Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 12 settembre 2018, n. 22150

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12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 12 SETTEMBRE 2018, N. 22150
PRES. D’ASCOLA – EST. COSENTINO – P.M. GIACALONE (CONF.) – RIC. V.D. C.
EQUITALIA SUD S.P.A. ED ALTRO
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Fermo amministrativo conseguente a violazione
del codice della strada y Opposizione y Competenza
del giudice di pace y Sussistenza y Fondamento.
. Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo con-
seguente a violazioni del codice della strada rientra
nella competenza per materia del giudice di pace, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 205 del D.L.vo
n. 285 del 1992 e 22-bis della L. n. 689 del 1981, attri-
butivi allo stesso della cognizione, senza limiti di va-
lore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione
o di notif‌icazione di violazioni del codice della strada,
giacché il fermo, che consiste in una misura puramente
aff‌littiva, volta ad indurre il debitore all’adempimen-
to, ha natura alternativa all’esecuzione e, dunque, la
sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accerta-
mento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle
regole generali del rito ordinario di cognizione in tema
di riparto della competenza per materia e per valore.
(nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22 bis) (1)
(1) Negli stessi termini si veda Cass. civ. 18 novembre 2016, n. 23564,
in questa Rivista 2017, 134.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta l’istanza di regolamento di competenza
formulata di uff‌icio dal Tribunale di Roma con ordinanza
8 novembre 2017 nella causa pendente tra V.D. e Equitalia
Sud s.p.a. (ora Agenzia delle entrate - Riscossioni) e Pre-
fettura di Roma, avente ad oggetto l’opposizione del pri-
mo a preavviso di fermo amministrativo, unitamente alle
cartelle ad esso sottese ed agli atti pregressi (verbali di
accertamento di violazioni al codice della strada);
il tribunale, davanti al quale le parti avevano riassunto
il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per
materia del Giudice di pace di Roma, ha sollevato con-
f‌litto assumendo che la causa sarebbe di competenza di
quest’ultimo giudice;
la competenza appartiene al giudice di pace, avendo
questa Corte già chiarito che “Il giudizio di opposizione a
fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice
della strada rientra nella competenza per materia del giu-
dice di pace, ai sensi del combinato disposto del D.L.vo n.
285 del 1992, art. 205, e della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis,
attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di va-
lore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di
notif‌icazione di violazioni del codice della strada, giacché
il fermo, che consiste in una misura puramente aff‌littiva,
volta ad indurre il debitore all’adempimento, ha natura
alternativa all’esecuzione e, dunque, la sua impugnativa
si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della
pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito or-
dinario di cognizione in tema di riparto della competenza
per materia e per valore.” (Cass. 23564/16);
non vi è luogo a regolazione delle spese del presente
giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato difese in
questa sede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 11 SETTEMBRE 2018, N. 22000
PRES. D’ASCOLA – EST. CARRATO – RIC. P. (AVV.TI SCARDIGLI E PETROCCHI) C.
COMUNE DI FIRENZE (AVV.TI PACINI E SANSONI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Notif‌ica-
zione y Violazioni del Codice della strada y Notif‌ica
a persona residente in altro Stato membro dell’U-
nione europea y Modalità y Procedura ex art. 14 del
Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio y Disciplina y Applicabilità della
sola normativa dello Stato di destinazione e non di
quello di spedizione y Estensione della procedura
ad organi diversi dallo Stato y Ammissibilità.
. In tema di notif‌ica di verbale di accertamento di viola-
zione amministrativa a persona residente in altro Stato
membro dell’Unione europea, la validità della procedu-
ra di cui all’art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, che consen-
te agli Stati membri, in virtù del criterio del recipro-
co aff‌idamento, di avvalersi direttamente del servizio
postale, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo equivalente, non può esse-
re condizionata all’applicazione all’estero di ulteriori
modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia di
notif‌ica tramite posta, dovendosi osservare le sole di-
sposizioni dello Stato membro di destinazione che sia-
no dettate in modo speciale per la concreta esecuzione
dei singoli atti previsti dalla sua legislazione. Tale pro-
cedura è applicabile a tutti gli organi, ivi compresi i
Comuni, che siano legittimati nell’ordinamento interno
di ogni Stato membro a porre in essere le attività noti-
f‌icatorie. (Fattispecie relativa a notif‌ica di verbale di
accertamento effettuata a mezzo posta dal Comune di
Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in
Germania ai sensi dell’art. 201 del codice della strada).
(nuovo c.s., art. 201; reg. nuovo c.s., art. 385; c.p.c., art.
149; l. 20 novembre 1982, n. 1982, art. 890; reg. 13 no-
vembre 2007, n. 1393, art. 14) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 29 maggio
2015, n. 11140 e Cass. civ. 22 maggio 2015, n. 10543, entrambe in
www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 3669/2012,
dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione - per sua rite-
nuta tardività - proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n.
689/1981 dal sig. E.P., cittadino tedesco residente in Ger-
mania, avverso un verbale di accertamento per la conte-

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