Corte di Cassazione Civile sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
LEGITTIMITÀ
cessiva all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 164, D.L. n.
262 del 2006 convertito in L. n. 286 del 2006, applicabile
ratione temporis al caso di specie, non prevedesse più che
il termine di 60 giorni f‌issato per la comunicazione dei
dati del conducente decorre dalla def‌inizione del procedi-
mento di opposizione al verbale di accertamento relativo
alla violazione originaria, ma piuttosto dalla richiesta ri-
volta dalla P.A. al proprietario del mezzo. Anche volendo
aderire all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che
detto termine sia interrotto durante la pendenza del giu-
dizio di opposizione avverso la violazione originaria, per
riprendere poi a partire dall’emanazione della sentenza
di primo grado, esecutiva ope legis, esso sarebbe nella
fattispecie spirato onde l’amministrazione avrebbe legit-
timamente emesso nei confronti dell’avv. A. la cartella di
pagamento impugnata.
Ricorre per la cassazione di detta decisione l’A. aff‌i-
dandosi a due motivi. Sono rimasti intimati il Comune di
(omissis) ed Equitalia Spa. Il ricorrente ha anche deposi-
tato una memoria depositata fuori termine, nella quale ha
- tra l’altro - contestato la ritualità della notif‌icazione del
controricorso del Comune di (omissis), che tuttavia non
risulta depositato in atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione degli artt. 189 e 306 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 3, c.p.c.. Ad avviso del ricorrente il Comune
di (omissis), non avendo riproposto le sue conclusioni
nell’apposita udienza di precisazione, vi avrebbe rinuncia-
to; di conseguenza, la sentenza sarebbe erronea perché il
giudice avrebbe pronunciato su una domanda non ritual-
mente proposta (o riproposta) dal Comune.
La censura è infondata, posto che la rinuncia ad una
domanda si può conf‌igurare soltanto quando la parte, dopo
aver formulato determinate conclusioni nel proprio scrit-
to introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modif‌i-
cazione delle stesse prevista dall’art. 183 comma 6, c.p.c.
ovvero precisi le conclusioni all’udienza prevista dall’art.
189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni
originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di
abbandonare le domande non espressamente riproposte.
Viceversa, "Nell’ipotesi in cui il procuratore della parte
non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusio-
ni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi
in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia
voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente for-
mulate" (Cass. sez. VI - 1, ordinanza n. 22360 del 30 set-
tembre 2013, Rv. 627928; conformi, Cass. sez. III, sentenza
n. 409 del 12 gennaio 2006, Rv. 586206 e Cass. sez. III, sen-
tenza n. 10027 del 9 ottobre 1998, Rv. 519576). Ne con-
segue che la mera circostanza che il Comune non abbia,
all’udienza di precisazione delle conclusioni, riproposto le
domande formulate nei propri scritti difensivi non com-
porta in alcun modo l’abbandono di queste ultime.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 126 c.d.s., comma 2 in rela-
zione all’art. 360 n. 3, c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe
omesso di considerare che per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 27/2005 il termine per la comuni-
cazione dei dati del conducente decorre dalla def‌inizione
dei ricorsi avverso il verbale di contestazione dell’origina-
ria violazione, e non invece dalla data della contestazione
o dalla richiesta dell’autorità.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato il principio secondo cui "In
tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni
del codice della strada, il termine entro cui il proprietario
del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126-bis c.d.s., comma
2, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati
relativi al conducente, non decorre dalla def‌inizione del
procedimento di opposizione avverso il verbale di accer-
tamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta
rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipo-
tesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse
pubblicistico relativo alla tempestiva identif‌icazione del
responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva com-
missione di un precedente illecito" (Cass. sez. II, sentenza
n. 15542 del 23 luglio 2015, Rv. 636027; conf. Cass. sez. II,
sentenza n. 22881 del 10 novembre 2010, Rv. 615544). Ne
consegue che l’autorità non è tenuta a soprassedere alla
richiesta di comunicazione dei dati del conducente del
mezzo in attesa della def‌inizione della contestazione della
violazione originaria.
In def‌initiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di costituzione degli in-
timati.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto suc-
cessivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma
1-quater al T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricor-
rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 28 GIUGNO 2018, N. 17017
PRES. VIVALDI – EST. GIAIME GUIZZI – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. C. ED ALTRI
(AVV. LATASSA) C. COMPAGNIA ASSIC. A. ED ALTRA (AVV.TI MARCELLI E
CECCARELLI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta del danneggiato contro l’assicu-
ratore del responsabile y Spettanza y Condizioni y
Luogo del sinistro y "Aree equiparate alle strade di
uso pubblico" di cui all’art. 1 L. n. 990/1969 y Nozio-
ne y Fattispecie relativa a cantiere di lavoro.
. Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969
(applicabili "ratione temporis"), l’azione diretta nei
confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al
danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area
che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di
uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeter-

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