Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 12 giugno 2018, n. 15263

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938
giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a due anni, e che la patente di guida è sempre revocata in
caso di recidiva nel biennio, ai sensi del capo 2, sezione 2,
del titolo 6, dello stesso codice.
Quanto alla natura della "recidiva" in esame, presup-
posto per la operatività della specif‌ica sanzione ammini-
strativa accessoria, secondo l’orientamento costante di
questa Sezione, cui il Collegio intende uniformarsi, essa
non coincide con l’istituto espressamente regolato dall’art.
99 c.p. - che conf‌igura un’aggravante applicabile ai reati
non colposi - e non incide negativamente sul trattamen-
to sanzionatorio penale dell’imputato, ma costituisce un
mero effetto legale della sentenza, rilevante unicamente
sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della
ripetizione della condotta illecita nell’arco di due anni
(sez. IV, n. 26168 del 19 maggio 2016, Rv. 267377; sez. IV, n.
3467 del 19 dicembre 2014, Rv. 262248).
A conferma della natura amministrativa della sanzione
in parola e non di un effetto penale della condanna, soc-
corre il testo dell’art. 224 c.d.s., comma 3, - applicabile
in forza del richiamo operato nello stesso art. 186 c.d.s.,
comma 2, lett. c) alle norme dettate nel titolo VI, capo
II, sezione II del codice - che esclude l’incidenza dell’e-
stinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’im-
putato sul procedimento di applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente, in
combinato disposto con l’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c),
che individua quale presupposto dell’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria l’accertamento del re-
ato (in tal senso sez. IV, n. 26168/2016, già citata e sez. IV,
n. 44132 del 9 settembre 2015, in motivazione).
4. Ciò posto, la Corte di Milano, nel disattendere il
motivo di gravame con il quale la difesa aveva dedotto la
illegittimità della sanzione amministrativa della revoca
della patente, in difetto di recidiva nel biennio, ha osser-
vato che, pur in carenza di tale presupposto che rende-
va obbligatoria la misura, "sussisteva tuttavia la recidiva
reiterata specif‌ica verif‌icatasi entro il periodo di cinque
anni a decorrere dalla data della condanna def‌initiva per
la prima violazione, ai sensi dell’art. 222 c.d.s., comma 3,
condizione suff‌iciente per la disposizione della misura",
con conseguente rinvio al Prefetto, competente per l’ac-
certamento delle relative condizioni, per procedere ai
sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili, ai sensi
dell’art. 224 c.d.s., comma 3.
A tale corretto argomentare della Corte territoriale ha
fatto seguito però un errore nella stesura del dispositivo,
laddove, "ex art. 218 c.d.s." è stata ordinata la trasmissione
di copia della sentenza al Prefetto per quanto di compe-
tenza con riguardo alla "revoca" della patente di guida.
Si tratta di un errore non meramente materiale, lad-
dove viene indicata la norma dell’art. 218 c.d.s., dettata
in materia di sospensione della patente, in luogo di quella
del successivo art. 219 c.d.s., relativa alla revoca, ma con-
cettuale.
Il Prefetto infatti, ai sensi dell’art. 224 c.d.s., comma
3, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla
morte dell’imputato, procede all’accertamento della sussi-
stenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria, della sospensio-
ne o della revoca della patente, e procede ai sensi degli
artt. 218 e 219 nelle parti compatibili.
In forza dell’esplicita lettera della disposizione in esa-
me appare evidente che spetta al Prefetto, nell’esercizio
della funzione amministrativa attribuitagli dalla legge,
verif‌icare se nel caso concreto ricorrano i presupposti di
legge per applicare una sanzione amministrativa prevista
dal codice della strada e, in caso positivo, procedere all’ap-
plicazione della sospensione o della revoca della patente
di guida, senza essere in ciò vincolato dalla statuizione del
giudice di merito.
Tanto si desume anche dal tenore dell’art. 221 c.d.s.,
comma 2, che prevede espressamente che la competenza
del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato (o per difetto di una condizione di procedibilità).
Di qui il secondo prof‌ilo di inammissibilità del ricorso
per carenza di interesse: una volta ricevuta la copia degli
atti relativi alla contravvenzione accertata a carico del
Q.L., l’autorità amministrativa valuterà se e quale san-
zione applicare.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuale e della sanzione pecuniaria di mille Euro in favo-
re della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di
esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 12 GIUGNO 2018, N. 15263
PRES. PETITTI – EST. SCALISI – RIC. MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
C. B.
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Sanzioni amministrative per violazione del codice
della strada y Opposizione y Appello e ricorso per
Cassazione y Notif‌ica all’Avvocatura dello Stato y
Necessità.
. In tema di opposizione a sanzione amministrativa per
violazione del codice della strada, la facoltà concessa
all’amministrazione resistente, in deroga alla discipli-
na ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamen-
te delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado,
mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le
norme generali in materia di rappresentanza e difesa
da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art.
11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933, nel testo modif‌icato
dall’art. 1 L. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la
notif‌ica dell’appello contro la sentenza di prime cure
deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la sud-
detta Avvocatura dello Stato. (d.l.vo 1 settembre 2011,
n. 150, art. 7; l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1; r.d. 30
ottobre 1933, n. 1611, art. 11) (1)
(1) Nel senso che il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione
deve essere notif‌icato all’autorità amministrativa che ha emesso il

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