Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19197

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
dempiente ai solleciti di pagamento rivolti alla società,
conf‌igurano un quadro indiziario logicamente idoneo ad
asseverare il suo personale e consapevole coinvolgimento,
quantomeno a livello di concorrente morale.
4.2. Inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla
revoca delle statuizioni civili, fondato sul presupposto -
smentito in questa sede - dell’insussistenza del reato.
5. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per
essere del tutto generico. La censura proposta risulta infat-
ti del tutto acritica rispetto alle argomentazioni proposte
dalla Corte di appello. AI proposito, va quindi richiamato
il principio secondo cui i motivi di ricorso in cassazione
sono inammissibili per difetto di specif‌icità quando non
risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi
critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fon-
damento della sentenza impugnata, non risultando quindi
correlati ad esse (sul punto, sez. V, n. 28011 del 15 febbraio
2013, Rv. 255568).
6. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inam-
missibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché ravvisandosi prof‌ili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità - ciascuno della somma di €
2.000,00 a favore della cassa delle ammende, così equitati-
vamente f‌issata in ragione dei motivi dedotti.
6.1. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Auto-
strade per l’Italia s.p.a., liquidate come in dispositivo in
complessive € 2.000,00 oltre accessori di legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 19 LUGLIO 2018, N. 19197
PRES. TRAVAGLINO – EST. OLIVIERI – RIC. B. (AVV. MENTI) C. ALLIANZ S.P.A.
(AVV.TO SPADAFORA)
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Man-
canza di collisione diretta tra veicoli y Estensione
y Condizioni.
. La presunzione di pari responsabilità di colpa nella
causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art.
2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è appli-
cabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’in-
cidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che
sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale
nella produzione dell’evento dannoso. (Nella specie la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fat-
to applicazione del principio di diritto indicato, dopo
aver accertato che un veicolo era andato a collidere
con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto,
avendo sbandato a causa della turbativa costituita da
una terza vettura che si stava immettendo sulla strada
da un’area di sosta privata). (c.c., art. 2054; c.c., art.
2055) (1)
(1) Conformemente si vedano Cass. civ. 9 marzo 2012, n. 3704, in que-
sta Rivista 2012, 897 e Cass. civ. 23 luglio 2002, n. 10751, ivi 2003, 530.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione alla domanda risarcitoria per i danni su-
biti da sinistro stradale, proposta da B.A. nei confronti di
D.L.C. e di Z.R., rispettivamente proprietario e conducen-
te del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, nonché di
ALLIANZ s.p.a. che assicurava la RCA del predetto veicolo,
il Tribunale ordinario di (omissis), con sentenza in data
14 marzo 2013 n. 405, ritenuta la pari responsabilità dei
conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro, condan-
nava i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniale
e non patrimoniali subiti dalla B. ed accertati dalla c.t.u.
medico-legale nel grado del 30% di invalidità biologica
permanente che liquidava - in misura corrispondente
alla quota del 50% di responsabilità accertata -, secon-
do i criteri delle Tabelle di Milano aggiornate alla data
della "aestimatio" e riconoscendo il coeff‌iciente massimo
di aumento per la personalizzazione del valore punto, in
122.030,00 (invalidità permanente), 42.250,00 (inabilità
temporanea);
35.388,70 (danno non patrimoniale comprensivo della
sofferenza morale e f‌isica e del pregiudizio alla cenestesi
lavorativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Non
riconosceva invece il danno da lucro cessante per perdita
della capacita lavorativa della pensionata-casalinga, rite-
nendo esclusa la prova di una diminuita capacità reddi-
tuale della danneggiata.
L’appello proposto dalla B. avverso la sentenza di primo
grado in punto di accertamento della esclusiva o preva-
lente responsabilità della Z. e di liquidazione del danno
patrimoniale da lucro cessante, veniva dichiarato inam-
missibile dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza
in data 9 gennaio 2015 resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
B.A. ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 348
ter comma 3, c.p.c., la sentenza di prime cure, con ricorsi
ritualmente notif‌icati alle parti intimate, deducendo quat-
tro motivi.
Resiste con controricorso ALLIANZ s.p.a.
Non hanno svolto difese gli altri intimati.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.
380 bis comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motiva-
zione in forma semplif‌icata.
La eccezione di inammissibilità - recte improcedibilità
- del ricorso formulata da ALLIANZ s.p.a., per omessa in-
dicazione ed allegazione al ricorso dei documenti prodotti
in giudizio e sui quali vengono fondati i motivi di ricorso,
è priva di pregio. Le censura infatti vengono a criticare le
argomentazioni in diritto svolte dalla sentenza impugnata
e dunque prescindono dalla consultazione e verif‌ica del
contenuto di atti e documenti del processo di merito che
non appaiono necessari a supportare le censure.
Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348
ter comma 3, c.p.c., può accedere all’esame della Corte,
avendo la ricorrente assolto all’onere, della trascrizione
(ricorso pag. 3 - 4) dei motivi di gravame dedotti con l’atto
di appello dichiarato inammissibile dalla Corte distrettua-

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