Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 11 settembre 2018, n. 22066

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
LEGITTIMITÀ
te, sia per quanto riguarda la componente detentiva che
quella pecuniaria. Tale ulteriore aumento, pertanto, andrà
comunque operato secondo il criterio della pena unitaria
progressiva per moltiplicazione - e quindi, va ribadito,
l’aumento dovrà riguardare entrambe le pene (arresto e
ammenda) ma, per il principio di legalità della pena e del
favor rei, il quantum di aumento relativo all’arresto dovrà
essere poi ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell’art.
135 c.p. (euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di
pena detentiva)”.
5. Applicando tali principi al caso che ci occupa, ri-
mane pertanto, fermo il calcolo della pena operato dalla
Corte territoriale (pena base per il reato di cui all’art.
186 comma 2 lett. c) c.d.s. mesi sei e giorni quindici di
arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, aumentata ad anni
uno e mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda
in virtù del raddoppio di cui all’articolo 186 comma 2 bis
c.d.s., ulteriormente aumentata di mesi uno di arresto ed
euro 1.000 di ammenda, ai sensi dell’articolo 63 comma 4
c.p. per l’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2 sexies
c.d.s.). Tuttavia, l’aumento di mesi uno di arresto va rag-
guagliato, ai sensi dell’art. 135 c.p., tenuto conto del crite-
rio di ragguaglio di 250 euro al giorno già vigente all’epoca
dei fatti, in 7.500 euro di pena pecuniaria.
Alla rideterminazione della pena, in quella f‌inale di
anni uno e mesi uno di arresto ed euro 11.500 di ammenda,
con la già disposta revoca della patente di guida, conse-
guentemente all’annullamento senza rinvio in parte qua
della sentenza impugnata, può provvedersi in questa sede
ex art. 620, comma 1, lettera I), c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 SETTEMBRE 2018, N. 22066
PRES. AMENDOLA – EST. SESTINI – RIC. P. ED ALTRI (AVV. MUTO) C. GENERALI
ITALIA ASSIC. S.P.A. ED ALTRI (AVV. RUFFILLI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Micropermanenti y De-
rivanti da sinistri stradali y Risarcibilità y Criteri.
. In materia di risarcimento del danno da c.d. microper-
manente, il D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139,
comma 2, nel testo modif‌icato dall’ art. 32, commi 3 ter
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla L. di conver-
sione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso
che l’accertamento della sussistenza della lesione tem-
poranea o permanente dell’integrità psico-f‌isica deve
avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali;
tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo
non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo proba-
torio che consenta di riconoscere tale lesione a f‌ini
risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia,
diff‌icilmente verif‌icabile sulla base della sola visita del
medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo
soltanto attraverso l’esame clinico strumentale. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139) (1)
(1) Con questa pronuncia la S.C. intende dare continuità al principio
espresso da Cass. civ. 19 gennaio 2018, n. 1272, in questa Rivista 2018,
202 e Cass. civ. 26 settembre 2016, n. 18773, ivi 2016, 849. In dottrina,
V. G. GUSSONI, Il nuovo art. 139 c.d.a.: brevi rif‌lessioni sui criteri
di valutazione del danno biologico indicati al comma 19 dell’art.
1 della legge 4/8/2017 n. 124, ivi 2017, 775; V. MESSINA, Commento
all’art. 139 C.d.A. in materia di danno biologico per lesioni di lieve
entità, ivi 2015, 889.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
in relazione ai danni riportati da P.G., S.S. e S.V. in un
sinistro stradale, il Giudice di pace di (omissis) accolse la
domanda di risarcimento soltanto in relazione all’invalidi-
tà temporanea, negando invece il risarcimento del danno
correlato all’invalidità permanente, in quanto ritenne che
tale invalidità non fosse risultata accertata in conformità
alla previsione del D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter
convertito in L. n. 27 del 2012; negò, inoltre, il risarcimen-
to del danno morale;
il Tribunale di (omissis) ha confermato la sentenza af-
fermando - fra l’altro - che, “nell’ambito delle microlesioni
sia comunque necessario un “accertamento clinico stru-
mentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè
per immagine, ai f‌ini del risarcimento del danno biologi-
co permanente (art. 32, comma 3 ter) considerando, di
contro, suff‌iciente un mero riscontro visivo da parte del
medico legale solo per la risarcibilità del danno da invali-
dità temporanea (art. 32, comma 3 quater)”;
hanno proposto ricorso per cassazione la P. e gli S., af-
f‌idandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la
Generali Italia s.p.a..
Considerato che:
il primo motivo deduce “violazione e/o errata applica-
zione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, de-
gli artt. 2554, 2043 e 2056 cod. civ., del D.L. n. 1 del 2012,
convertito, con modif‌icazioni, dalla L. n. 27 del 2012 e art.
139 cod. ass.”: i ricorrenti censurano la sentenza per avere
ritenuto che “nell’ambito delle microlesioni sia comunque
necessario “un accertamento clinico strumentale” da in-
tendere quale referto di diagnostica, cioè per immagine,
ai f‌ini della risarcibilità del danno biologico permanente”
e assumono che l’ art. 32, commi 3 ter e 3 quater D.L. n. 1
del 2012, convertito nella L. n. 27 del 2012 “sono da leggere
in correlazione alla necessità (...) che il danno biologico
sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, espli-
cando entrambe le norme (senza differenze sostanziali
fra loro) i criteri scientif‌ici di accertamento e valutazione
del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il
visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati
tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo
le leges artis)”;
il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia nella
parte in cui contesta l’affermazione secondo cui, ai f‌ini
dell’accertamento dell’invalidità permanente, sia sempre
necessario un referto di diagnostica per immagini;
deve infatti considerarsi che questa Corte si è già
espressa al riguardo, sia con la pronuncia n. 18773/2016
(sunteggiata dai ricorrenti) sia - più recentemente - con

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