Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 20 agosto 2018, n. 20795

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12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 20 AGOSTO 2018, N. 20795
PRES. TRAVAGLINO – EST. PORRECA – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. M.A. ED
ALTRI (AVV.TI GIZZI ED ALTRI) C. U. ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. MISEROCCHI)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Congiunta attribuzione del danno biologico e
del danno esistenziale y Duplicazione risarcitoria y
Sussistenza y Differente ed autonoma valutazione
del danno morale y Necessità y Fondamento.
. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attri-
buzione del danno biologico e del danno esistenziale,
mentre, come confermato dall’art. 138, comma 2, let-
tera e) del D.L.vo n. 209 del 2005, nel testo modif‌icato
dalla L. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma
valutazione deve essere compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la
fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale com-
prende tanto l’aspetto interiore del danno sofferto
(danno morale sub specie di dolore, vergogna, disisti-
ma di sé, paura, disperazione), quanto quello dinami-
co-relazionale, coincidente con la modif‌icazione peg-
giorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
(c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 138) (1)
(1) La sentenza in epigrafe non si discosta dall’orientamento già
espresso da Cass. civ. 27 marzo 2018, n. 7513, in questa Rivista 2018,
626; Cass. civ. 17 gennaio 2018, n. 901, in www.latribunaplus.it; Cass.
civ. 21 settembre 2017, n. 21939, in questa Rivista 2017, 1006 e Cass.
civ. 20 aprile 2016, n. 7766, ivi 2016, 487.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.G., M.A. e Ma.Gi. convenivano in giudizio B.P., B.N.,
N.A. e la M. Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimen-
to dei danni, "iure proprio" e "iure successionis", subiti a
seguito della morte di M.M., di cui erano eredi i primi due
quali f‌igli e la terza quale vedova, in occasione di un sinistro
stradale occorso tra l’auto guidata dal suddetto deceduto e
quella condotta da B.F., anch’egli morto a causa dello stesso
incidente e di cui, a loro volta, erano eredi i primi due con-
venuti, evocati in lite insieme alla proprietaria del mezzo
antagonista e alla società che assicurava quest’ultimo.
Intervenivano in giudizio N.V. e A.S., svolgendo do-
manda risarcitoria insieme a quella introdotta, in via ri-
convenzionale, dagli originari convenuti, con assicuratri-
ce A. s.p.a..
Il tribunale accertava la concorrente e conducenti, con
pronuncia confermata dalla corte di appello che, in parti-
colare, rilevava come M.M. aveva omesso di dare la prece-
denza a B.F. pur avendo avuto la possibilità di avvistarlo,
mentre quest’ultimo aveva superato largamente il limite di
velocità consentito. Aggiungeva la corte territoriale che la
liquidazione unitaria del danno non patrimoniale operata,
in favore degli originari attori, dal tribunale, era condivi-
sibile, registrando, in specie, un minimo scostamento ne-
gativo dai minimi delle c.d. tabelle milanesi, del 2013, ap-
plicabili al momento della pubblicazione della decisione di
primo grado e superandoli, di poco, rispetto a quelli delle
tabelle, del 2011, applicabili sia al momento del pagamento
degli acconti, quindi satisfattivi, offerti dalla società di as-
sicurazione, sia al momento del trattenimento in decisione
in prime cure. Dava altresì atto dell’intervenuta transazio-
ne sulla domanda riconvenzionale e degli intervenuti.
Avverso quest’ultima decisione ricorrono per cassazio-
ne M.G., M.A. e Ma.Gi., formulando sette motivi.
Resiste con controricorso la U. Assicurazioni s.p.a.
Le parti hanno depositato memorie.
Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene prospettata la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in rela-
zione agli artt. 140 e 141 c.d.s., poiché la corte di appello
avrebbe errato nell’omettere di rilevare che, nel caso, la
velocità spropositatamente elevata del mezzo condotto
dal B., accertata in 125/135 km/h a fronte di un limite di
70 km/h, aveva evidentemente impedito al M. di evitare
l’impatto, che avrebbe dovuto dunque essere correlato alla
colpa esclusiva del primo conducente.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059 e 1226 c.c.,
poiché la corte di appello avrebbe errato nel violare, con
criterio personalizzato spurio a svantaggio del danneggia-
to, i minimi delle tabelle milanesi per la liquidazione del
danno non patrimoniale del 2013, applicabili al momento
della decisione, a fronte della carenza di allegazione e pro-
va di ragioni esplicative di tale deroga.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione
degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., poiché
la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di attri-
buire il dovuto valore probatorio alla specif‌ica, e duplice,
consulenza tecnica di parte redatta da uno psichiatra per
attestare, all’esito di un’apposita consulenza di uff‌icio che
invece non era stata ammessa, il disturbo post traumatico
da stress cronico di Ma.Gi., e il disturbo dell’adattamento
con umore depresso e andamento cronico quanto ad M.A..
Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116
c.p.c., in uno all’omessa motivazione, poiché la corte di
appello avrebbe errato dando per contestati fatti in realtà
pacif‌ici, quali quelli attestati dalla suddetta consulenza di
parte sui danni psichici.
Con il quinto motivo di ricorso si prospetta la violazione
degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., poiché la corte di appello
avrebbe errato nell’escludere il danno c.d. catastrofale posto
che M.M. sopravvisse cinque ore dopo l’incidente f‌ino al de-
cesso, la maggior parte delle quali, come rilevato dallo stesso
collegio di merito, in stato di sostanziale lucidità e coscienza.
Con il sesto motivo di ricorso si prospetta la violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., poiché la corte
di appello avrebbe errato nell’omettere di rilevare che un
soggetto vigile e cosciente, che si trova in un letto di ospe-
dale a seguito di un gravissimo incidente stradale, non
potrebbe che avere consapevolezza della drammatica f‌ine.

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