penale y Autorità nei giudizi civili o ammi-
nistrativi y Sentenza di condanna y Estensione y Li-
miti y Accertamento della colpevolezza y Autonomo
apprezzamento del giudice civile y Conf‌igurabilità y
Limitazione al solo accertamento dei fatti y Sussi-
stenza y Estensione alle valutazioni e qualif‌icazioni
giuridiche attinenti agli effetti civili della pronun-
cia y Esclusione y Fattispecie in tema di risarcimen-
to danni causati da sinistro stradale.
. Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irre-
vocabile di condanna ha eff‌icacia di giudicato nel pro-
cesso civile di risarcimento del danno quanto all’accer-
tamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità
penale e all’affermazione che l’imputato lo ha com-
messo, con esclusione della colpevolezza, il cui esame
è autonomamente demandato al giudice civile. Detta
sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle
valutazioni e qualif‌icazioni giuridiche attinenti agli ef-
fetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguar-
dano l’individuazione delle conseguenze dannose che
possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.
(c.c., art. 2043; c.c., art. 2909; c.p.p., art. 651)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. N.P. evocò in giudizio la (omissis) Ass.ni S.p.a. (oggi
G. S.p.a.) e C.N. per ottenere, in sede civile, il risarcimento
dei danni subiti a seguito del sinistro verif‌icatosi il (omis-
sis) mediante il doloso investimento posto in essere dal
convenuto attraverso una manovra di retromarcia intenzio-
nalmente offensiva per la quale egli era stato riconosciuto
colpevole in sede penale per tentato omicidio, manovra
eseguita mentre era alla guida dell’autovettura di proprietà
di C.F., ritenuto, invece, estraneo al fatto delittuoso.
2. La domanda venne accolta dal Tribunale di (omis-
sis) e, accertato il gravissimo danno subito dall’attore, i
convenuti vennero condannati in solido a pagare in suo
favore una somma, limitata per la compagnia di assicura-
zioni, al massimale di polizza allora vigente; venne, invece,
dichiarata inammissibile la domanda di rivalsa spiegata
dalla società nei confronti del C..

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