Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 9 luglio 2018, n. 18027

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
lettera della norma riconduce la causazione dell’incidente
al "conducente in stato d’ebbrezza", e non allo "stato d’eb-
brezza", e dunque si rivolge alla condotta alla guida piut-
tosto che alla condizione d’alterazione in sé considerata;
dall’altro, la soluzione avuta di mira dal legislatore appare
coerente con tale assunto, in quanto è di tutta evidenza
che il rimprovero mosso dall’ordinamento è rivolto a colui
che, versando in stato d’ebbrezza, si sia messo alla guida,
così ponendo in essere una condizione di pericolo; e il fatto
che egli, in tali condizioni, abbia "provocato" un incidente
appare qualif‌icabile come la concretizzazione del rischio
che il conducente, ponendosi alla guida in condizioni di
alterazione, aveva introdotto, nonché come un fattore che
aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento
del conducente.
Ne deriva che il nesso meramente "occasionale" tra la
causazione dell’incidente che provocò il danno e il reato
oggetto di imputazione esclude che si possa parlare, nel
caso di che trattasi, di risarcimento di un danno derivante
da una relazione di "regolarità causale" con il reato ogget-
to di addebito.
4. È, inf‌ine, manifestamente infondato e generico
l’ultimo motivo di ricorso. È evidente, nel percorso mo-
tivazionale seguito dalla Corte di merito, il riferimento
all’atteggiamento inerte del prevenuto a fronte dell’am-
missione alla probation; quanto alla negazione dei proble-
mi di dipendenza e di disagio (che il ricorrente ritiene non
documentati) vi è da osservare che essa, oltre ad essere
frutto di mera allegazione, non tiene conto che la benevola
assoluzione del G. in primo grado dal reato di guida sotto
l’effetto di stupefacenti non elide il dato costituito dalla
sua assunzione di cannabinoidi comprovata dall’esito del
prelievo ematico; in aggiunta a ciò, il riferimento al com-
portamento processuale dell’imputato (non caratterizzato
da una reale volontà di affrontare adeguatamente i suoi
problemi) appare ampiamente bastevole a denegare mo-
tivatamente il benef‌icio invocato, oltretutto in relazione
a un episodio nel quale, oltre all’accertata guida in con-
dizioni di alterazione, il giudicabile ha provocato un in-
cidente con rilevanti danni ad altra persona (40 giorni di
prognosi).
È appena il caso di osservare che il reato non è pre-
scritto, avuto riguardo al periodo di sospensione del ter-
mine di prescrizione risultante dall’arco temporale in cui
l’odierno ricorrente era stato ammesso alla probation (16
ottobre 2015 21 marzo 2016).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 9 LUGLIO 2018, N. 18027
PRES. GIUSTI – EST. OLIVA – RIC. A. C. COMUNE DI (OMISSIS) ED ALTRO
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazione del codice della strada y Obbligo di co-
municare i dati del conducente all’organo di polizia
procedente y Termine relativo y Decorrenza dalla
def‌inizione del procedimento di opposizione al ver-
bale di infrazione y Esclusione y Fondamento.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a vio-
lazioni del codice della strada, il termine entro cui il
proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126
bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all’organo di
polizia che procede i dati relativi al conducente, non
decorre dalla def‌inizione dell’opposizione avverso il
verbale di accertamento dell’infrazione presupposta,
ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità,
trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto
a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla
tempestiva identif‌icazione del responsabile, del tutto
autonomo rispetto all’effettiva commissione di un pre-
cedente illecito. (nuovo c.s. art. 126 bis; nuovo c.s. art.
180; nuovo c.s. art. 204 bis; nuovo c.s. art. 205) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 23 luglio 2015, n. 15542, in questaRivi-
sta 2015, 1020. In senso conforme, v. Cass. civ. 10 novembre 2010, n.
22881, ivi 2011, 229.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi il Prefetto di (omissis),
l’avv. A.C. impugnava il verbale di contestazione del 3 otto-
bre 2007 con il quale gli veniva contestato il superamento
del limite di velocità, accertato mediante apparecchiatura
autovelox.
Con ordinanza ingiunzione n. 1053/2008 il Prefetto di
(omissis) respingeva il ricorso.
Il ricorrente impugnava detto provvedimento innanzi
il Giudice di pace di (omissis), il quale con sentenza n.
1163/08 rigettava l’opposizione.
Proponeva appello avverso detta decisione il ricorren-
te, e nelle more riceveva la notif‌icazione della cartella di
pagamento n. 008/2010/00016204/15 emessa da Equita-
lia S.p.a., quale agente per la riscossione del Comune di
(omissis), sia per la sanzione afferente la violazione ori-
ginaria, sia per quella derivata, ai sensi dell’art. 126-bis
c.d.s., dall’omessa comunicazione dei dati del conducente
del veicolo al momento della contestata infrazione.
Il ricorrente proponeva opposizione al Giudice di pace
avverso detta cartella, a suo dire illegittimamente notif‌i-
cata quando ancora pendeva l’appello avverso l’ordinanza-
ingiunzione relativa alla violazione originaria, e quindi in
un momento in cui la contestazione iniziale non era anco-
ra divenuta def‌initiva.
Con sentenza n. 893/2010 il Giudice di pace accoglieva
l’opposizione compensando le spese del grado.
Proponevano separati appelli avverso tale decisione l’
A., quanto alla compensazione delle spese, e il Comune,
quanto all’accoglimento del ricorso, e le due impugnazioni
venivano riunite e decise con la sentenza oggi impugnata,
n. 966/2015, con la quale il Tribunale di (omissis) acco-
glieva il gravame proposto dal Comune, riformando la de-
cisione del Giudice di pace e condannando l’A. alle spese
del doppio grado.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale rite-
neva che l’art. 126-bis c.d.s., nella sua formulazione suc-

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