Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 31 luglio 2018, n. 20222

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
CONTRASTI
la realizzazione dell’ultima condotta tipica integrante il fat-
to di reato. Il tema è stato affrontato dalla più recente giu-
risprudenza di legittimità soprattutto a proposito dell’intro-
duzione del reato di atti persecutori e, dunque, in presenza
- non già di uno ius superveniens portatore di un trattamen-
to sanzionatorio più severo, bensì - di una nuova incrimina-
zione, la cui applicabilità presuppone la realizzazione, dopo
l’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti
gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis c.p.
(e non solo, ad esempio, di un’ultima condotta persecutoria
preceduta da altre intervenute prima della novella legislati-
va che ha previsto il reato): «per l’applicabilità della nuova
norma non è quindi suff‌iciente che sia stato compiuto l’ul-
timo atto dopo la sua entrata in vigore, ma occorre che tale
atto sia stato preceduto da altri comportamenti tipici ugual-
mente compiuti sotto la vigenza della nuova norma incrimi-
natrice» (Sez. V, n. 54308 del 25 settembre 2017), mentre
atti posti in essere prima dell’introduzione del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif‌icazioni, con
la legge 23 aprile 2009, n. 38, «non possono rientrare nella
condotta prevista e punita dall’art. 612-bis c.p.», ma neppure
«possono proiettare la loro irrilevanza penale su atti succes-
sivi - degradandoli a post factum non punibile» (Sez. V, n.
10388 del 6 novembre 2012 - dep. 2013, Rv. 255330; conf. Sez.
V, n. 18999 del 19 febbraio 2014, Rv. 260410; Sez. V, n. 48268
del 27 maggio 2016, Rv. 268162).
9. Deve dunque essere enunciato il seguente principio
di diritto: «In tema di successione di leggi penali, a fronte
di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore
di una legge penale più favorevole e di un evento inter-
venuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole,
deve trovare applicazione la legge vigente al momento
della condotta».
10. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza
impugnata, che ha applicato la pena concordata sulla
base della legge più sfavorevole sopravvenuta alla condot-
ta e vigente al momento dell’evento, deve essere annullata
senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omis-
sis) per l’ulteriore corso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 31 LUGLIO 2018, N. 20222
PRES. D’ASCOLA – EST. TEDESCO – RIC. F. (AVV. BELLOMI) C. PREFETTURA DI
ROMA ED ALTRO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Non immediata
y Violazioni del Codice della strada y Circolazione
sulle corsie riservate ai mezzi pubblici y Rilevamen-
to mediante l’uso degli apparecchi di video ripresa
per il controllo dell’accesso alle zone ZTL e ai cen-
tri storici y Ammissibilità y Necessità di ulteriore
autorizzazione y Esclusione.
. La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi
pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi
di video ripresa (c.d. porte telematiche) già autorizzati
per il controllo dell’accesso alle zone ZTL e ai centri
storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 201) (1)
(1) Questione controversa. Nel medesimo senso di cui in massima,
si veda Cass. civ. 10 novembre 2014, n. 23899, in questa Rivista 2015,
13. Per un orientamento di segno contrario si veda Cass. civ. 15 ot-
tobre 2008, n. 25180, ivi 2009, 134 che sembra limitare l’impiego de-
gli strumenti di video ripresa solo alle corsie preferenziali riservate
corrispondenti ai varchi di accesso alle ZTL o poste all’interno o in
corrispondenza di tali varchi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.F. proponeva opposizione contro ordinanza-ingiun-
zione emessa per violazione del codice della strada: cir-
colazione della propria vettura nella corsia riservata ai
mezzi pubblici accertata mediante dispositivo Sirio Ves
1.0 (c.d. “porta telematica”).
L’opposizione era rigettata dal giudice di pace con
sentenza confermata in grado d’appello dal Tribunale di
Roma, secondo cui l’ipotesi ricorrente nella fattispecie,
del transito su corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata
fuori dal contro storico, rientrava fra quelle che permetto-
no la rilevazione dell’infrazione mediante l’uso di apparec-
chiature automatizzate.
Per la cassazione della sentenza F.C. ha proposto ricor-
so per cassazione aff‌idato a tre motivi.
La Prefettura di Roma e il Comune di Roma sono rima-
sti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applica-
zione dell’art. 2697 c.c.
Le controparti, contumaci nei due gradi di giudizio,
non avevano prodotto la documentazione fotograf‌ica della
violazione contestata da cui si evincesse la presenza di
una corsia preferenziale e la circolazione dell’autovettura
dell’istante sulla medesima.
Il secondo motivo denuncia violazione del D.M. n. 4040
del 26 giugno 2000, del D.M. n. 2968 del 7 maggio 2001, e
dell’art. 201, comma 1-bis, lett. g.), del D.L.vo n. 285 del
1992, dell’art. 17, comma 133-bis L. n. 127 del 1997.
L’apparecchiatura a mezzo della quale è stata rilevata
la violazione è omologata solo per le zone a traff‌ico limi-
tato, potendo essere utilizzata per il controllo delle corsie
preferenziali soltanto nel caso in cui queste siano poste in
essere in corrispondenza dei varchi di acceso alle zone a
traff‌ico limitato o all’interno dei centri storici.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
degli art. 421 e 437 c.p.c.
I giudici di merito avevano ritenuto, per scienza priva-
ta, che l’omologazione del sistema Sirio Ves 1.0. consentis-
se di rilevare la violazione in qualsiasi corsia riservata ai
mezzi pubblici, anche se situate fuori dai centri storici e
zone e traff‌ico limitato.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non censura la violazione del criterio di
riparto dell’onere della prova, ma si duole del fatto che i

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