Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 15 giugno 2018, n. 15788

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 15 GIUGNO 2018, N. 15788
PRES. AMENDOLA – EST. PELLECCHIA – RIC. M. ED ALTRA (AVV. DE RANGO) C.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. RUSSO)
Distanza di sicurezza y Tamponamento y A catena
y Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonna-
ti determinati dalla spinta meccanica generata dal
sopraggiungimento di veicolo veloce y Presunzione
di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico
dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli y Esclu-
sione y Responsabilità esclusiva del conducente ur-
tante da tergo l’ultimo veicolo y Sussistenza.
. In tema di circolazione stradale, nel caso di scontri
successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato
dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima
vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce,
non trova applicazione la presunzione di uguale colpa,
ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di
ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico respon-
sabile degli effetti delle collisioni è il conducente che
le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli
della colonna. (c.c., art. 2054) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 19 febbraio 2013, n. 4021, in que-
staRivista 2013, 493 e Cass. civ. 29 maggio 2003, n. 8646, ivi 2003, 1067.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2006, G.M., alla guida di un’autovettura, Lancia
Y, di proprietà di B.L., veniva tamponato da G.I., condu-
cente della vettura Polo di proprietà di C.I., che a sua volta
era stato tamponato dall’automobile, Audi A3, condotta da
M.T., di proprietà di G.T. Il M. e la L. convenivano in giu-
dizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro
stradale, nonché la compagnia assicuratrice Unipol Ass.ni,
al f‌ine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti.
I T. si costituivano in giudizio, eccependo l’infonda-
tezza in fatto ed in diritto della domanda. Con sentenza
112/2010, il Giudice di pace di (omissis) rigettava la do-
manda attorea, poiché non avanzata anche nei riguardi di
G. e C.I., rispettivamente conducente e proprietaria del
primo veicolo tamponante.
2. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ap-
pello, dolendosi del fatto che unico responsabile del sini-
stro occorso dovesse considerarsi il terzo veicolo coinvolto
e ciò era emerso anche dal resoconto del teste T. che aveva
dichiarato che i veicoli Lancia Y e Polo, incidentati, “pro-
cedevano lentamente” essendo “quasi fermi” e che l’auto-
vettura Audi A3 era giunta a tutta velocità tamponando la
Polo e causandone l’urto con la Lancia Y, mentre nessuna
manovra di fortuna poteva essere adottata per evitare l’im-
patto dai conducenti delle indicate autovetture.
Il Tribunale di (omissis), con sentenza 1953 del 24 set-
tembre 2016, rigettava il gravame, ritenendo che il giudice
di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell’art.
2054 c.c. che, nelle ipotesi di tamponamento a catena, pre-
sume la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di
ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria
volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evi-
tare il danno.
3. Avverso tale pronuncia G.M. e B.L. propongono ri-
corso per cassazione avverso la sentenza del giudice di
seconde cure, con tre motivi. Unipolsai ass.ni S.p.a. resiste
con controricorso.
3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art.
380-bis c.p.c., e regolarmente notif‌icata ai difensori delle
parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.
3.2. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella
camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere
le conclusioni cui perviene la detta proposta.
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la viola-
zione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360, n. 3,
c.p.c.), in relazione agli artt. 2043, 2054, 2055, in relazio-
ne all’art. 1296 c.c., nonché artt. 141 e 149 c.c.. Il giudice
di appello avrebbe errato nella qualif‌icazione giuridica
della vicenda, applicando l’art. 2054 c.c., anziché la disci-
plina dell’art. 2043 c.c. Difatti sostengono che il giudice
dell’appello nella sentenza impugnata, pur ritenendo pro-
vato il tamponamento a catena, e quindi riconoscendo che
l’energia che ha determinato l’urto sia quella trasmessa
dall’Audi A3, applica al caso di specie la previsione nor-
mativa di presunzione di responsabilità di cui al secondo
comma dell’art. 2054 continuando a fare riferimento ad
una fattispecie diversa da quella emersa dai fatti di causa
e riconosciuta come verif‌icatasi dallo stesso giudice. Era il
conducente dell’Audi che doveva dimostrare di non avere
potuto evitare l’impatto con la Polo; al più poteva esserci
corresponsabilità tra il conducente dell’Audi e quello della
Polo e quindi applicazione delle regole della responsabili-
tà solidale.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la
falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Carente, omessa e/o insuff‌iciente motivazione (art. 360,
n. 5 c.p.c.), errata valutazione delle prove in relazione
all’applicazione della norma ex artt. 2043 e 2054 c.c., in
relazione agli artt. 141 e 143 c.d.s.. Interruzione del nes-
so causale. Il giudice del merito avrebbe errato là dove si
è discostato dalla ricostruzione che la se fa del nesso di
causalità nei tamponamenti a catena, ponendo l’accento
sul fatto che “l’essere i veicoli in movimento non consente
di ricostruire se il tamponamento fra essi sia precedente o
successivo a quello dell’ultimo veicolo”.
5.3. Con il terzo motivo denunciano l’omesso esame cir-
ca un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5
c.p.c., in relazione all’art. 2054, 2 comma, c.c.
Censurano che in nessuna parte della decisione il Giu-
dice abbia valutato, quale fatto decisivo della controversia
oggetto di discussione tra le parti, la condizione dei luoghi
del sinistro.
6. Il primo e secondo motivo congiuntamente esamina-
ti sono fondati per quanto di ragione.
Va premesso che in tema di circolazione stradale, nell’i-
potesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento

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