Corte di Cassazione Civile sez. III, 29 maggio 2018, n. 13379

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
non può opporre l’incapienza del massimale per aver già
risarcito gli altri ma deve rispondere f‌ino alla concorren-
za dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun
danneggiato (Cass. 19 luglio 2004, n. 13335; Cass. 20 aprile
2007, n. 9510; Cass. 11 marzo 2016, n. 4765).
Salva l’ipotesi dell’incolpevole ignoranza della pluralità
dei danneggiati da parte dell’assicuratore (la cui respon-
sabilità viene meno ove, decorsi trenta giorni dall’inciden-
te, abbia pagato una somma superiore alla quota spettante
ad alcuna delle persone danneggiate ignorando l’esistenza
delle altre pur avendone ricercata l’identif‌icazione con
l’ordinaria diligenza: art. 27, secondo comma), il sistema
delineato dalla norma in esame addossa, dunque, all’im-
presa di assicurazione le conseguenze dell’incapienza del
massimale nel caso di pluralità di danneggiati, alcuni sol-
tanto dei quali siano stati risarciti con atto non opponibile
agli altri.
Questa Corte ha peraltro anche chiarito che resta sem-
pre salva la facoltà dell’assicuratore che invochi la ridu-
zione dell’indennizzo di provare, nel giudizio promosso
dal danneggiato non ancora risarcito, che quanto aveva
pagato era effettivamente dovuto siccome corrispondente
al danno subìto dal danneggiato risarcito. Se questa prova
abbia successo il suo debito verso il danneggiato non anco-
ra risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei limiti della
quota di indennizzo che, nel rispetto del criterio della par
condicio, sarebbe spettata al danneggiato precedente-
mente soddisfatto. E ciò per l’ovvia ragione che, se per un
verso l’inosservanza da parte dell’assicuratore della regola
della par condicio creditorum non può ridondare in danno
del danneggiato pretermesso, neppure è ammissibile che,
in ragione della violazione di quella regola, questi conse-
gua una somma superiore a quella che avrebbe percepito
se la regola fosse stata rispettata (Cass. 19 luglio 2004, n.
13335, in motivazione).
1.2. la Corte di appello ha fatto buongoverno degli illu-
strati principi.
In primo luogo, esclusa l’incolpevole ignoranza della
pluralità dei danneggiati da parte della Cattolica Assicu-
razioni e accertato che, al contrario, essa aveva proceduto
al soddisfacimento di altri aventi diritto consapevolmente
pretermettendo le richieste risarcitorie dei fratelli T., la
Corte territoriale ha correttamente affermato che l’esauri-
mento del massimale non escludeva la perdurante respon-
sabilità della prima nei confronti dei secondi.
In secondo luogo, in modo del tutto coerente, ritenuto
che la società assicurativa avesse fornito la dimostrazione
che quanto pagato era effettivamente dovuto siccome cor-
rispondente al danno effettivamente subìto dai danneg-
giati precedentemente risarciti, ha peraltro escluso che
la responsabilità nei confronti dei creditori pretermessi si
estendesse f‌ino a concorrenza del massimale, procedendo,
correttamente, a ridurre proporzionalmente il credito di
costoro al f‌ine di evitare che essi potessero conseguire una
somma superiore a quella che avrebbero percepito in caso
di osservanza del principio di par condicio.
In terzo luogo, nell’operare la riduzione proporzionale
del risarcimento tenendo debitamente conto anche delle
somme non considerate dal primo giudice (corrispondenti
agli importi liquidati dal Tribunale di Brindisi alla moglie
e ai f‌igli della vittima a titolo di provvisionale, nonché agli
importi corrisposti dalla compagnia assicurativa in segui-
to a transazioni concluse con altri soggetti che avevano
riportato danni in seguito al fatto dannoso imputabile
all’esclusiva responsabilità di M.E.R.), la Corte di merito
ha correttamente scomputato, non già le somme effettive
percepite dai danneggiati precedentemente soddisfatti,
bensì la quota di indennizzo che, nel rispetto del criterio
della par condicio, sarebbe loro spettata.
1.3. La rilevata conformità della statuizione del giudice
di appello ai principi affermati da questa Corte esclude
che possa conf‌igurarsi la lamentata violazione dell’art. 27
della legge n. 990 del 1969 con conseguente necessità di
rigettare l’esaminato motivo di ricorso per cassazione.
2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
relazione agli artt. 2043, 2056, 2059 e 1226 c.c.», nonché
«invalidità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c....
in relazione all’art. 132 c.p.c. n. 4 e 156, secondo comma,
c.p.c. per violazione e falsa applicazione della regula iuris
da applicare al caso concreto, ovvero degli artt. 115 e 116
c.p.c.».
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere
omesso di fare applicazione, nella liquidazione del danno
non patrimoniale riconosciuto a ciascuno di essi, dei pa-
rametri contenuti nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano. Rammentano che la Corte di cassazione ha stabi-
lito che, in sede di liquidazione del danno, l’adozione della
regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non
solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi
analoghi, e che tale uniformità di trattamento è garantita
dal riferimento al criterio di liquidazione previsto nelle
Tabelle milanesi cui deve quindi riconoscersi la valenza di
parametro di conformità della valutazione equitativa alle
disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., con la conse-
guenza che l’ingiustif‌icata applicazione di tabelle diverse
può essere fatta valere in sede di legittimità come vizio
di violazione di legge. Evidenziano che la doglianza circa
la mancata applicazione delle Tabelle di Milano era stata
da loro già formulata nel giudizio di appello attraverso la
predisposizione di uno specif‌ico motivo di gravame.
Con un’ultima, specif‌ica censura deducono inf‌ine la
nullità della sentenza per mancanza di motivazione, tale
da integrare violazione di legge costituzionalmente rile-
vante, per non avere la Corte territoriale adeguatamente
spiegato le ragioni della disapplicazione delle predette Ta-
belle. Sotto tale specif‌ico prof‌ilo, evidenziano che, anziché
procedere, come sarebbe stato necessario, all’enunciazio-
ne delle circostanze che giustif‌icavano nel caso concreto
il ricorso ad un differente criterio liquidatorio, la Corte
territoriale avrebbe indebitamente argomentato dalla ri-
levata lontananza tra la vittima e i suoi fratelli omettendo
di considerare, da un lato, che la sussistenza di un con-
creto e attuale rapporto affettivo tra i congiunti era stata
invece dimostrata con prova testimoniale e, dall’altro, che,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il
danno non patrimoniale da lesione del vincolo parentale
si presume esistente in presenza di una relazione di fratel-
lanza tra la vittima e il superstite.
2.1. Il motivo è inammissibile.
È necessario precisare che i ricorrenti, con l’illustrata
ultima doglianza, non hanno denunciato la violazione, da
parte del giudice del merito, del principio, recentemente
ribadito da questa Corte, secondo cui l’esistenza stessa del
rapporto di stretta parentela consente di presumere, in
caso di uccisione di una persona, la sofferenza del fami-
liare superstite e tale presunzione non è vinta con l’alle-
gazione, da parte del danneggiante (cui spetta di dedurre
e provare circostanze concrete dimostrative dell’assenza
di un legame affettivo) della semplice lontananza o man-
canza di convivenza tra i congiunti, le quali possono essere
valutate soltanto ai f‌ini del quantum debeautur (Cass. 15
febbraio 2018, n. 3767); né tale principio è stato effettiva-
mente violato dalla Corte territoriale, la quale ha tratto
argomento dalla circostanza che i ricorrenti e la vittima
vivessero in regioni diverse non per negare la sussistenza
del danno da lesione del vincolo parentale ma esclusiva-
mente in funzione della valutazione della congruità della
liquidazione operata dal primo giudice.
2.2. La predetta doglianza, invece, si inserisce nella più
generale censura con la quale si lamenta la mancata ap-
plicazione delle Tabelle milanesi e l’omessa enunciazione
di circostanze idonee a giustif‌icarne l’abbandono nel caso
concreto, la quale, esaminata nella sua complessità, deve
essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo, infatti, deve trovare applicazione l’ormai
consolidato orientamento secondo cui, in tema di liqui-
dazione del danno non patrimoniale e con riferimento ai
criteri di cui alle Tabelle milanesi, che non costituiscono
fatto notorio, non soddisfa l’onere di autosuff‌icienza di cui
all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassa-
zione che si limiti a riportare le somme pretese in applica-
zione delle stesse, omettendo di indicarle specif‌icamente
tra i documenti ex art. 369, secondo comma, c.p.c., e di
individuare l’atto con il quale siano state prodotte nel
giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultino
reperibili; né è ammissibile la loro successiva produzio-
ne ex art. 372, secondo comma, c.p.c., non trattandosi di
documenti relativi all’ammissibilità del ricorso (Cass. 31
ottobre 2017, n. 25817; Cass. 15 giugno 2016, n. 12288).
In altre parole, l’ammissibilità della censura avente ad
oggetto l’erronea o mancata applicazione dei parametri
tabellari in sede di liquidazione del danno, presuppone
non solo che la questione sia già stata posta nel giudizio di
merito, ma anche che il ricorrente abbia versato in atti le
Tabelle (Cass. 16 giugno 2016, n. 12397; Cass. 13 novembre
2014, n. 24205).
Tale duplice onere non risulta assolto nel caso di spe-
cie, in quanto ricorrenti, se da un lato hanno evidenziato
di aver già formulato la doglianza nel giudizio di appello
(procedendo alla trascrizione in ricorso del relativo mo-
tivo di gravame), dall’altro lato – a fronte della specif‌ica
controdeduzione contenuta nel controricorso, ove si al-
lega che in primo grado era stata invocata l’applicazione
delle Tabelle del Tribunale di Verona – non hanno altresì
dedotto di aver provveduto al tempestivo deposito delle
Tabelle milanesi nei gradi di merito, procedendo alla debi-
ta indicazione dell’atto con cui erano state prodotte e del
luogo del processo in cui risultino reperibili.
Ne discende l’inammissibilità dell’esaminato motivo di
ricorso.
In def‌initiva, il ricorso per cassazione proposto da C.T.,
in proprio e quale procuratrice speciale dei propri fratelli,
deve essere rigettato.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soc-
combenza e vengono liquidate come da dispositivo.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115
del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presuppo-
sti per il versamento, da parte della ricorrente, in proprio
e nella qualità di procuratrice speciale dei propri fratelli,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari
a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del
citato art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 MAGGIO 2018, N. 13379
PRES. SPIRITO – EST. SCRIMA – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. A. S.P.A. (AVV.
PUNZI) C. V. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore
y Litisconsorti necessari y Individuazione y Veicolo
con targa di prova.
. Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assi-
curatore della targa prova, è litisconsorte necessario,
ai sensi dell’art. 144 del D.L.vo n. 209 del 2005 (ovvero
dell’art. 23 della L. n. 990 del 1969), il titolare dell’au-
torizzazione a circolare con quest’ultima e non il pro-
prietario del veicolo. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
23; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.p.c., art.
102; d.p.r. 4 novembre 2001, n. 474, art. 1) (1)
(1) Analogamente si esprimono Cass. civ. 18 aprile 2005, n. 8009, in
questa Rivista 2006, 166 e Cass. civ. 25 febbraio 1992, n. 2332, ivi
1992, 832.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa promossa da A.V. e L.B. per il risarcimen-
to dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso
in data 8 ottobre 2005 al V. mentre era trasportato sulla
vettura (omissis), modello (omissis), condotta da D.M. e
circolante con targa prova di 10PL1N10 di A. S.p.a. – causa
promossa nei confronti di D.M., A. s.p.a. e l’impresa assi-
curatrice per la targa di prova, A. Assicurazioni S.p.a. (poi
UG. Assicurazioni S.p.a., poi Un. Assicurazioni S.p.a.), e
nella quale era stata chiamata in causa, ex art. 107 c.p.c.,
P.N. s.r.l., proprietaria del detto veicolo – il Tribunale di
Lecco, con sentenza n. 1110/2009, statuì nei seguenti ter-
mini: «ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disat-
tesa o assorbita;

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