Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Ed allora è evidente che l’atto di violenza ha conseguito
immediatamente il suo effetto lesivo, senza che vi sia sta-
ta alcuna fase intermedia e distinta di coartazione della
libertà di determinazione della persona offesa,introdotta
solo attraverso una evidente forzatura dialettica, volta a
scindere l’atto di violenza (spinta) dal suo effetto (cadu-
ta), per cogliere nel secondo l’atto coartato della vittima.
2.4. La condotta così accertata, in difetto di lesioni ac-
certate subite da A.E.Y., potrebbe concretare il meno gra-
ve reato di percosse ex art. 581 c.p., mentre gli ulteriori
sviluppi della contesa non si sono concretati a causa del
provvidenziale intervento dell’Uff‌iciale di Polizia transi-
tante casualmente sul posto.
Secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di que-
sta Corte integra il reato di percosse la condotta di colui
che strattona o spintona considerato che il termine per-
cuotere non è assunto nell’art. 581 c.p., nel solo signif‌icato
di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato,
comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui
persona f‌isica. (sez. V, n. 51085 del 13 giugno 2014, Batti-
stessa, Rv. 261451; sez. V, n. 11638 del 12 gennaio 2012, An-
drisani ed altro, Rv. 252953; sez. V, n. 15004 del 6 febbraio
2004, Morrone, Rv. 228497).
In tal caso, però, il reato sarebbe perseguibile solo a
querela della persona offesa, che nella fattispecie, a quan-
to risulta non sarebbe stata proposta, poichè in atti si par-
la solo di una "denuncia" sporta da A.E.Y..
2.5. La condotta accertata, pur in difetto di lesioni ac-
certate subite da A.E.Y., potrebbe concretare alternativa-
mente anche gli estremi del reato tentato di lesioni perso-
nali ex art. 56, e art. 582 c.p..
Ciò, tenuto conto della particolare pericolosità dell’at-
to di violenza consistente in una spinta impressa da un
autoveicolo in moto al conducente di una bicicletta pure
in moto e quindi dell’astratta idoneità, giudicata ex ante,
degli atti posti in essere inequivocamente diretti a provo-
care nella vittima una lesione personale comportante una
malattia superiore ai venti giorni.
In tal caso, il reato sarebbe perseguibile d’uff‌icio e non
assumerebbe rilievo la mancanza di valida querela.
2.6. Poichè la risoluzione dell’alternativa sopra deline-
ata implica accertamenti di fatto e conseguenti valutazio-
ni di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio per un nuovo esame di merito da parte della
Corte territoriale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 1 FEBBRAIO 2018, N. 2481
PRES. DI AMATO – EST. VINCENTI – RIC. S. (AVV.TI ROMANELLI E BRANCA) C.
COMUNE DI VICENZA (AVV. VINCENZI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Strada aperta al pubbli-
co transito y Responsabilità dell’ente proprietario
ex art. 2051 c.c. y Condizioni y Rilevanza della con-
dotta della vittima y Limiti.
. L’ente proprietario di una strada si presume respon-
sabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconduci-
bili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla
struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue
pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità
può inf‌luire la condotta della vittima, la quale, però,
assume eff‌icacia causale esclusiva soltanto ove sia qua-
lif‌icabile come abnorme, cioè estranea al novero delle
possibilità fattuali congruamente prevedibili in rela-
zione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare
ai f‌ini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha
confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
la condotta della danneggiata connotata da peculiare
imprudenza e, conseguentemente, integrante caso for-
tuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e
danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa
obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costi-
tuiva un canale di scolo delle acque dal fondo irrego-
lare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze, che consentivano anche agevoli per-
corsi alternativi). (c.c., art. 1227; c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2051; c.p., art. 40) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 29 luglio 2016, n. 15761, in questa
Rivista 2016, 958.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - S.V. convenne in giudizio il Comune di Vicenza per
sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., o in subordine ex
art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti in con-
seguenza alle gravi lesioni riportate a seguito del sinistro
avvenuto, in data (omissis) verso le ore 11, allorquando,
percorrendo a piedi un tratto di pavimentazione stradale
costituito da grossi ciottoli, al f‌ine di eseguire l’attraversa-
mento della strada e raggiungere il lato opposto, cadde a
terra a causa della rotazione di uno dei predetti ciottoli.
1.1. - L’adito Tribunale di Vicenza, all’esito dell’istruzio-
ne probatoria, con sentenza del 20 agosto 2013, respinse
la domanda attorea e condannò S.V. al pagamento delle
spese di lite.
1.2. - Il giudice di primo grado osservò che il selciato su
cui era caduta l’attrice costituiva un canale di scolo delle
acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui
passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché era ben
percepibile l’anzidetta conformazione e "il pericolo che
i sassi si muovono se ci transita sopra"; ritenne, quindi,
che l’attrice, avendo deciso di scendere dall’ampio marcia-
piede e di transitare sopra detto selciato senza utilizzare
gli appositi attraversamenti, non avesse proceduto con la
cautela che la condizione dei luoghi richiedeva, non va-
lutando "correttamente... la diff‌icoltà del passaggio, che
è pure era evidente" e così riponendo "un aff‌idamento
soggettivo, a dir poco, anomalo sulle sue caratteristiche",
adottando, dunque, un comportamento tale da interrom-
pere "il nesso causale tra obbligo di custodia e l’evento
dannoso lamentato".
2. - Avverso tale sentenza proponeva gravame S.V., che
veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di
Venezia con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., resa pubblica
in data 23 settembre 2014.
3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale di
Vicenza ricorre S.V., aff‌idando le sorti dell’impugnazione
a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Vicenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 c.c..
Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l’interru-
zione del nesso causale tra cosa custodita e danno patito
dall’attrice adducendo la circostanza, irrilevante a tal f‌ine,
dell’utilizzo, da parte di essa stessa attrice, di "un percor-
so piuttosto che un altro in una strada che era destinata
esclusivamente ed interamente al transito pedonale", non
costituendo comportamento "anomalo ed inusuale" quello
di scendere "da un marciapiede, per transitare su un’am-
pia pavimentazione in ciottoli" – il cui "passaggio non era
impedito o vietato" – al f‌ine di attraversare una carreg-
giata in terra battuta e "destinata al camminamento". Nè,
inf‌ine, potendo assumere rilievo il fatto che il "tratto di
pavimentazione stradale fosse realizzato in ciottoli dalla
forma irregolare", ciò non consentendo di poter affermare
che essa S. "avrebbe dovuto prevedere che uno di tali ciot-
toli, al suo passaggio, sarebbe uscito dalla sua sede natu-
rale", provocandole la caduta a terra.
2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2627 c.c..
Il giudice di primo grado, oltre a ritenere "dimostrate
circostanze che non lo sono affatto", ha "inammissibilmen-
te invertito l’onere della prova, laddove ha affermato che
la signora S. non avrebbe adottato, durante l’attraversa-
mento, specif‌iche cautele", mentre, "nei casi di insidia e
trabocchetto", era onere del custode, ai sensi dell’art. 2051
c.c., provare l’omissione delle normali cautele da parte del
danneggiato.
3. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c..
Il Tribunale avrebbe violato il principio di diritto per
cui il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso cau-
sale ai sensi dell’art. 2051 c.c., è integrato solo da una
condotta del tutto inusuale del danneggiato e a fronte di
uno stato di "buone condizioni di manutenzione del bene"
pubblico; manutenzione che, nella specie, non vi era stata
da parte del Comune di Vicenza, nè potendosi ascrivere
a comportamento inusuale o anomalo quello di transitare
"in un tratto di strada a ciò dedicato".
4. - I motivi – che vanno congiuntamente scrutinati per
essere tra loro connessi – non possono trovare accogli-
mento per le ragioni che seguono.
5. - Ritiene il Collegio che la fattispecie offra l’occasione
per una puntualizzazione dei principi in materia di respon-
sabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione speci-
f‌ica – poi – alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di
quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e
pertinenze: all’intera rif‌lessione premettendosi che incom-
be al danneggiato l’onere di un’opzione chiara – benchè
anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma
espressa in tal senso – tra l’azione generale di responsabi-
lità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e quella
della responsabilità – oggettiva – per fatto della cosa, ai
sensi dell’art. 2051 c.c., visto che le due domande presenta-
no tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri pro-
cessuali assai diversif‌icati (tra molte: Cass. 5 agosto 2013,
n. 18609; Cass. 21 settembre 2015 n. 18463).
5.1. - Occorre prendere le mosse dalla conclusione, def‌i-
nita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità
nel senso che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula
la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una
relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da
consentire il potere di controllarla, di eliminare le situa-
zioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi
dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il dan-
neggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in
custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è pro-
dotto come conseguenza normale della particolare condi-
zione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre
resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla
presunzione iuris tantum della sua responsabilità, median-
te la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto
estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta ecce-
zionalità" (tra molte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15761).
5.2. - Si tratta di una conclusione che risale almeno a
Cass. 20 maggio 1998, n. 5031, in base alla quale:
– quanto al fondamento della responsabilità, l’art. 2051
c.c., prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui uni-
co presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia; del
tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia sta-
to o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa;
– quanto all’onere della prova, ove sia applicabile l’art.
2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l’esi-
stenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno,
mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è
stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso
il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
– quanto all’ambito di applicazione, la norma in esame
trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato
arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è
applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo
meramente passivo nella produzione del danno.
5.3. - In primo luogo, è prevalente in dottrina e domi-
nante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della quali-
f‌icazione della responsabilità in esame come responsabilità
oggettiva, nella quale non gioca alcun ruolo la negligenza
o, in generale, la colpa del custode: e tanto in consapevole
meditata accettazione delle teoriche sulla conf‌igurabilità

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